Ordinanza n. 149/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Modugno – Servizio 10 Attività Produttive – prot. n. 50393 del 9.11.2020, recante chiusura senza sanzione del procedimento di accertamento urbanistico/edilizio e commerciale dello stato dei luoghi dei locali in cui si svolge l'attività di media struttura di vendita intestata a Market Paradiso s.r.l., in Modugno alla via Paradiso n. 14/16; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di chiusura senza sanzione del procedimento di accertamento urbanistico, edilizio e commerciale relativo ai locali utilizzati da una media struttura di vendita
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha chiuso senza sanzioni il procedimento di accertamento dello stato urbanistico, edilizio e commerciale dei locali nei quali operava una media struttura di vendita. Dopo il deposito, da parte del Comune, di una nuova autorizzazione commerciale rilasciata a una società subentrata per cessione di ramo d’azienda, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza per proporre motivi aggiunti. La nuova autorizzazione modifica la perimetrazione e la quantificazione delle aree destinate a parcheggio al servizio dell’esercizio commerciale e costituisce, secondo la prospettazione della ricorrente, un elemento nuovo da impugnare.
La decisione
Il Collegio ha accolto l’istanza di rinvio reiterata dalla ricorrente, ritenendo necessario consentirle di proporre motivi aggiunti in relazione alla nuova autorizzazione commerciale depositata in giudizio. La trattazione della causa è stata rinviata all’udienza straordinaria di smaltimento del 18 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito del ricorso né sulla legittimità del provvedimento impugnato; il dispositivo non contiene una specifica regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa quando, dopo il deposito di un atto amministrativo nuovo e potenzialmente lesivo, la parte ricorrente chieda un termine per proporre motivi aggiunti, così da assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa e il contraddittorio processuale.
- La modifica, mediante una nuova autorizzazione commerciale, della perimetrazione e della quantificazione delle aree a parcheggio al servizio di un esercizio commerciale può costituire un elemento nuovo idoneo a giustificare la richiesta di rinvio dell’udienza per la proposizione di motivi aggiunti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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