Sentenza n. 1126/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto di espropriazione per pubblica utilità n. 459 del 3 febbraio 2025, emesso dal Comune di Bari, laddove dispone l'espropriazione per pubblica utilità delle aree in proprietà della ricorrente, censite al catasto terreni al foglio 52 p.lle n. 574 e 575; - nonché per l'annullamento d'ogni altro atto presupposto e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Comune di Bari del 3 febbraio 2025, n. 459, che dispone l’espropriazione delle particelle 574 e 575 del foglio 52 per l’intervento “Bari Costasud, Parco Costiero della cultura, del turismo e dell’ambiente”
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto espropriativo, chiedendone la declaratoria di nullità o inesistenza e, in subordine, l’annullamento in parte qua. Ha dedotto di essere proprietaria della particella originaria 60 del foglio 52, già interessata da un decreto prefettizio di occupazione del 16 dicembre 1980 senza che fosse poi emesso un formale decreto di esproprio. Le particelle 574 e 575, oggetto del decreto del 2025, sarebbero derivate dal frazionamento della particella 60 e non sarebbero mai state restituite. Secondo la ricorrente, il Comune non poteva quindi disporne l’espropriazione tardiva, ma avrebbe dovuto adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 sull’intera superficie. Ha lamentato carenza ed eccesso di potere, errore nei presupposti, violazione degli artt. 22 e seguenti e 42-bis d.P.R. 327/2001, dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e degli artt. 42 e 43 Cost., nonché violazione del principio di legalità, motivazione illogica, carente o apparente, travisamento, inversione procedimentale e sviamento. Acquedotto Pugliese ha sostenuto che l’espropriazione era stata concordata secondo la legge 25 giugno 1865, n. 2359; il Comune ha resistito depositando gli atti del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’atto di concordamento del 18 maggio 1979 attestasse l’accettazione dell’espropriazione e la determinazione definitiva dell’indennità, e che il decreto prefettizio del 16 dicembre 1980, disponendo l’occupazione «permanente» e dando conto dell’indennità pagata, avesse perfezionato il trasferimento della proprietà, non una mera occupazione provvisoria. In base alla disciplina dell’epoca, l’accordo sull’indennità e il successivo decreto prefettizio realizzavano l’espropriazione concordata, assimilabile a una vendita forzata. Ha quindi escluso che occorresse un nuovo esproprio o un’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis per le particelle 574 e 575, derivate dalla particella 60 già espropriata. Le eventuali difformità catastali, aventi funzione fiscale, possono essere corrette presso i registri dell’Agenzia delle Entrate - sezione territorio. Le spese seguono la soccombenza: la ricorrente è stata condannata a pagare € 2.000,00 a ciascuno dei resistenti, per complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 25, 30, 48 e 52 l. 2359/1865
In sostanza, il concordamento sull’indennità di espropriazione determinava quello che chiameremmo oggi un accordo sostitutivo del provvedimento (art. 11 legge n. 241/1990), tale orbene da perfezionare l’espropriazione.
La disciplina dell’espropriazione concordata, letta alla luce delle disposizioni della legge n. 2359/1865 richiamate nella motivazione, attribuiva al concordamento dell’indennità e al successivo decreto prefettizio efficacia traslativa, e non meramente autorizzatoria di un’occupazione temporanea.
art. 11 l. 241/1990
In sostanza, il concordamento sull’indennità di espropriazione determinava quello che chiameremmo oggi un accordo sostitutivo del provvedimento (art. 11 legge n. 241/1990), tale orbene da perfezionare l’espropriazione.
Il TAR richiama l’accordo sostitutivo come categoria utile a descrivere l’effetto del concordamento dell’indennità: nel caso esaminato, l’accordo perfezionò l’espropriazione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
In ultima analisi, la particella n. 60 del foglio 52, oggi identificata nelle estrapolate particelle n. 574 e n. 575, risulta espropriata, per cui è da respinger la tesi di parte ricorrente, secondo cui il decreto prefettizio avrebbe disposto la mera occupazione dei terreni e non già l’espropriazione degli stessi.
Non occorre ricorrere all’acquisizione sanante quando il bene risulti già trasferito all’amministrazione in forza di una precedente espropriazione perfezionata; nel caso concreto il presupposto dell’occupazione senza titolo non sussisteva.
Massime di principio
- Nel regime della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il concordamento dell’indennità, seguito dal decreto prefettizio adottato dopo il pagamento o deposito, poteva perfezionare l’espropriazione e trasferire la proprietà; il decreto che autorizzava l’occupazione permanente non va perciò automaticamente qualificato come mero provvedimento di occupazione temporanea.
- Quando un terreno risulta già espropriato secondo la disciplina applicabile al tempo, il successivo frazionamento catastale e la diversa identificazione delle particelle non trasformano l’occupazione in sine titulo e non rendono necessaria l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
- Le eventuali discrasie catastali, in quanto relative a risultanze aventi finalità fiscali, possono essere affrontate mediante le rettifiche dei registri catastali e non dimostrano, da sole, la mancata efficacia traslativa dell’espropriazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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