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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35614/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento nei confronti di un imputato per ricettazione di un assegno bancario di provenienza delittuosa, fatto accertato il 24 luglio 2017. Contro tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la decisività della prova richiesta dalla difesa, trattandola come prova sopravvenuta; 2) violazione di legge e vizi di motivazione perché non vi sarebbero elementi sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato, il quale si sarebbe limitato a incassare un assegno ricevuto da persona ignota senza potersi accorgere della provenienza illecita; 3) omessa valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 4) vizi di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., per la ritenuta eccessività della pena, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, comma 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non indicava neppure quale prova integrativa fosse stata richiesta e non ammessa. Ha giudicato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, poiché diretti a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata priva di vizi logici o giuridici e che aveva implicitamente escluso i presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando il danno arrecato, le modalità del fatto e i collegamenti con ambienti criminali, sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La particolare tenuità nel delitto di ricettazione va valutata complessivamente, considerando modalità dell'azione, personalità dell'imputato e valore economico della cosa ricettata.

  • art. 603 c.p.p.

    La censura sulla prova richiesta in appello è inammissibile se formulata in modo generico e senza specificare quale prova sia stata negata e perché decisiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    I motivi dedotti sono stati esaminati come doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione, ma sono risultati in parte generici e in parte manifestamente infondati.

  • art. 129 c.p.p.

    L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non impone una rivalutazione del merito in cassazione quando il giudice di appello abbia già espresso, anche implicitamente, le ragioni per escluderle.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena e la valutazione di attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione congrua, ma resta espressione del potere discrezionale del giudice di merito entro i parametri legali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale fattuale finalizzata a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non individua con precisione l'oggetto della doglianza, come accade per la richiesta di prova non ammessa se non viene indicato quale prova si assuma decisiva.
  • La particolare tenuità del fatto nella ricettazione non può essere riconosciuta in base a un solo dato isolato, ma richiede una valutazione complessiva di modalità dell'azione, personalità dell'agente e valore del bene.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessaria la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
  • La determinazione della pena e la scelta di escludere mitigazioni sanzionatorie rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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