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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34780/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal rapporto di lavoro prestato da un dipendente, con mansioni di bagnino, presso lo stabilimento balneare "Lido delle Poste" gestito dal CRAL Poste per il periodo dall'1.7.2008 al 31.8.2008. Il lavoratore ha chiesto il pagamento di retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie non godute, permessi e TFR. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello ha invece accolto parzialmente il gravame e ha condannato il CRAL al pagamento di una somma, ritenendo che nel periodo considerato gli obblighi retributivi gravassero sul CRAL e che la cessione/affitto del ramo di azienda non fosse stata resa conoscibile con adeguata pubblicità formale, con conseguente permanenza della legittimazione passiva del cedente in base al principio dell'apparenza. In cassazione il CRAL ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella stipulazione, da parte della cessionaria, di contratti di lavoro già dal 3.7.2008, tra cui uno con un soggetto addetto al ruolo di bagnino; 3) omesso esame della prova documentale e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, 115, 116 c.p.c. e 2697, 1372, 2556 c.c., sostenendo che la cessionaria avrebbe di fatto gestito lo stabilimento sin dal 3.7.2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché non conforme al vigente art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non idoneo a denunciare una vera mancanza di motivazione; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la ricostruzione fattuale della Corte d'appello non era stata adeguatamente scalfita e che, in mancanza di pubblicità formale o comunque conoscibile del trasferimento, opera il principio dell'apparenza, con conseguente legittimazione passiva del cedente verso il terzo in buona fede; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, per commistione di censure eterogenee e perché volto, in sostanza, a una rivalutazione del merito e delle prove documentali. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del lavoratore controricorrente; nulla per le spese verso la parte intimata rimasta contumace in cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo che prospetti nullità della sentenza deve individuare un vizio reale di motivazione o di procedimento; non è sufficiente una critica generica all'iter logico-giuridico se la motivazione è comunque percepibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente dopo la riforma del 2012, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la semplice mancata valutazione di elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La censura di violazione dell'obbligo di motivazione richiede una motivazione del tutto mancante o meramente apparente, non la mera insoddisfazione per il ragionamento seguito dal giudice di merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in caso di assenza o apparenza della motivazione, non quando la decisione consenta comunque di ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere intelligibile e idonea a rendere percepibile il percorso decisionale, ma non è richiesto che accolga la tesi della parte soccombente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non osservare la regola di giudizio sulle prove; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito efficacia legale a prove non previste o abbia violato la regola di valutazione imposta dalla legge; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie.

  • art. 1372 c.c.

    La censura non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla concreta gestione dello stabilimento e sulla soggettività passiva del rapporto.

  • art. 2556 c.c.

    In tema di trasferimento/affitto di azienda, la vicenda non può essere riconsiderata in cassazione come puro apprezzamento fattuale quando la censura è sostanzialmente diretta a ottenere una diversa lettura dei documenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti in vista della camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente o di nullità della sentenza richiede la dimostrazione di una vera assenza di motivazione o di una motivazione solo esteriormente esistente; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia seguito un percorso argomentativo non condiviso dalla parte.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio denunciabile è soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non è consentito trasformare il motivo in una rivalutazione delle prove documentali o testimoniali.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che mescoli in modo indistinto censure eterogenee di violazione di legge, vizio di motivazione e omesso esame, senza consentire la chiara separazione delle singole doglianze.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi limitati, ossia quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o disattenda una regola legale di valutazione della prova; non è ammissibile usarla per contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
  • In tema di trasferimento o affitto d'azienda, ove il passaggio non sia reso conoscibile con pubblicità formale o comunque idonea a portarlo a conoscenza dei terzi, il cedente può restare passivamente legittimato verso il terzo in buona fede che abbia fatto affidamento sull'apparenza del rapporto con il cedente stesso.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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