Regolamento (UE) 2018/1119
Regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel sistema europeo delle licenze di pilotaggio una disciplina specifica per le organizzazioni di addestramento dichiarate (DTO), pensata per rendere più proporzionati e meno onerosi i requisiti applicabili all’addestramento non commerciale. A tal fine modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011, definendo le DTO, i loro requisiti organizzativi, il contenuto della dichiarazione, il regime di sorveglianza e i programmi di addestramento applicabili. Vengono inoltre adeguate numerose disposizioni della parte FCL e della parte ARA per coordinare DTO e ATO, con specifiche norme transitorie e date di applicazione differite per alcune attività e licenze.
Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 introducendo e disciplinando le organizzazioni di addestramento dichiarate (DTO) per l’addestramento dei piloti non commerciali.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di addestramento nel settore dell’aviazione civile che forniscono formazione per licenze, abilitazioni, privilegi e certificati di pilotaggio nell’ambito del regolamento (UE) n. 1178/2011, con particolare riguardo all’addestramento non commerciale. Riguarda i piloti, gli istruttori, gli esaminatori, le autorità competenti degli Stati membri e, per la sorveglianza e la dichiarazione, le DTO con sede principale nel territorio di uno Stato membro. Restano soggette all’approvazione ordinaria le organizzazioni di addestramento autorizzate (ATO), mentre le DTO operano sulla base di dichiarazione; sono previste esclusioni/deroghe transitorie per alcune licenze nazionali, per i titolari di conformità JAR e per specifiche disposizioni con date differite.
Modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per le organizzazioni di addestramento dichiarate
Il regolamento introduce una disciplina specifica per le organizzazioni di addestramento dichiarate (DTO) nel quadro europeo delle licenze aeronautiche. La scelta normativa risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di rendere i requisiti più proporzionati per l’addestramento non commerciale, mantenendo comunque un livello adeguato di sicurezza e una sorveglianza effettiva da parte delle autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
La premessa del regolamento sottolinea che l’allegato VII, parte ORA, del regolamento (UE) n. 1178/2011 è adatto alle organizzazioni che formano piloti per licenze commerciali, ma risulta eccessivamente oneroso per le attività finalizzate a licenze non commerciali e ad abilitazioni, privilegi e certificati specifici. Per questo motivo viene introdotto un sistema semplificato, basato non su un’approvazione preventiva, ma su una dichiarazione alla competente autorità nazionale, con requisiti specifici, controllo dei programmi di addestramento e sorveglianza basata sul rischio.
Modifiche all’articolo 2: nuove definizioni
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 viene integrato con definizioni essenziali per il nuovo assetto. Tra le più rilevanti vi sono quelle di AMC e AltMoC, di ATO e DTO, di FSTD, BITD, QTG, sede principale e programma di addestramento della DTO. Le definizioni chiariscono il lessico applicabile sia al sistema autorizzatorio tradizionale sia al nuovo modello dichiarativo.
Regola generale: ATO e deroga per le DTO
L’articolo 10 bis conferma che, per l’addestramento ai fini delle licenze del regolamento, l’organizzazione deve essere normalmente approvata dall’autorità competente come ATO. Tuttavia, in deroga, è consentito fornire l’addestramento elencato nell’allegato VIII, punto DTO.GEN.110, senza approvazione preventiva, purché l’organizzazione abbia presentato una dichiarazione conforme al punto DTO.GEN.115 e, nei casi richiesti, il programma di addestramento sia stato approvato dall’autorità competente.
Regime transitorio
Il regolamento contiene specifiche disposizioni transitorie. Le organizzazioni conformi alle JAR possono continuare a fornire addestramento per PPL, relative abilitazioni e LAPL fino all’8 aprile 2019, senza rispettare gli allegati VII e VIII, se registrate prima dell’8 aprile 2015. Inoltre, gli Stati membri possono decidere di non applicare fino all’8 aprile 2020 alcune disposizioni relative alle licenze di alianti e palloni liberi, alle organizzazioni che erogano soltanto formazione relativa a licenze nazionali convertibili in LAPL(S), SPL o BPL, e alla sottoparte B dell’allegato I. Sempre in deroga al regime generale, talune disposizioni tecniche della parte FCL si applicano solo a decorrere dall’8 aprile 2019.
