Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2124

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio del 2 dicembre 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32021R2124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 aggiorna l’elenco dei soggetti sanzionati nell’ambito del regime restrittivo UE nei confronti della Bielorussia. In particolare, inserisce 17 persone fisiche e 11 entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, sulla base dell’evoluzione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento di tali soggetti in attività che facilitano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o nella repressione della società civile e dell’opposizione democratica. Il testo dà attuazione, in chiave sanzionatoria, all’approccio graduale dell’Unione verso il regime bielorusso.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 aggiungendo 17 persone e 11 entità alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide su persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, nell’ambito delle misure restrittive UE contro la Bielorussia. La modifica riguarda l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento/limitazioni collegate alle sanzioni; non disciplina in modo autonomo ulteriori procedure materiali, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle misure esistenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro la Bielorussia

Il regolamento interviene nel quadro del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Bielorussia istituito dal regolamento (CE) n. 765/2006. Il Consiglio adotta l’atto in un contesto di forte deterioramento della situazione politica e di sicurezza, richiamando le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 e la necessità di rispondere all’uso strumentale dei migranti e agli attacchi ibridi alle frontiere dell’Unione.

Contesto e finalità

Il regolamento di esecuzione dà attuazione all’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, aggiornando l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive. Il considerando richiama la decisione (PESC) 2021/1990 del 15 novembre 2021, con cui sono stati ampliati i criteri di designazione per colpire persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che organizzano o agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate o soggette a restrizioni.

Ambito soggettivo dell’intervento

La misura consiste nell’inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 di:

  • 17 persone fisiche;
  • 11 persone giuridiche, entità o organismi.

Per ogni soggetto inserito sono riportati nome, traslitterazioni, dati identificativi, motivazione e data di inserimento, fissata al 2 dicembre 2021. Il testo non introduce una nuova disciplina generale, ma modifica esclusivamente l’elenco dei destinatari già soggetti al regime restrittivo UE.

Persone fisiche inserite in elenco

Tra i nuovi designati figurano esponenti dei servizi di frontiera bielorussi e soggetti istituzionali ritenuti coinvolti nella facilitazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione. In particolare, l’allegato menziona Ihar Kruchkou, capo dell’ASAM, e vari responsabili di reparti o distaccamenti di frontiera, tra cui Anatol Lapo, Kanstantsin Molastau, Pavel Kharchanka, Ihar Gutnik, Aliaksandr Davidziuk, Maksim Butranets.

Il regolamento include anche figure del settore dell’informazione, della magistratura e dell’accusa, nonché funzionari del Comitato per il controllo statale e del sistema giudiziario, ritenuti responsabili di:

  • sostegno al regime di Lukashenko;
  • repressione della società civile e dell’opposizione democratica;
  • gravi violazioni dei diritti umani;
  • compromissione grave dello Stato di diritto.

Tra i nominativi compaiono, in particolare, Anatol Glaz, Siarhei Epikhau, Ihar Liubavitski, Siarhei Girgel, Valiantsina Kulik, Andrei Prakapuk, Ihar Marshalau, Hanna Sakalouskaya, Marat Markau e Dzmitry Karsiuk.

Entità e società inserite in elenco

L’allegato aggiunge 11 entità, tra cui compagnie aeree, operatori turistici, hotel e imprese statali o controllate dallo Stato. Le motivazioni si concentrano su due assi principali:

  • il ruolo nel trasferimento di migranti verso la Bielorussia e nella successiva organizzazione del loro avvicinamento alla frontiera con gli Stati membri dell’Unione, in funzione di un attraversamento illegale;
  • il sostegno economico, logistico o politico al regime bielorusso e la partecipazione alla repressione interna.

Sono espressamente menzionate Belavia Belarusian Airlines, Tsentrkurort, Oskartour, Hotel Minsk, Hotel Planeta, ASAM, Cham Wings Airlines, VIP Grub, Grodno Azot con la filiale Khimvolokno Plant, Belorusneft e Belshina. Per alcune imprese è evidenziato anche il legame con entrate significative per il regime e con licenziamenti o intimidazioni di lavoratori che avevano protestato o scioperato.

Effetti giuridici e tecnici della modifica

La modifica dell’allegato I comporta l’estensione ai nuovi soggetti del regime restrittivo previsto dal regolamento (CE) n. 765/2006, nei limiti delle misure applicabili a coloro che figurano in tale elenco. Il regolamento di esecuzione opera quindi come atto di aggiornamento dell’elenco sanzionatorio, senza disciplinare in modo autonomo le singole misure materiali.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento interno degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge 17 persone fisiche alla tabella "A. Persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1" e 11 persone giuridiche, entità o organismi alla tabella "B. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 4, paragrafo 1".

Motivi dell’inserimento in elenco

Le nuove designazioni riguardano soggetti ritenuti responsabili o comunque coinvolti nell’organizzazione, nel sostegno o nella facilitazione di attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione, nonché soggetti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, compromissione dello Stato di diritto e repressione della società civile e dell’opposizione democratica.

Soggetti aggiunti: persone fisiche

Tra le persone fisiche inserite figurano esponenti del Comitato per i confini di Stato e di reparti di frontiera bielorussi, tra cui Ihar Anatolevich Kruchkou, Anatol Piatrovich Lapo, Kanstantsin Henadzevich Molastau, Pavel Mikalaevich Kharchanka, Ihar Mikalaevich Gutnik, Aliaksandr Barysavich Davidziuk, Maksim Viktaravich Butranets e Anatol Anatolyevich Glaz; nonché magistrati, procuratori e funzionari coinvolti in repressione politica e violazioni dei diritti, tra cui Siarhei Aliaksandravich Epikhau, Ihar Viachaslavavich Liubavitski, Siarhei Siarheevich Girgel, Valiantsina Genadzeuna Kulik, Andrei Andreevich Prakapuk, Ihar Anatolevich Marshalau, Hanna Mikhailauna Sakalouskaya, Marat Siarheevich Markau e Dzmitry Siarheevich Karsiuk. Per ciascun nominativo l’allegato indica dati identificativi, motivazione e data di inserimento: 2 dicembre 2021.

Soggetti aggiunti: persone giuridiche, entità e organismi

Tra le entità inserite figurano Belavia Belarusian Airlines, Tsentrkurort, Oskartour, Hotel Minsk, Hotel Planeta, ASAM, Cham Wings Airlines, VIP Grub, Grodno Azot con la filiale Khimvolokno Plant, Belorusneft e Belshina. Le motivazioni richiamano il loro ruolo nel trasporto o nella facilitazione del flusso di migranti verso la Bielorussia per poi indirizzarli verso l’attraversamento illegale delle frontiere dell’Unione, oppure il loro sostegno economico e politico al regime e la repressione dei lavoratori e della società civile.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisanzioni finanziarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.