Regolamento (UE) 2021/2169
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione del 2 dicembre 2021 relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2022 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre per l’anno 2022 un contingente tariffario esente da dazi per determinate merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Il contingente è disciplinato in attuazione del quadro convenzionale UE-Norvegia e delle pertinenti norme di origine, con gestione della Commissione secondo le regole doganali dell’Unione. Per le quantità eccedenti il contingente si applica un dazio preferenziale pari a 0,047 EUR/litro.
Apertura per il 2022 di un contingente tariffario esente da dazi per talune bevande e acque originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, di alcune merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato, classificate principalmente ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 91 00, ex 2202 99. Riguarda operatori che importano tali prodotti e l’amministrazione doganale, con applicazione delle norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. È escluso dal beneficio il superamento del volume del contingente, che comporta l’applicazione del dazio preferenziale previsto.
Apertura di un contingente tariffario 2022 per merci norvegesi ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione disciplina l’apertura, per l’anno 2022, di un contingente tariffario esente da dazi per determinate merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. L’atto si inserisce nel quadro del protocollo n. 2 dell’accordo di libero scambio UE-Norvegia e del protocollo n. 3 dell’accordo SEE, richiamando altresì l’accordo in forma di scambio di lettere che prevede un accesso limitato in franchigia entro un contingente annuale.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che il regime di scambi tra Unione e Norvegia per alcuni prodotti agricoli trasformati è disciplinato dai protocolli n. 2 e n. 3 degli accordi richiamati. Il regolamento prende atto dell’evoluzione della nomenclatura doganale, poiché dal 1° gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99, e adegua quindi il riferimento dei prodotti interessati.
Viene inoltre ricordato che l’accordo in forma di scambio di lettere sospende temporaneamente la franchigia piena prevista dal protocollo n. 2 per le merci interessate, ammettendo importazioni in franchigia solo entro il contingente esente da dazi. Se il contingente non viene esaurito entro il 31 ottobre di un dato anno, il successivo anno beneficia di accesso illimitato in franchigia; per il 2021 ciò ha comportato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2122, un accesso illimitato senza apertura di contingente. Per il 2022, invece, l’accordo richiede la riapertura del contingente annuale, che viene fissato allo stesso livello del 2020 poiché nel 2021 non era stato aperto alcun contingente annuale.
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di merci originarie della Norvegia elencate nell’allegato. Si tratta, in particolare, di alcune bevande e acque classificate ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 e ex 2202 99, incluse acque con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, birra non alcolica contenente zucchero e altre bevande non alcoliche contenenti zucchero.
I beneficiari sostanziali sono gli importatori nell’Unione che dimostrino l’origine norvegese dei prodotti conformemente alle norme di origine richiamate. Restano fuori dal beneficio le quantità che superano il volume del contingente, per le quali opera il dazio preferenziale previsto dall’atto.
Regime tariffario e volume del contingente
L’articolo 1, paragrafo 1, apre per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2022 un contingente tariffario esente da dazi per le merci elencate nell’allegato. L’allegato indica un volume complessivo di 23,029 milioni di litri.
Il paragrafo 3 dell’articolo 1 stabilisce che, per le quantità importate oltre il volume del contingente, si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro. Il regolamento precisa quindi una distinzione netta tra importazioni entro quota, esenti da dazio, e importazioni eccedenti, soggette a tariffa ridotta.
Norme di origine e gestione amministrativa
Per accedere al contingente, le merci devono rispettare le norme di origine del protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, richiamate espressamente dall’articolo 1, paragrafo 2. La gestione del contingente è affidata alla Commissione, in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano le modalità operative della gestione contingenti in ambito doganale.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2022, così da coprire integralmente l’anno di contingente previsto. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei prodotti interessati
L’allegato contiene l’elenco dei prodotti ammessi al contingente, con codice NC e, ove presente, codice TARIC. Tra le categorie indicate figurano:
- acque, comprese acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti (NC 2202 10 00);
- birra non alcolica contenente zucchero (ex 2202 91 00);
- bevande a base di soia con determinate caratteristiche proteiche e contenenti zucchero;
- bevande a base di frutta a guscio, cereali o semi contenenti zucchero;
- altre bevande non alcoliche contenenti zucchero.
Il testo dell’allegato, per come riportato, conferma che il contingente si riferisce a merci specifiche e tecnicamente definite, per le quali il rispetto della classificazione doganale è essenziale ai fini dell’accesso al trattamento preferenziale.
Disposizioni principali
Apertura del contingente tariffario per il 2022
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è aperto un contingente tariffario esente da dazi per le merci originarie della Norvegia indicate nell’allegato e alle condizioni ivi specificate (articolo 1, paragrafo 1).
Norme di origine applicabili
Alle merci elencate nell’allegato si applicano le norme di origine previste dal protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (articolo 1, paragrafo 2).
Dazio sulle quantità eccedenti
Alle importazioni che superano il volume del contingente fissato nell’allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro (articolo 1, paragrafo 3).
Gestione del contingente
Il contingente tariffario esente da dazi è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (articolo 2).
Prodotti e volume del contingente
L’allegato elenca le merci ammesse, tra cui acque con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, birra non alcolica contenente zucchero e altre bevande non alcoliche contenenti zucchero. Il volume complessivo indicato per il contingente è pari a 23,029 milioni di litri.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 (articolo 3).
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