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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2110

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110 della Commissione del 30 novembre 2021 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la geografia delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, alla luce di nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri. La Commissione sostituisce l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ridefinendo aree di restrizione I, II e III in base al rischio di diffusione della malattia. L’atto mira a contenere la circolazione del virus e a prevenire ulteriori propagazioni, tenendo conto di criteri scientifici, orientamenti UE e norme internazionali. L’applicazione è immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, e in particolare alle zone geografiche soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nei territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Le misure riguardano suini detenuti e selvatici e incidono sui movimenti di animali e prodotti derivati; il regolamento sostituisce integralmente il testo dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2110: aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento interviene in modo mirato sul regime di contenimento della peste suina africana già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La Commissione, richiamando l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, aggiorna l’allegato I per adeguare la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni all’evoluzione recente della situazione epidemiologica nell’Unione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini detenuti e selvatici e può provocare gravi conseguenze per gli allevamenti, oltre a perturbare i movimenti di animali e prodotti nell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. Il legislatore esecutivo sottolinea che le zone di restrizione devono essere definite sulla base di criteri scientifici, della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nel relativo Stato membro, del rischio di diffusione, degli orientamenti dell’Unione concordati in sede di comitato permanente e delle norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE.

Presupposti dell’aggiornamento

Il regolamento precisa che, dalla precedente modifica dell’allegato I operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2024, si sono verificati nuovi focolai: uno in suini detenuti in Polonia e uno in un suino selvatico in Germania. Secondo la Commissione, tali eventi hanno determinato un aumento del livello di rischio che impone una ricalibrazione delle zone soggette a restrizioni e delle misure di gestione del rischio.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Il nuovo allegato contiene l’elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per i diversi Stati membri interessati.

Le zone di restrizione I risultano ridefinite, tra l’altro, per:

  • Germania, con ampie aree nei Länder Brandenburg, Sachsen e Mecklenburg-Vorpommern;
  • Estonia, con Hiiu maakond;
  • Grecia, con diverse unità territoriali nelle regioni di Drama, Xanthi, Rodopi, Evros e Serres;
  • Lettonia e Lituania, con specifiche ripartizioni territoriali;
  • Ungheria, sulla base di unità di gestione faunistica identificate per codice;
  • Polonia, con numerosi voivodati, powiat e gminy;
  • Slovacchia, con distretti e comuni specificamente indicati.

Le zone di restrizione II vengono aggiornate per Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia. Il testo mostra una delimitazione molto analitica, che in alcuni casi segue confini amministrativi, in altri elementi infrastrutturali come strade, autostrade, ferrovie e corsi d’acqua.

Le zone di restrizione III sono aggiornate per Bulgaria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia. Per l’Italia la previsione è particolarmente rilevante perché conferma la classificazione dell’intera Sardegna come zona soggetta a restrizioni III.

Effetti pratici per gli operatori

L’aggiornamento dell’allegato comporta, per gli operatori dei territori interessati, l’applicazione delle misure speciali previste dal regolamento (UE) 2021/605 per la rispettiva zona di appartenenza. Ciò rileva in concreto per allevatori, trasportatori, intermediari e soggetti che movimentano suini o prodotti derivati, con impatto sulla circolazione intra-UE e sulle esportazioni.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. In tal modo vengono ridisegnate le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Ragioni dell’intervento e urgenza

I considerando spiegano che nuovi focolai in suini detenuti in Polonia e in un suino selvatico in Germania hanno aumentato il livello di rischio. La Commissione sottolinea che le delimitazioni territoriali devono riflettere la situazione epidemiologica, il rischio di ulteriore diffusione, criteri scientifici, orientamenti dell’Unione, norme internazionali e le giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati. Data l’urgenza, le modifiche devono produrre effetto il prima possibile.

Delimitazione delle zone restrizione I

L’allegato ridetermina numerose zone soggette a restrizioni I in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia, con elencazioni puntuali di Länder, regioni, distretti, comuni, frazioni e unità di gestione faunistica interessate.

Delimitazione delle zone restrizione II

L’allegato ridetermina numerose zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia, includendo intere regioni o distretti e, in molti casi, porzioni territoriali delimitate da infrastrutture viarie, ferroviarie o confini comunali.

Delimitazione delle zone restrizione III

L’allegato ridetermina le zone soggette a restrizioni III in Bulgaria, Italia, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia. Per l’Italia la zona III coincide con l’intero territorio della Sardegna; per altri Stati membri sono individuate regioni, distretti e comuni ad alto rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalezootecniacircolazione delle mercipeste suina africanamercato interno

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