Sentenza n. 1230/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all’accredito di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1372/2024 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, nella parte in cui aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e condannato il Ministero ad accreditare complessivamente euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’amministrazione debitrice. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti estintivi del credito, il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme spettanti entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
l. n. 107/2015
È la fonte normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dalla sentenza da ottemperare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione, con separato decreto, dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, sono state rispettate le formalità di notificazione previste dalla legge e l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto né deduce fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
- In presenza di una condanna pecuniaria rimasta ineseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari all’attribuzione concreta della prestazione e fissare un termine per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta, nell’esecuzione del giudicato, può essere incaricato di liquidare e corrispondere direttamente le somme dovute, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
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