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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1074

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32018R1074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 aggiorna le liste di persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive contro la RPDC previste dal regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento consiste nella modifica degli allegati XV e XVI, con rinumerazione di alcune voci e sostituzione di specifiche designazioni e motivazioni. Non disciplina misure nuove in senso sostanziale, ma rende operativi gli esiti del riesame periodico dell’Unione sulle persone ed entità sanzionate.

Aggiornamento delle liste di persone e entità soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), mediante modifica degli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, sulle entità e sugli organismi già designati e inseriti negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, con particolare riguardo alle liste relative a soggetti collegati ai programmi nucleare, missilistico balistico o ad altre armi di distruzione di massa della RPDC, nonché a condotte di violazione di embargo e supporto operativo a entità già sanzionate. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna puntualmente le designazioni esistenti.

Aggiornamento delle liste sanzionatorie contro la RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, già disciplinate dal regolamento (UE) 2017/1509. La finalità è adeguare gli allegati contenenti le persone fisiche e le entità designate, a seguito del riesame periodico effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.

Contesto normativo e base giuridica

Il provvedimento è adottato dal Consiglio in attuazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509. Nei considerando si precisa che il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone e delle entità designate riportate negli allegati XV, XVI, XVII e XVIII e ha concluso che talune voci dovessero essere aggiornate, in particolare negli allegati XV e XVI.

Modifiche all’allegato XV: persone fisiche ed entità designate

L’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 viene modificato in più punti.

Nella sezione relativa alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30 e alcune schede sono sostituite. Le persone interessate sono:

  • HYON Chol-hae, con motivazione collegata al ruolo di maresciallo dell’esercito popolare coreano e alla partecipazione al mantenimento del programma nucleare della RPDC;
  • PAK Jae-gyong, con indicazioni su precedenti incarichi militari e militari-logistici e sul collegamento ai programmi della RPDC;
  • KIM Jong-gak, indicato come ex direttore del dipartimento di politica generale dell’esercito popolare coreano e responsabile del sostegno o della promozione di programmi relativi a nucleare, missili balistici o altre armi di distruzione di massa;
  • KIM Won-hong, già ai vertici degli apparati di sicurezza e difesa della RPDC, anch’egli qualificato come responsabile del sostegno o della promozione dei programmi vietati;
  • SON Chol-ju, con riferimento al suo ruolo militare e allo sviluppo di moderni razzi antiaerei, ritenuto anch’esso collegato ai programmi di armamento.

Nella sezione relativa a persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

Nella sezione relativa alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera b), sono sostituite le schede di DJANG Tcheul Hy e KIM Su Gwang. Le motivazioni riportano il loro coinvolgimento in pratiche finanziarie fraudolente potenzialmente idonee a contribuire ai programmi nucleare e missilistico della RPDC, nonché l’apertura e l’utilizzo di conti bancari in diversi Stati membri dell’Unione e trasferimenti verso conti nell’Unione o fuori dall’Unione. Le voci esistenti in tale sezione sono inoltre rinumerate da 1 a 6.

Modifiche all’allegato XVI

L’allegato XVI, che contiene l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, è modificato nella sottosezione dedicata alle persone fisiche. La voce relativa a JON Chol Young è sostituita con una scheda che lo qualifica come diplomatico dell’Ambasciata della RPDC in Angola e rappresentante della Green Pine Associated Corporation. La motivazione richiama la designazione ONU della Green Pine per varie attività, incluse violazioni dell’embargo sulle armi, e il suo coinvolgimento in contratti per l’ammodernamento di navi da guerra dell’Angola in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti, l’effetto pratico consiste nell’aggiornamento immediatamente vincolante delle liste sanzionatorie da considerare nei controlli di compliance, nei rapporti bancari e nelle verifiche su controparti, titolari effettivi e flussi finanziari collegati alla RPDC.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509

L’articolo 1 dispone che gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 siano modificati secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’aggiornamento delle liste sanzionatorie relative alla RPDC.

Aggiornamento dell’allegato XV, sezione persone fisiche designate

Nella sezione "a) Persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a)" dell’allegato XV, le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30 e alcune voci sono sostituite, tra cui quelle relative a HYON Chol-hae, PAK Jae-gyong, KIM Jong-gak, KIM Won-hong e SON Chol-ju, con aggiornamento di dati identificativi, date di designazione e motivazioni legate al sostegno ai programmi nucleari, missilistici o WMD della RPDC.

Aggiornamento dell’allegato XV, sezione persone giuridiche, entità e organismi

Nella sezione "b) Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a)" dell’allegato XV, le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5. Il testo non riporta sostituzioni nominative ulteriori in tale sezione, ma solo la rinumerazione.

Aggiornamento dell’allegato XV, sezione persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera b)

Nella sezione "c) Persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera b)" sono sostituite le voci relative a DJANG Tcheul Hy e KIM Su Gwang, con indicazione di alias, date e luoghi di nascita, data di designazione e motivi connessi a pratiche finanziarie fraudolente e al coinvolgimento in operazioni che potrebbero contribuire ai programmi di armamento della RPDC. Le altre voci esistenti sono rinumerate da 1 a 6.

Aggiornamento dell’allegato XVI, elenco delle persone fisiche

Nell’allegato XVI, sezione "Elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 3", sottosezione "a) Persone fisiche", è sostituita la voce relativa a JON Chol Young, diplomatico dell’Ambasciata della RPDC in Angola e rappresentante della Green Pine Associated Corporation, entità connessa a violazioni dell’embargo sulle armi e a contratti di ammodernamento navale in violazione delle risoluzioni ONU.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecontrolli finanziarinon proliferazioneembargo sulle armi

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