Cassazione Penale, Ordinanza n. 33367/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non è possibile individuare il delitto contestato né il contenuto della condanna di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26 settembre 2025, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Nola, con la quale era stata affermata la sua responsabilità penale per un delitto non specificato nel testo disponibile. L'unico motivo di ricorso censurava la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità. La Corte ha rilevato che la doglianza riproduceva pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, senza formulare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile, non essendo deducibile in sede di legittimità una censura meramente reiterativa e apparente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.
- Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze formulate nei precedenti gradi di giudizio costituisce censura non specifica e soltanto apparente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma determinata dalla Corte in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nella decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33333/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33335/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33338/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33339/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33340/2026 del 11/09/2026
- ordinanza_penale · 11 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33342/2026 del 11/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →