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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2109

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2109 della Commissione del 30 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 per quanto riguarda modifiche amministrative relative all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «INSECTICIDES FOR HOME USE» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione già concessa per una famiglia di biocidi ad uso domestico. La modifica riguarda l’aggiornamento dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704, con integrazione delle denominazioni commerciali dei prodotti nel meta SPC 1. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’ECHA, che qualifica la modifica come amministrativa ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 e conferma che restano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE" mediante sostituzione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’autorizzazione dell’Unione, già rilasciata alla società Agrobiothers Laboratoire, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE" (tipo di prodotto 18: insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). Incide in particolare sul sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi e sulle informazioni di terzo livello relative ai singoli prodotti del meta SPC 1, senza modificare la natura dell’autorizzazione di base. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione UE per la famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2109 della Commissione interviene sull’autorizzazione dell’Unione già concessa alla famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE". L’intervento non crea una nuova autorizzazione, ma aggiorna il contenuto tecnico-amministrativo dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704, in seguito a una modifica qualificata come amministrativa.

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e l’articolo 50, paragrafo 2. La modifica viene trattata alla luce anche del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, che disciplina le modifiche dei biocidi autorizzati.

Agrobiothers Laboratoire, titolare dell’autorizzazione, ha presentato all’ECHA una notifica di modifica amministrativa l’8 settembre 2020; la notifica è stata registrata con il numero BC-DR061688-14. L’ECHA ha poi trasmesso alla Commissione, il 12 ottobre 2020, il proprio parere favorevole e la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Esito della valutazione

Secondo il parere dell’ECHA, le modifiche richieste rientrano nella categoria di cui all’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e, una volta attuate, restano soddisfatte le condizioni dell’articolo 19 del medesimo regolamento. La Commissione recepisce tale valutazione e ritiene opportuno modificare l’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi.

Modifica dell’allegato tecnico

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 con il testo allegato al nuovo regolamento. Il nuovo allegato contiene il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi, con i dati identificativi dell’autorizzazione EU-0021035-0000, il titolare Agrobiothers Laboratoire, la data di rilascio dell’autorizzazione del 16 giugno 2020 e la scadenza del 31 maggio 2030.

Sono inoltre indicati i fabbricanti dei biocidi e dei principi attivi, tra cui permetrina e S-metoprene, nonché la formulazione di tipo aerosol (AE). Nel meta SPC 1 compare il prodotto "INSETTICIDA DOMESTICO IN AEROSOL", con numero di autorizzazione EU-0021035-0001 1-1, e sono elencate le denominazioni commerciali dei singoli prodotti, tra cui diverse varianti di FRONTLINE HOMEGARD e altri marchi commerciali in più lingue.

Uso autorizzato e condizioni operative

L’uso autorizzato del meta SPC 1 riguarda un insetticida domestico in aerosol per il trattamento mirato, in ambiente chiuso, di mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie e poltrone. I bersagli indicati sono pulci, zecche e altri artropodi, con riferimento specifico a Ctenocephalides felis (larve e adulti), Ixodes ricinus e Rhipicephalus sanguineus.

L’applicazione avviene mediante nebulizzazione, dopo aspirazione della superficie, a una distanza di 30 cm. Il dosaggio è di 1,3 secondi per circa 1 m2, corrispondenti a 2,1 g/m2, e l’intervallo minimo tra due trattamenti è di 6 mesi. L’utilizzatore autorizzato è il non professionale.

Composizione e formulazione

La composizione della famiglia di biocidi e del meta SPC 1 comprende:

  • permetrina come principio attivo allo 0,177%;
  • S-metoprene come principio attivo allo 0,00225%;
  • propan-2-olo, n-butano, propano e isobutano come sostanze non attive, con le rispettive percentuali indicate nel testo.

La formulazione è classificata come AE, cioè generatore di aerosol.

Avvertenze di pericolo e misure di prudenza

Il testo riporta avvertenze di pericolo per aerosol altamente infiammabile, contenitore pressurizzato che può esplodere se riscaldato, possibile letalità in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie, grave irritazione oculare e tossicità molto elevata per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. È inoltre segnalata la possibile reazione allergica dovuta alla permetrina.

