Regolamento (UE) 2018/1090
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione, del 31 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) (titolare dell'autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso nell’Unione di un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi per animali, consumatori e ambiente e ha riconosciuto un effetto positivo sulle prestazioni zootecniche in alcune specie. Il testo disciplina specie destinatarie, livelli di impiego, condizioni di uso e misure di protezione per gli operatori del settore. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e suine.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea, del preparato enzimatico prodotto da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 26469), destinato a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori svezzate. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi zootecnici e il gruppo funzionale dei promotori della digestione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; nell’allegato sono previste condizioni d’uso specifiche, inclusi dosaggi, modalità di analisi e misure di tutela per gli utilizzatori. La data di fine del periodo di autorizzazione indicata nell’allegato è il 21.8.2028.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 autorizza, a livello unionale, un preparato enzimatico prodotto da due ceppi di Komagataella pastoris come additivo per l’alimentazione animale. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, e recepisce la valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia del prodotto.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dai considerando emerge che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.
L’EFSA, nel parere del 30 novembre 2017, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Ha inoltre ritenuto che l’additivo possa migliorare i parametri zootecnici in polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati, con estensione delle conclusioni alle pollastre allevate per la produzione di uova, ai tacchini allevati per la riproduzione, alle altre specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e ai suinetti svezzati di altre specie suine. L’Autorità non ha ritenuto necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 26469). Il prodotto è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione".
Le specie destinatarie sono:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova;
- tacchini da ingrasso;
- tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, diverse dalle pollastre allevate per la produzione di uova;
- suinetti svezzati;
- specie suine minori svezzate.
Condizioni di impiego e dosaggi
L’allegato stabilisce i livelli minimi di impiego per kg di mangime completo con umidità al 12%:
- 4 250 LXU e 375 LGU per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova;
- 1 400 LXU e 120 LGU per tacchini da ingrasso e per tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione diverse dalle pollastre allevate per la produzione di uova;
- 700 LXU e 60 LGU per suinetti svezzati e specie suine minori svezzate.
Per i suinetti svezzati l’uso è limitato agli animali fino a 35 kg di peso corporeo.
Composizione, forma del prodotto e analisi
L’additivo ha un’attività minima di 25 000 LXU/g e 2 200 LGU/g ed è presentato in forma solida e liquida. L’allegato definisce anche i metodi di analisi per determinare la xilanasi e l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, mediante metodi colorimetrici basati sulla quantificazione di frammenti colorati idrosolubili generati dall’azione enzimatica su substrati specifici.
Obblighi informativi e protezione degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia del regolamento
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 21.8.2028. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione fonda l’atto sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. L’EFSA, nel parere del 30 novembre 2017, ha concluso che il preparato non ha effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente e che può migliorare i parametri zootecnici in polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati; tali conclusioni sono estese anche ad altre specie indicate. È stata inoltre verificata la relazione sul metodo di analisi del laboratorio di riferimento.
Specie destinatarie e dosaggi minimi
L’allegato prevede diverse specie o categorie di animali e i relativi tenori minimi per kg di mangime completo con umidità al 12%: 4 250 LXU e 375 LGU per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova; 1 400 LXU e 120 LGU per tacchini da ingrasso e tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione diverse dalle pollastre allevate per la produzione di uova; 700 LXU e 60 LGU per suinetti svezzati e specie suine minori svezzate.
Composizione, forma del prodotto e metodi di analisi
L’additivo è un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 26469), con attività minima di 25 000 LXU/g e 2 200 LGU/g, in forma solida e liquida. L’allegato descrive anche i metodi colorimetrici di analisi per la xilanasi e la beta-glucanasi nell’additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali.
Condizioni d’uso e tutela degli utilizzatori
L’allegato stabilisce che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per i suinetti svezzati l’impiego è previsto fino a 35 kg di peso corporeo. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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