Cassazione Penale, Sentenza n. 5479/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/5/2023 della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati contestati. Il ricorrente lamentava un unico motivo consistente nell'inosservanza o errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per omessa valutazione dei motivi aggiunti depositati il 27/4/2023, con i quali si deduceva che la sentenza della Corte costituzionale n.56/2016 aveva modificato la portata dell'art.181, comma 1-bis d.lgs. n.42/2004, imponendo la riqualificazione della fattispecie in contravvenzione e, inoltre, si richiedeva la declaratoria di estinzione del reato per l'intervenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.56/2016, avendo implicitamente riqualificato il fatto di cui al capo D) in contravvenzione (richiamando le ipotesi contravvenzionali accertate) e, conseguentemente, avesse dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati contravvenzionali contestati. La Corte di Cassazione ha inoltre osservato che la questione della rimessione in pristino attiene al merito e non è sindacabile in questa sede, essendo la documentazione probatoria non valutabile in Cassazione. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, art. 181, comma 1-bis
La Corte costituzionale, con sentenza n.56/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della norma limitando la rilevanza penale agli interventi che aumentino la volumetria oltre il 30% oppure oltre 750 m3, o che costituiscano nuova costruzione con volumetria superiore a 1000 m3; tale interpretazione è stata ritenuta acquisita dalla Corte di appello che ha riqualificato il fatto in contravvenzione quando ne ricorrevano i presupposti
d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, art. 181, comma 1-quinquies
La norma disciplina l'estinzione del reato per rimessione in pristino dello stato dei luoghi; la Corte ha osservato che la valutazione della rimessione in pristino è questione di merito e richiede prova documentale non esaminabile in sede di cassazione
codice di procedura penale, art. 129
La Corte di appello ha verificato l'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art.129 c.p.p., elemento che ha rafforzato la declaratoria di estinzione per prescrizione
codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato nella sentenza di primo grado quale riferimento per la determinazione della responsabilità e della pena complessiva; non oggetto di specifica censura in Cassazione
d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (norme edilizie richiamate)
Normativa urbanistica ed edilizia richiamata in relazione alle fattispecie contestate (artt. 44, lett. c), 64, 71, 65, 72 del medesimo decreto); la Corte di appello ha valutato le fattispecie contravvenzionali risultanti dagli accertamenti
codice penale, art. 734
Fattispecie contravvenzionale richiamata tra i reati per i quali la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione
Corte costituzionale, sentenza n.56 del 23/3/2016
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.181, comma 1-bis d.lgs. n.42/2004 con conseguente ridimensionamento della natura delittuosa di talune condotte edilizie e possibile riqualificazione in contravvenzione
Massime di principio
- Una pronuncia di incostituzionalità che limita la portata penale di una norma può comportare la riqualificazione delle condotte in reati minori (contravvenzioni) e quindi influire sui termini di prescrizione
- In cassazione il Collegio verifica il rispetto della legge e la motivazione; non può però riesaminare il merito probatorio né valutare nuova documentazione non già acquisita nei gradi di merito
- Le deduzioni sulla rimessione in pristino (estinzione del reato per ripristino dello stato dei luoghi) sono questioni di merito che richiedono prova documentale e devono essere trattate nei gradi di merito, non in sede di cassazione
- Se la Corte di appello dichiara l'estinzione per prescrizione è utile verificare anche l'assenza o la presenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., perché la loro assenza può rafforzare la declaratoria di estinzione
- Per far valere rilievi nuovi o documenti probatori è necessario agitarli e farli esaminare nei gradi di merito; in Cassazione la difesa deve limitarsi a censurare la motivazione e l'interpretazione di diritto
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