Modifiche alla parte FCL: impatto su licenze, abilitazioni e corsi
L’allegato I, parte FCL, è esteso e aggiornato per includere espressamente DTO e ATO in diversi passaggi chiave. Per l’accesso agli esami teorici, i candidati devono essere raccomandati da una DTO o da una ATO, con validità della raccomandazione di 12 mesi. Se il candidato non sostiene almeno un esame teorico nel periodo di validità, la DTO o l’ATO valuta la necessità di ulteriore addestramento.
In caso di insuccesso agli esami teorici, il candidato deve ripetere tutti gli esami dopo un ulteriore addestramento presso una DTO o un’ATO, secondo le esigenze determinate dall’organizzazione. Sono inoltre previsti corsi obbligatori presso DTO o ATO per il conseguimento di LAPL, BPL, SPL e PPL, per varie abilitazioni di classe o di tipo, per il volo notturno, il volo in montagna, le abilitazioni istruttore e gli avanzamenti per piloti già titolari di altre licenze.
Crediti e requisiti specifici per alcune conversioni e estensioni
Il testo disciplina in modo dettagliato il riconoscimento di crediti per esperienza precedente come pilota in comando. L’ammontare del credito è deciso dalla DTO o dall’ATO che eroga il corso, sulla base di una prova in volo preliminare, ma non può eccedere il tempo di volo totale come pilota in comando e non può superare il 50% delle ore previste; inoltre, specifici requisiti del corso restano comunque intangibili.
Sono introdotti anche requisiti specifici per i titolari di LAPL che conseguono PPL, con distinzioni per velivoli, alianti, TMG, elicotteri e palloni. Per esempio, il richiedente PPL(A) titolare di LAPL(A) deve avere 15 ore di volo su velivoli dopo il rilascio della LAPL(A), di cui almeno 10 ore di addestramento in un corso presso DTO o ATO, incluse almeno quattro ore di volo da solista sotto supervisione e un volo di navigazione da solista di almeno 270 km con atterraggi completi in almeno due aeroporti diversi.
Abilitazioni, ripristino e addestramenti specialistici
Per il conseguimento di abilitazioni di classe o di tipo, il corso deve essere svolto in linea di principio presso un’ATO; fa eccezione l’addestramento per alcune abilitazioni meno complesse, che può essere impartito da una DTO. In caso di abilitazione scaduta, il richiedente deve superare i controlli di professionalità e, prima di essi, svolgere un addestramento di aggiornamento presso un’ATO, salvo specifiche eccezioni che consentono la DTO o addirittura l’istruttore nei casi indicati.
Analogamente, per il volo notturno, il volo in montagna, gli elicotteri, i dirigibili e altre estensioni di privilegio, il regolamento sostituisce le vecchie formulazioni con riferimenti espliciti al corso svolto presso una DTO o un’ATO, spesso accompagnato da un termine massimo per il completamento del corso, come i sei mesi per talune estensioni o i 24 mesi per l’abilitazione al volo in montagna.
Istruttori ed esaminatori
Il regolamento chiarisce che il corso di addestramento per il certificato di istruttore deve essere svolto presso un’ATO, mentre per alianti e palloni liberi è ammesso un corso presso una DTO. Per gli esaminatori, il corso di standardizzazione e il corso di aggiornamento possono essere svolti presso un’ATO o, per determinate categorie di alianti e palloni liberi, presso una DTO, sempre con approvazione dell’autorità competente.
Inoltre, i privilegi dell’istruttore di volo sono precisati con riferimento alla supervisione da parte di un FI qualificato designato dalla DTO o dall’ATO.
Sorveglianza amministrativa: allegato VI, parte ARA
L’allegato VI è adattato al nuovo sistema. L’autorità competente deve mantenere procedure di cooperazione e scambio di informazioni con le altre autorità competenti, tenere aggiornato l’elenco dei certificati, delle licenze, delle qualificazioni FSTD, delle dichiarazioni ricevute dalle DTO e dei programmi di addestramento verificati o approvati, e vigilare sulla continua conformità di licenze, abilitazioni, certificati, organizzazioni certificate e DTO.
Per le DTO, il programma di sorveglianza deve essere costruito tenendo conto della natura dell’organizzazione, della complessità delle attività, degli esiti delle precedenti attività di sorveglianza e di una valutazione del rischio associato al tipo di addestramento erogato. Le attività di vigilanza comprendono ispezioni, anche senza preavviso, e possono includere audit se necessario.
