Sentenza del 15/07/2019 n. 4271 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atto introduttivo - Notificazione a mezzo pec - Inesistenza - Eccezioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro, deducendo la mancata notificazione dell'atto impositivo, la prescrizione del diritto dell'Amministrazione e la nullità della cartella per carenza di dati essenziali e di indicazioni sul calcolo di sanzioni e interessi. Il ricorso introduttivo era stato notificato tramite posta elettronica certificata il 7 luglio 2015, quando nella Regione Lazio non era ancora operativo il processo tributario telematico. Il contribuente sosteneva che la notificazione avesse comunque raggiunto il suo scopo, poiché le controparti si erano costituite e non avevano subito pregiudizi al diritto di difesa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado. Ha ritenuto che, prima dell'attivazione del processo tributario telematico nel Lazio, la notificazione del ricorso tramite PEC fosse effettuata al di fuori di qualsiasi modello legale e dovesse quindi considerarsi giuridicamente inesistente e non sanabile, anche se le controparti si erano costituite. Il contribuente è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del grado di appello, liquidate in euro 2.450,00.
Norme richiamate
Art. 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le disposizioni relative al processo tributario telematico si applicano con decorrenza e modalità stabilite dai decreti attuativi.
La possibilità di effettuare notificazioni e depositi telematici nel processo tributario non deriva automaticamente dalla riforma legislativa, ma decorre dall'attivazione del sistema secondo le modalità e le date stabilite dai decreti.
Art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 156/2015
Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti attuativi.
La disciplina del processo tributario telematico è soggetta a un'entrata in vigore graduale e territoriale; pertanto, la PEC è utilizzabile soltanto nei tribunali e nei periodi in cui il sistema risulta effettivamente operativo.
Art. 16 del d.m. 4 agosto 2015
Entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per specifiche Commissioni tributarie.
La norma conferma il carattere progressivo dell'attivazione del processo tributario telematico, inizialmente limitata a determinati ambiti territoriali.
Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 15 dicembre 2016
Ha esteso il processo tributario telematico alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio a decorrere dal 15 aprile 2017. Prima di tale data, la notificazione via PEC del ricorso non era consentita in quella Regione.
Art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale
L'equiparazione della trasmissione tramite PEC alla notificazione per mezzo della posta opera salvo che la legge disponga diversamente. Nel processo tributario, la disciplina speciale e temporale del processo telematico impediva di utilizzare automaticamente tale equiparazione prima della sua attivazione.
Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992
È stato richiamato per la liquidazione e la riduzione delle spese processuali poste a carico della parte soccombente.
D.m. n. 55/2014
Ha fornito i criteri e le tabelle utilizzati per determinare le spese legali liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione tramite PEC è valida soltanto se, alla data della notifica e presso l'ufficio giudiziario competente, il processo tributario telematico era già operativo secondo i decreti attuativi.
- La trasmissione via PEC effettuata prima dell'abilitazione normativa e territoriale non costituisce una semplice irregolarità, ma può essere qualificata come notificazione giuridicamente inesistente e quindi non sanabile.
- La costituzione in giudizio della controparte e il raggiungimento dello scopo della notificazione non bastano necessariamente a sanare un'inesistenza giuridica, distinta dalla mera nullità della notifica.
- Prima di notificare un ricorso tributario telematicamente occorre verificare la data di attivazione del processo tributario telematico nella specifica Regione e presso il giudice competente.
- Quando la PEC non è ancora ammessa, deve essere utilizzato uno dei mezzi di notificazione previsti dalla disciplina processuale vigente, come la notificazione postale o le altre modalità legalmente consentite.
- La violazione delle regole sul mezzo di introduzione del giudizio può impedire l'esame dei motivi di merito, anche se il ricorso conteneva contestazioni potenzialmente rilevanti sulla cartella o sull'atto impositivo.
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