Regolamento (UE) 2018/1071
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma, all'esito del riesame, il mantenimento nell'elenco dei soggetti indicati nell'allegato, sulla base delle decisioni delle autorità competenti e delle informazioni aggiornate ricevute. Con effetto immediato dalla pubblicazione, il regolamento sostituisce e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468.
Aggiornamento dell'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/468.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, cioè ai soggetti nei confronti dei quali il Consiglio mantiene misure restrittive specifiche in materia di lotta al terrorismo. L'effetto è territoriale nell'ambito dell'Unione europea, in quanto il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il testo non introduce esclusioni ulteriori, ma rinvia al regime del regolamento (CE) n. 2580/2001 e della posizione comune 2001/931/PESC.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio: aggiornamento dell'elenco antiterrorismo
Il regolamento dà attuazione all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e aggiorna l'elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo. Il Consiglio, all'esito del riesame periodico, conferma il mantenimento nell'elenco dei soggetti indicati nell'allegato e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/468.
Contesto e base giuridica
Il provvedimento si fonda sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sul regolamento (CE) n. 2580/2001, in particolare sull'articolo 2, paragrafo 3. Dai considerando emerge che il Consiglio aveva già adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 il 21 marzo 2018 e che il presente atto ne costituisce l'aggiornamento, a seguito del riesame dell'elenco e delle informazioni più recenti acquisite.
Riesame dell'elenco e motivazione del mantenimento
Il Consiglio dichiara di avere, ove possibile, comunicato alle persone, ai gruppi e alle entità interessati la motivazione del loro inserimento nell'elenco. Inoltre, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ha informato i soggetti interessati della decisione di mantenerli nell'elenco e della possibilità di richiedere le motivazioni ove non già comunicate.
Nel riesame il Consiglio ha tenuto conto:
- delle osservazioni presentate dagli interessati;
- delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sullo status dei soggetti a livello nazionale.
Il Consiglio ha altresì verificato che le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, avevano adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità perché coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune. Da ciò deriva la conferma dell'applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Contenuto operativo del regolamento
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene l'elenco aggiornato dei soggetti designati. Sul piano sostanziale, il regolamento non disciplina nuove misure o procedure autonome, ma aggiorna la lista dei destinatari delle misure restrittive già previste dalla normativa UE antiterrorismo.
L'allegato include:
- persone fisiche, con dati identificativi quali data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto e alias;
- gruppi ed entità, indicati con le diverse denominazioni e, quando del caso, con gli alias.
Tra i gruppi ed entità elencati figurano, tra gli altri, Hamas, l'ala militare di Hezbollah, Hizbul Mujahideen, il PKK, le Tigri per la liberazione della patria Tamil, la Jihad islamica palestinese, il Fronte popolare di liberazione della Palestina, il suo comando generale, il DHKP/C, Sendero Luminoso e TAK.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468. In questo modo il nuovo atto sostituisce integralmente il precedente elenco aggiornato, assicurando continuità del regime restrittivo ma con elenco consolidato alla data del 30 luglio 2018.
Entrata in vigore e efficacia nell'ordinamento degli Stati membri
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti il regolamento è rilevante soprattutto in relazione a:
- controlli di conformità su clienti, controparti e beneficiari effettivi;
- verifiche su sanzioni finanziarie e blocco di risorse economiche nell'ambito del regime antiterrorismo UE;
- aggiornamento delle procedure interne di screening e due diligence.
Il testo, tuttavia, non introduce nuove definizioni o nuovi obblighi procedurali, limitandosi ad aggiornare l'elenco dei soggetti designati e a confermare la permanenza delle misure restrittive già previste dalla normativa di base.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco antiterrorismo
L'articolo 1 dispone che l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è riportato nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene i nominativi delle persone e la lista dei gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive.
Riesame e mantenimento nell'elenco
Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l'elenco come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio ha verificato l'esistenza di decisioni delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC e ha concluso che i soggetti interessati devono continuare a essere sottoposti alle misure restrittive.
Abrogazione del regolamento precedente
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468, che aveva già aggiornato l'elenco dei soggetti designati.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con i soggetti designati
L'allegato contiene l'elenco nominativo delle persone fisiche e dei gruppi/entità soggetti alle misure restrittive. Tra i soggetti elencati figurano, per quanto riportato nel testo, 13 persone e 20 gruppi o entità, inclusi, tra gli altri, Hamas, l'ala militare di Hezbollah, il PKK, il LTTE, la Jihad islamica palestinese e il PFLP.
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