Controllo di dichiarazioni, modifiche e programmi di addestramento
La nuova sottoparte DTO dell’allegato VI stabilisce che, al ricevimento della dichiarazione, l’autorità competente ne verifica la completezza e assegna un numero di riferimento. Se la dichiarazione è incompleta o indica non conformità, l’autorità agisce secondo la disciplina generale dei rilievi.
Le modifiche alle informazioni dichiarate o ai programmi di addestramento notificati richiedono un nuovo controllo. In particolare, l’autorità deve verificare la conformità del programma di addestramento ai requisiti della parte FCL e, se del caso, approvarlo; in caso di non conformità, respinge la domanda di approvazione o adotta i rimedi previsti.
Conseguenze della non conformità
Se, nel corso della sorveglianza o per altri mezzi, l’autorità rileva una non conformità della DTO rispetto ai requisiti essenziali o ai requisiti di FCL e DTO, deve emettere un rilievo scritto, assegnare un termine ragionevole per le misure correttive e può intervenire immediatamente per proibire o limitare le attività non conformi in presenza di un problema di sicurezza o di mancata correzione. Per i programmi di addestramento soggetti ad approvazione, l’autorità può anche limitare, sospendere o revocare l’approvazione.
Requisiti sostanziali delle DTO: dichiarazione, personale, strutture e registri
L’allegato VIII, parte DTO, definisce in modo dettagliato il funzionamento delle DTO. Prima di iniziare l’attività, l’organizzazione deve presentare una dichiarazione contenente almeno: nome, recapiti della sede principale, nominativi del rappresentante, del capo istruttore e degli eventuali vicecapi, portata dell’addestramento, elenco di aeromobili e FSTD, data prevista di inizio, dichiarazione sulla politica di sicurezza e dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili.
Le DTO devono inoltre notificare senza indugio ogni modifica delle informazioni dichiarate e la cessazione totale o parziale delle attività. Il diritto ad addestrare cessa se l’attività viene cessata o se non è stata svolta attività di addestramento per oltre 36 mesi consecutivi.
Ruoli obbligatori e requisiti del personale
Ogni DTO deve designare un rappresentante responsabile della conformità complessiva e della politica di sicurezza, e un capo istruttore responsabile della qualità dell’addestramento, dell’integrazione tra teoria e volo e del monitoraggio dei progressi degli studenti. Le DTO possono cumulare i due ruoli in capo alla stessa persona, ma non possono nominare soggetti per i quali esistano elementi oggettivi che ne mettano in dubbio l’idoneità sotto il profilo della sicurezza. Sono previste anche regole minime sulle qualifiche degli istruttori di teoria, dei FI e degli istruttori FSTD.
Obblighi organizzativi: strutture, aeromobili, aeroporti, teoria e registrazioni
Le DTO devono disporre di strutture adeguate, di una flotta o di FSTD idonei ai corsi offerti e di aeroporti o siti operativi adatti alle manovre previste. Se operano su più aeroporti per alcuni tipi di addestramento, devono designare un vicecapo istruttore per ciascun aeroporto aggiuntivo e assicurare risorse sufficienti per operare in sicurezza.
L’istruzione teorica può essere erogata anche a distanza. Le DTO devono monitorare i progressi degli studenti e conservare, per ciascuno, la documentazione di addestramento per tutta la durata del corso e per tre anni dopo l’ultima sessione. Devono inoltre conservare per tre anni le relazioni sulla revisione annuale interna e sulla relazione annuale di attività, nonché mantenere il programma di addestramento per tre anni dall’ultimo corso erogato in base a tale programma.
Programmi di addestramento e attività soggette ad approvazione
Ogni DTO deve predisporre un programma di addestramento per ciascun corso che impartisce, conforme alla parte FCL. Per l’addestramento dei corsi indicati al punto DTO.GEN.110 b) e, in particolare, per i corsi per esaminatori di alianti e palloni liberi, è richiesta l’approvazione dell’autorità competente. Le organizzazioni già titolari di approvazione ATO possono, in alcuni casi, limitarsi a richiamare i manuali di addestramento approvati già esistenti.
