Regolamento (UE) 2021/2140
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione del 2 dicembre 2021 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i volumi limite per alcuni ortofrutticoli importati nell’Unione per il biennio 2022-2023, ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che consentono l’applicazione del dazio quando le importazioni superano determinati volumi soglia. I limiti sono determinati sulla base dei dati di importazione e consumo interno relativi agli anni 2018, 2019 e 2020. Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022 e cessa di produrre effetti dal 30 giugno 2023.
Stabilisce, per gli anni 2022 e 2023, i volumi limite di importazione di taluni ortofrutticoli ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, identificati mediante codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento. Riguarda i quantitativi immessi in libera pratica nei periodi di applicazione indicati per ciascun prodotto e opera per gli anni 2022 e 2023; non disciplina tutti gli ortofrutticoli, ma solo quelli espressamente elencati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Stabilisce i volumi limite 2022-2023 per l’eventuale applicazione di dazi addizionali su taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione definisce, per il biennio 2022-2023, i volumi limite di importazione rilevanti ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione su taluni prodotti ortofrutticoli. La misura dà attuazione al sistema previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che consente di intervenire quando le importazioni superano determinate soglie e possano perturbare il mercato dell’Unione.
Quadro normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede la possibilità di applicare dazi addizionali all’importazione per taluni ortofrutticoli, e l’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che disciplina il meccanismo applicativo. Il dazio addizionale può essere attivato quando il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica in un periodo di applicazione supera il volume limite annuale stabilito; non si applica, tuttavia, se le importazioni non presentano rischio di perturbazione del mercato dell’Unione oppure se l’effetto della misura risulterebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.
Determinazione dei volumi limite
I volumi limite sono fissati sulla base dei dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti, come previsto dal regolamento di base. La Commissione specifica che i dati utilizzati sono quelli comunicati dagli Stati membri per gli anni 2018, 2019 e 2020. L’allegato del regolamento riporta, per ciascun prodotto interessato, il codice NC, il periodo stagionale di applicazione e il relativo volume limite espresso in tonnellate.
Prodotti interessati e periodi di applicazione
L’allegato riguarda, tra gli altri:
- pomodori, con distinti periodi di applicazione dal 1o giugno al 30 settembre e dal 1o ottobre al 31 maggio;
- cetrioli, dal 1o maggio al 31 ottobre e dal 1o novembre al 30 aprile;
- carciofi, dal 1o novembre al 30 giugno;
- zucchine, dal 1o gennaio al 31 dicembre;
- arance, dal 1o dicembre al 31 maggio;
- clementine e mandarini, dal 1o novembre alla fine di febbraio;
- limoni, con due periodi distinti dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o giugno al 31 dicembre;
- uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, ciascuno con i propri periodi stagionali e volumi limite.
Il testo precisa inoltre che, fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è meramente indicativa e che l’ambito dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento.
Entrata in vigore, applicazione e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022, in ragione dell’inizio del periodo di applicazione per alcuni prodotti. Il testo stabilisce espressamente che cessa di essere in vigore il 30 giugno 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione dei volumi limite 2022-2023
Per gli anni 2022 e 2023 i volumi limite previsti dall’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi ai prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Finalità rispetto ai dazi addizionali all’importazione
Il regolamento si inserisce nel meccanismo dell’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892: il dazio addizionale può essere applicato se il quantitativo immesso in libera pratica in un periodo di applicazione supera il volume limite annuale. Il dazio non si applica se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se i loro effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
Base di calcolo dei volumi
I volumi limite sono determinati in base ai dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti; nel caso di specie, la Commissione ha utilizzato i dati comunicati dagli Stati membri per il periodo 2018-2020.
Decorrenza e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o gennaio 2022 e non è più in vigore dal 30 giugno 2023.
Allegato: prodotti, periodi e volumi limite
L’allegato indica, per ciascun prodotto e periodo di applicazione, il volume limite in tonnellate per il 2022 e 2023, con riferimento ai codici NC. Sono inclusi, tra gli altri, pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, con i relativi periodi stagionali di applicazione.
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