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Sentenza

Sentenza n. 4807/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione: del decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/12/2022, n. 29985/GRFVG, con il quale sono stati definiti "gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015" e del relativo allegato A; della nota della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 14/11/2022, prot. n. 0239210/P/GEN, avente ad oggetto "Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento"; dei seguenti atti (non conosciuti, tutti richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità: nota 17/9/2019, prot. SPS-GEN-2019-17999-P di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute; nota 18/11/2019, prot. SPS-GEN-2019-22613-P di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) [confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27]: decreto n. 634/2019, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; decreto n. 696/2019, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige"; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) [confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27]: decreto n. 692/2019, avente ad oggetto "decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; nota prot. 18453/2019; del decreto n. 441/2019, (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 [confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27] avente ad oggetto "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici"; del decreto n. 187/2019 (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 [confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27] avente ad oggetto "Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018"; del decreto n. 145/2019 (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 [trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ex legge regionale Friuli-Venezia Giulia 27/12/2018, n. 27] avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018."; del decreto n. 376 (non conosciuto, richiamato nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), avente ad oggetto: "Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018."; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo di Trieste: decreto n. 149/2019, avente ad oggetto "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019"; decreto n. 130/2019, avente ad oggetto "Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione."; decreto n. 101/2019, avente ad oggetto "Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018"; dei seguenti atti (non conosciuti, richiamati nelle premesse del decreto 14/12/2022, n. 29985/GRFVG) dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS): nota 21/8/2019, prot. SPS-GEN-2019-16508-A; nota 13/9/2019, prot. SPS-GEN-2019-17827-A; della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/12/2021, n. 2046 (non conosciuta); del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l'"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022, nonché le note della Regione Friuli Venezia Giulia 2/12/2022, prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P e 12/12/2022, prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P (non conosciute).

Giustizia amministrativa202302218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che ha incluso l'impresa negli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, con richiesta di versamento di euro 8.395,96, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto regionale 14 dicembre 2022, n. 29985/GRFVG, e il relativo allegato, con cui erano stati individuati i fornitori di dispositivi medici tenuti al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendo anche l'annullamento degli atti statali, regionali e delle aziende sanitarie posti a fondamento della richiesta di restituzione. Dal testo della sentenza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha consentito l'assolvimento dell'obbligo mediante pagamento ridotto al 25% dell'importo originario. L'impresa ha effettuato il versamento l'8 settembre 2025 e la Regione ha preso atto del pagamento con decreto dirigenziale 24 ottobre 2025, n. 56011/GRFVG. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il pagamento dell'importo ridotto e il successivo accertamento regionale hanno determinato un nuovo assetto degli interessi, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, mentre l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un fatto sopravvenuto rende impossibile o comunque inutile il conseguimento del bene della vita mediante la decisione giudiziale. La sentenza non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    una volta scaduto il termine per il pagamento, "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …"

    La disposizione consente il pagamento del debito di ripiano nella misura ridotta del 25% e disciplina l'accertamento regionale dell'avvenuto versamento, collegandolo alla definizione dei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È la base normativa richiamata per l'adozione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento nell'ambito della disciplina processuale applicata alla decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando un nuovo assetto degli interessi rende inutile la prosecuzione del giudizio perché impedisce o comunque rende non conseguibile, attraverso la decisione giudiziale, il bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone invece la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale posto a fondamento dell'azione, con conseguimento del bene della vita richiesto; essa non coincide con la mera inutilità sopravvenuta della decisione.
  • Quando una disciplina sopravvenuta consente di definire l'obbligazione contestata mediante pagamento ridotto e il ricorrente effettua tale pagamento, l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione del provvedimento impositivo può venire meno, rendendo improcedibile il ricorso senza esame delle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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