Cassazione Penale, Ordinanza n. 27962/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, confermata in appello, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado, relativa a una fattispecie di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti successivamente riqualificata nell'ipotesi di lieve entità. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'incompatibilità della motivazione con specifici atti del processo e il travisamento della prova. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica, sostanzialmente ripetitiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, e comunque finalizzata a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie è stata riqualificata nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la sentenza di merito confermata in appello viene indicata come pronuncia relativa a tale reato.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato come base normativa del reato contestato, nella forma di lieve entità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre in modo generico un vizio di motivazione limitandosi a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il travisamento della prova è scrutinabile in cassazione solo se il ricorrente individua specificamente le emergenze processuali asseritamente travisate; non è sufficiente sollecitare una rivalutazione alternativa del materiale probatorio.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito volto a ottenere una diversa lettura delle fonti di prova.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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