Sono elencati numerosi consigli di prudenza, tra cui:

  • tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
  • non fumare e tenere lontano da fonti di calore o accensione;
  • non perforare né bruciare il contenitore;
  • lavare accuratamente le mani dopo l’uso;
  • proteggere il prodotto dal sole e non superare le temperature indicate;
  • evitare la dispersione nell’ambiente e raccogliere il materiale fuoriuscito.

Misure di mitigazione del rischio e pronto soccorso

Le istruzioni generali prevedono che il prodotto sia usato solo per il trattamento mirato dei mobili non lavabili e dei tessili domestici indicati, seguendo sempre l’etichetta o il foglio illustrativo. In caso di infestazione persistente, si raccomanda di alternare con sostanze attive aventi diversa modalità di azione per limitare il rischio di resistenza e, se necessario, di contattare un professionista della disinfestazione.

Sono previste misure di mitigazione del rischio quali:

  • non usare il prodotto su superfici e tessili bagnati e lavabili;
  • togliere alimenti, mangimi e bevande prima del trattamento;
  • evitare l’uso su superfici vicine a prodotti alimentari o mangimi;
  • lasciare agire per almeno un’ora prima di aerare;
  • coprire o rimuovere terrari, acquari e gabbie e spegnere il filtro dell’acquario durante l’erogazione;
  • tenere lontani gatti, bambini e animali domestici.

Le istruzioni di pronto soccorso disciplinano inalazione, contatto con occhi, pelle e bocca, compreso il ricorso immediato al medico o al Centro Antiveleni nei casi indicati. È specificato che i gatti possono essere particolarmente sensibili alla permetrina e che i piretroidi possono causare parestesie.

Smaltimento e conservazione

Il prodotto inutilizzato non deve essere smaltito nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubature o nelle fognature. Lo smaltimento del prodotto, dell’imballaggio e degli altri rifiuti deve avvenire secondo la normativa locale.

Quanto alla conservazione, la durata di conservazione/stabilità è di 24 mesi; il prodotto non deve essere conservato sopra i 40 °C, va protetto dalla luce solare diretta e dal gelo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE".

Base giuridica e qualificazione della modifica

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, e dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La modifica è qualificata dall’ECHA come modifica amministrativa rientrante nell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento.

Iter di notifica e parere ECHA

Agrobiothers Laboratoire ha presentato notifica di modifica amministrativa all’ECHA l’8 settembre 2020, registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-DR061688-14. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 12 ottobre 2020, concludendo che, dopo l’attuazione delle modifiche, le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 restano soddisfatte.

Contenuto aggiornato dell’allegato tecnico

L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi: tipo di prodotto 18, autorizzazione EU-0021035-0000, titolare Agrobiothers Laboratoire, data di rilascio 16 giugno 2020 e scadenza 31 maggio 2030. Sono inoltre indicati i fabbricanti, i principi attivi (permetrina e S-metoprene), la formulazione aerosol (AE) e il meta SPC 1 "INSETTICIDA DOMESTICO IN AEROSOL" con numero EU-0021035-0001 1-1 e denominazioni commerciali dei singoli prodotti.

Uso autorizzato del meta SPC 1

L’uso autorizzato è il trattamento mirato, in ambiente chiuso, di mobili non lavabili e tessili per la casa (ad esempio tappeti, stuoie, poltrone) contro pulci, zecche e altri artropodi, mediante nebulizzazione. L’impiego è riservato all’utilizzatore non professionale; il dosaggio indicato è di 1,3 secondi per circa 1 m2 (2,1 g/m2), con intervallo minimo di 6 mesi tra due trattamenti.

Avvertenze, mitigazione del rischio, primo soccorso e smaltimento

Sono riportate indicazioni di pericolo specifiche per aerosol altamente infiammabile, contenitore pressurizzato e tossicità per gli organismi acquatici, nonché consigli di prudenza e misure di mitigazione del rischio: protezione di bambini, animali domestici e gatti, allontanamento di alimenti e bevande, ventilazione dei locali, divieto di uso su superfici bagnate e lavabili e indicazioni di primo soccorso per inalazione, contatto con occhi, pelle e bocca. È previsto altresì che il prodotto non utilizzato e il suo imballaggio siano smaltiti conformemente alla normativa locale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimicheautorizzazioni amministrativeprotezione della salutetutela dell’ambiente

Testo integrale

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