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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1076

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione, del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la tabella dei limiti massimi di residui del regolamento (UE) n. 37/2010 per la sostanza isoflurano. Sulla base del parere dell’EMA, viene introdotta per i suini una classificazione con "LMR non richiesto", mentre resta confermata la voce già esistente per gli equidi. La misura è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 ed è applicabile dal 29 settembre 2018.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare la classificazione dell'isoflurano ai fini dei limiti massimi di residui (LMR), estendendo la voce anche ai suini con LMR non richiesto.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali da produzione alimentare, con riferimento specifico all'isoflurano e alla sua classificazione negli alimenti di origine animale. La modifica riguarda in particolare gli equidi, già presenti nella tabella, e i suini, per i quali viene introdotta una voce specifica; per i suinetti l'uso è indicato fino all'età di 7 giorni. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 29 settembre 2018, dopo l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076: classificazione dell’isoflurano ai fini degli LMR

Il regolamento interviene sul regime dei limiti massimi di residui applicabile all’isoflurano nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (UE) n. 37/2010. La Commissione recepisce il parere scientifico dell’EMA e adegua la tabella delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, con particolare attenzione alla specie suina.

Contesto normativo e motivazione

Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o ai biocidi del settore zootecnico sono stabiliti mediante regolamento. Il regolamento (UE) n. 37/2010 contiene, nella tabella 1 del suo allegato, l’elenco delle sostanze e la rispettiva classificazione LMR. L’isoflurano era già presente per gli equidi con indicazione "LMR non richiesto"; a seguito di una domanda di estensione alla specie suina, l’EMA ha raccomandato di determinare un LMR per tale specie.

Modifica della tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

La disposizione centrale consiste nella sostituzione della voce relativa all’isoflurano nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La nuova formulazione mantiene per gli equidi la classificazione "LMR non richiesto", con la specificazione che la sostanza è da utilizzare per inalazione come anestetico generale.

Per i suini viene introdotta una voce specifica con le seguenti caratteristiche:

  • sostanza: isoflurano;
  • residuo marcatore: non pertinente;
  • specie animale: suini;
  • LMR: non richiesto;
  • tessuti campione: non pertinente;
  • altre disposizioni: da utilizzare per inalazione nei suinetti fino all’età di 7 giorni;
  • classificazione terapeutica: anestetici generali.

Valutazione scientifica e limiti dell’estrapolazione

Il regolamento richiama il parere del comitato per i medicinali veterinari e la raccomandazione dell’EMA. Viene inoltre evidenziato che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’EMA deve valutare la possibilità di estendere gli LMR fissati per una sostanza a diversi prodotti alimentari o specie. In questo caso, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che l’estrapolazione ad altre fasce d’età o ad altre specie non sia al momento valutabile in modo attendibile per mancanza di dati sufficienti.

Entrata in vigore, applicazione e adeguamento operativo

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 29 settembre 2018. La scelta di differire l’applicazione rispetto all’entrata in vigore risponde all’esigenza, indicata nei considerando, di consentire alle parti interessate un periodo ragionevole per adottare eventuali misure di adeguamento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17, del regolamento (CE) n. 470/2009. La finalità è stabilire o aggiornare, tramite regolamento, i limiti massimi di residui (LMR) per sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare o nei biocidi del settore zootecnico.

Aggiornamento della tabella dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

La voce relativa all’isoflurano nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita. Per gli equidi resta indicato l’LMR non richiesto, con uso esclusivamente per inalazione come anestetico generale. Viene aggiunta la specie suina con LMR non richiesto, uso per inalazione nei suinetti fino all’età di 7 giorni.

Motivazione scientifica e ruolo dell’EMA

L’EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di determinare un LMR per l’isoflurano nella specie suina. L’Agenzia ha inoltre ritenuto che, allo stato, non sia possibile valutare in modo attendibile l’estrapolazione della voce ad altre fasce di età o ad altre specie per insufficienza di dati.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 29 settembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Periodo di adeguamento

Il considerando finale evidenzia l’opportunità di concedere alle parti interessate un periodo ragionevole per adottare le misure necessarie a conformarsi al nuovo LMR.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attivealimenti di origine animalezootecnia

Testo integrale

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