Ambito dei corsi erogabili dalle DTO
Le DTO possono erogare una gamma ampia di addestramenti: teoria e pratica per LAPL e PPL su velivoli, elicotteri, alianti e palloni liberi; abilitazioni SEP, TMG e altre; addestramenti speciali come volo notturno, acrobatico, in montagna, traino di alianti e di striscioni; nonché corsi di istruttore FI(S) e FI(B) e i relativi seminari di aggiornamento. Per i corsi di esaminatore per alianti e palloni liberi, l’operatività è subordinata all’approvazione del programma di addestramento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione delle DTO e definizioni collegate
All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono inserite nuove definizioni, tra cui metodi accettabili di rispondenza (AMC), metodi alternativi di rispondenza (AltMoC), organizzazione di addestramento autorizzata (ATO), dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD), specifiche di certificazione (CS), istruttore di volo (FI), dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD), qualificazione FSTD, sede principale, manuale delle prove di qualifica (QTG), organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) e programma di addestramento della DTO.
Regime autorizzatorio: approvazione ATO e dichiarazione DTO
L’articolo 10 bis è modificato per confermare che l’addestramento ai piloti degli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 richiede in via generale un’approvazione dell’autorità competente per le ATO. In deroga, le organizzazioni possono fornire l’addestramento elencato nell’allegato VIII, punto DTO.GEN.110, senza approvazione preventiva se hanno presentato una dichiarazione conforme al punto DTO.GEN.115 e, quando richiesto, se il programma di addestramento è stato approvato dall’autorità competente. È inoltre prevista una proroga transitoria fino all’8 aprile 2019 per talune organizzazioni conformi alle JAR e fino all’8 aprile 2020 per specifiche deroghe nazionali e per alcune disposizioni della parte FCL.
Modifiche alla parte FCL: corsi, crediti e requisiti di addestramento
Numerosi punti della parte FCL dell’allegato I sono aggiornati per riferirsi sia alle DTO sia alle ATO. Tra le principali modifiche: validità di 12 mesi della raccomandazione per l’esame teorico; obbligo di ulteriore addestramento dopo insuccessi agli esami teorici; obbligo di completare corsi presso DTO o ATO per LAPL, BPL, SPL, PPL, abilitazioni di classe o di tipo, volo notturno, montagna, istruttori ed esaminatori; disciplina dei crediti per esperienza pregressa di pilota in comando; requisiti specifici per l’estensione di privilegi e per il ripristino di abilitazioni scadute; mantenimento di alcuni corsi di standardizzazione e aggiornamento per esaminatori anche presso DTO nei casi previsti.
Sorveglianza delle DTO da parte dell’autorità competente
L’allegato VI, parte ARA, è modificato per introdurre una sottoparte specifica DTO. L’autorità competente deve verificare la completezza della dichiarazione, assegnare un numero di riferimento, controllare i programmi di addestramento e sorvegliare le DTO con un approccio proporzionato e basato sul rischio. In caso di non conformità, può emettere rilievi, imporre misure correttive entro un termine ragionevole, limitare o sospendere attività di addestramento e, se del caso, limitare, sospendere o revocare l’approvazione del programma di addestramento.
Requisiti sostanziali per le DTO (allegato VIII)
È aggiunto un nuovo allegato VIII, parte DTO, che disciplina ambito dell’addestramento, autorità competente, dichiarazione, notifiche di modifica e cessazione, fine del diritto di addestrare, accesso ai locali e alla documentazione, gestione dei rilievi, reazione immediata ai problemi di sicurezza, requisiti del personale, strutture, registrazioni, programmi di addestramento, aeromobili e FSTD, aeroporti e siti operativi, istruzione teorica e revisione annuale interna. Le DTO devono designare un rappresentante e un capo istruttore, predisporre una politica di sicurezza, tenere registri per tre anni e sottoporsi a revisione annuale interna con relazione all’autorità competente.
Portata dell’addestramento consentito alle DTO
Le DTO possono erogare l’addestramento indicato nel punto DTO.GEN.110, inclusi: LAPL e PPL per velivoli, elicotteri, alianti e palloni liberi; abilitazioni SEP, TMG, volo notturno, volo acrobatico, volo in montagna, traino di alianti, traino di striscioni, estensioni di privilegi, metodi di lancio aggiuntivi, cloud flying con alianti, e addestramento per FI(S), FI(B) e relativi seminari di aggiornamento. Possono inoltre svolgere corsi per esaminatori per alianti e palloni liberi, ma solo se il relativo programma di addestramento è approvato dall’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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