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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1073

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32018R1073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione modifica il regime sanzionatorio UE relativo alla Libia, aggiornando l’elenco delle persone designate. A seguito del riesame previsto dal regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha deciso di rimuovere una persona dall’allegato III. La modifica è operata mediante un rinvio all’allegato del regolamento di esecuzione, con effetto immediato dalla pubblicazione.

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive relative alla Libia, con soppressione di una persona dall’elenco delle designazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Libia, e incide esclusivamente sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a designazione contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L’effetto concreto riguarda la persona fisica indicata come Omar Ashkal, la cui voce è soppressa, con conseguente rinumerazione delle voci restanti. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco di soggetti designati nelle misure restrittive UE relative alla Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1073 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive adottato dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. Esso dà attuazione all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 e aggiorna l’allegato III relativo all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a designazione.

Contesto normativo e riesame dell’elenco

Nei considerando si richiama l’adozione del regolamento (UE) 2016/44 in data 18 gennaio 2016. Il Consiglio, sulla base dell’articolo 21, paragrafo 6, di tale regolamento, ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate figurante nell’allegato III e ha concluso che una persona non dovesse più esservi mantenuta. Per questo motivo si è reso necessario modificare l’allegato in modo corrispondente.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella sezione A "Persone" dell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, viene soppressa la voce n. 3 relativa a ASHKAL, Omar. Le restanti voci sono rinumerate opportunamente. Il regolamento non introduce nuove designazioni né ulteriori misure sostanziali, ma si limita a un aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44

L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sia modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato, nella sezione A "Persone" dell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la voce n. 3 relativa a ASHKAL, Omar è soppressa; le voci residue sono rinumerate di conseguenza.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e riesame delle designazioni

Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44. Nei considerando si precisa che, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 6, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate e ha concluso che una persona non doveva più essere mantenuta nell’elenco dell’allegato III.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiverelazioni esterne

Testo integrale

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