Sentenza n. 10554/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ex art. 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 44026 28/04/2025) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante estero per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 28 aprile 2025. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi comprovanti l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ai fini dell'obbligo di provvedere sono sufficienti la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia amministrativa. L'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, mentre il comma 6 prevede tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare a quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Poiché, alla data del ricorso, il termine era scaduto e non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando anche la natura massiva dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile della direzione ministeriale competente, con facoltà di delega, da attivare entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere sull'istanza.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Fissa il termine per la verifica della completezza della documentazione e consente la richiesta di eventuali integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica documentale, il procedimento può durare complessivamente al massimo quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione dell'autorità competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione competente.
- Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, il procedimento di riconoscimento si articola in un termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e in un termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione sostanziale della domanda.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine giudiziale, è possibile disporre sin dalla sentenza l'intervento di un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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