Regolamento (UE) 2021/2119
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1o dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole operative comuni per la tenuta delle registrazioni e per le dichiarazioni/comunicazioni che operatori e gruppi di operatori devono fornire nell’ambito dei controlli ufficiali sulla produzione biologica. Introduce inoltre l’obbligo di rilascio elettronico dei certificati mediante il sistema Traces, con applicazione dal 1° gennaio 2023 per consentire l’adeguamento tecnico. Infine modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, rinviando al 1° gennaio 2023 l’uso di Traces per i certificati relativi a operatori, gruppi di operatori ed esportatori di paesi terzi.
Norme dettagliate su registrazioni, dichiarazioni e rilascio elettronico dei certificati nel settore biologico, con adeguamento del sistema Traces e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e ai gruppi di operatori soggetti al regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, nonché alle autorità competenti, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo che effettuano i controlli ufficiali e rilasciano certificati. Rileva anche per gli esportatori di paesi terzi ai fini delle modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. Si applica in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2022, con applicazione differita al 1° gennaio 2023 per l’uso obbligatorio del sistema Traces ai fini del rilascio elettronico dei certificati.
Certificazione elettronica e obblighi documentali nel biologico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 interviene nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, dettando regole pratiche su registrazioni, dichiarazioni e rilascio dei certificati. La ratio, espressa nei considerando, è quella di rendere più efficace il controllo ufficiale, rafforzando tracciabilità, bilancio della massa e verifiche sulle misure preventive adottate dagli operatori.
Ambito soggettivo e funzionale
Le disposizioni riguardano gli operatori e i gruppi di operatori nel settore biologico, nonché le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo incaricati dei controlli ufficiali e del rilascio dei certificati. La modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 incide anche sugli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione.
Certificato biologico in formato elettronico
L’articolo 1 stabilisce che il certificato previsto dall’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 deve essere rilasciato secondo il modello dell’allegato VI di tale regolamento e, inoltre, in formato elettronico attraverso il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces), richiamato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. Il considerando chiarisce che la digitalizzazione tramite Traces diviene concretamente possibile per tutte le autorità dal 1° gennaio 2023, data dalla quale opera l’obbligo di rilascio elettronico.
Registrazioni da conservare
L’articolo 2 impone a operatori e gruppi di operatori di conservare tutta la documentazione necessaria, inclusa la contabilità finanziaria e di magazzino, per consentire controlli su tre fronti: misure preventive e precauzionali, tracciabilità e bilancio della massa. Il riferimento alla tracciabilità e al bilancio della massa rinvia ai controlli previsti dal regolamento delegato (UE) 2021/771.
La documentazione relativa alle misure preventive deve dimostrare, in particolare, che siano state adottate misure proporzionate e appropriate per:
- evitare organismi nocivi e malattie;
- evitare contaminazioni da sostanze o prodotti non autorizzati nella produzione biologica;
- prevenire la commistione con prodotti non biologici.
Dichiarazioni e comunicazioni per i controlli ufficiali
L’articolo 3 specifica il contenuto minimo delle dichiarazioni e delle altre comunicazioni che gli operatori e i gruppi di operatori devono presentare all’autorità competente, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo nell’ambito dei controlli ufficiali previsti dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848.
Devono essere incluse le seguenti informazioni:
- quali attività, tra quelle coperte dal certificato, sono subappaltate;
- l’indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, della zona di raccolta di piante o alghe selvatiche e di altri locali e unità utilizzati per l’attività;
- nelle aziende suddivise in unità di produzione distinte, la descrizione e l’indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione non biologica;
- le previsioni di produzione pianificate.
Tali dichiarazioni devono essere aggiornate ove necessario, così da consentire una pianificazione adeguata dei controlli basata sul rischio di non conformità.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378
L’articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, che disciplina il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi per le importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione. La nuova formulazione prevede che il certificato sia rilasciato secondo il modello dell’allegato I di quel regolamento e in formato elettronico mediante Traces.
Per ragioni tecniche, l’applicazione dell’uso di Traces nel contesto del regolamento 2021/1378 è rinviata al 1° gennaio 2023.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La regola generale è l’applicazione dal 1° gennaio 2022, ma la disposizione sull’uso del sistema Traces per il rilascio elettronico dei certificati si applica dal 1° gennaio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio elettronico del certificato biologico
Il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 deve essere rilasciato secondo il modello dell’allegato VI di tale regolamento e in formato elettronico mediante il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. Tale modalità elettronica si applica dal 1° gennaio 2023.
Obbligo di conservazione delle registrazioni
Operatori e gruppi di operatori devono conservare tutta la documentazione necessaria, inclusa la contabilità finanziaria e di magazzino, per consentire controlli sulle misure preventive e precauzionali ex articolo 9, paragrafo 6, e articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848, nonché i controlli di tracciabilità e di bilancio della massa ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/771.
Contenuto minimo della documentazione probatoria
Ai fini dei controlli sulle misure preventive e precauzionali, i documenti da conservare devono attestare, in particolare, l’adozione di misure proporzionate e appropriate per evitare organismi nocivi e malattie e per prevenire la contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati e la commistione con prodotti non biologici.
Dichiarazioni e comunicazioni per i controlli ufficiali
Nelle dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori e i gruppi di operatori devono indicare: le attività subappaltate tra quelle coperte dal certificato; l’indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, della zona di raccolta di piante o alghe selvatiche e di altri locali e unità utilizzati; la descrizione e l’indirizzo o geolocalizzazione delle unità di produzione non biologica nelle aziende suddivise in unità distinte; le previsioni di produzione pianificate. Le informazioni vanno aggiornate ove necessario.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378
Viene sostituita la lettera a) dell’articolo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1378, prevedendo che il certificato sia rilasciato secondo il modello dell’allegato I di quel regolamento e in formato elettronico tramite Traces. È inoltre inserita una disposizione che rinvia al 1° gennaio 2023 l’applicazione del punto relativo all’uso di Traces.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2022, mentre la disposizione sul rilascio elettronico tramite Traces di cui all’articolo 1, lettera b), si applica dal 1° gennaio 2023.
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