Cassazione Civile, Ordinanza n. 12912/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona è caduta mentre saliva le scale di un ponte pubblico a Venezia e ha chiesto il risarcimento dei danni al Comune, deducendo un difetto di custodia della cosa. Ha allegato che i gradini presentavano alzate di misure diverse, senza distinzione cromatica e con scarsa illuminazione, circostanze che avrebbero reso difficile percepire l’irregolarità e avrebbero causato la caduta. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione rigettando il risarcimento per difetto di prova del nesso causale tra la conformazione della cosa e l’evento. Con quattro motivi, la ricorrente ha denunciato: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la Corte d’appello avesse deciso su una questione non devoluta; difetto di motivazione e contraddittorietà, per avere la Corte ritenuto non provato il fatto storico della caduta pur descrivendo il gradino interessato; ulteriore violazione dell’obbligo di motivazione, per avere la Corte ipotizzato una disattenzione della danneggiata; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’irregolarità e la scarsa illuminazione dei gradini fossero stati accertati e trascurati nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. In particolare, ha affermato che la Corte d’appello poteva procedere a una diversa ricostruzione dei fatti a fronte della contestazione del nesso causale e della richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; che la motivazione della sentenza di merito non era contraddittoria né apparente, perché la ratio decidendi era il difetto di prova di come la caduta fosse avvenuta e di quale fosse la causa dell’evento; che la questione dell’eventuale colpa della danneggiata era secondaria e assorbita dalla mancanza di prova del nesso causale; e che il quarto motivo, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito. Le spese sono state compensate per l’alterno esito dei giudizi di merito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
non impedisce al giudice di fondare la decisione su una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella delle parti, o su una diversa qualificazione giuridica, purché restino immutati petitum e causa petendi e la statuizione si basi su fatti ritualmente acquisiti e dibattuti.
art. 345 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio motivazionale; la Corte esclude che vi sia contraddittorietà o difetto di motivazione nella sentenza di merito.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente e coerente.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cosa in custodia, incombe al danneggiato provare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso; se non è dimostrato come la caduta sia avvenuta e quale sia stata la causa concreta dell’incidente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
- La contestazione del nesso di causalità equivale a contestare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria; il giudice di appello può quindi riesaminare il materiale istruttorio e pervenire a una diversa ricostruzione dei fatti senza violare l’art. 112 c.p.c., purché non muti il petitum o la causa petendi.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata esplicita la ragione decisiva del rigetto, anche se valuta diversamente le prove rispetto al primo giudice; non è sufficiente dissentire dalla ricostruzione del merito.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, si chiede in realtà una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- La possibile colpa del danneggiato o il caso fortuito sono questioni logicamente successive e secondarie rispetto all’accertamento del nesso causale: se non è provato che l’evento sia stato causato dalla cosa in custodia, non è necessario esaminare oltre la sussistenza di cause esimenti.
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