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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23734/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il caso riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere dal 22 febbraio 2017 al 21 agosto 2019 nell'ambito di un procedimento per la sua asserita partecipazione a un'associazione mafiosa operante come 'clan Nicosia'. Dopo un primo accoglimento della domanda di riparazione, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello perché il giudice della riparazione aveva confuso l'assoluzione nel merito con il diverso tema della eventuale condotta colposa o dolosa dell'istante, idonea ad avere causalmente contribuito all'emissione o al mantenimento della misura cautelare. In sede di rinvio, la Corte di appello ha nuovamente respinto la domanda ritenendo integrati profili di colpa grave ostativi all'indennizzo, sulla base di diversi elementi: pregresse condanne in materia di stupefacenti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, elementi relativi a una vicenda omicidiaria collegata al traffico di droga, incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli dell'istante, frequentazioni con soggetti di ambienti mafiosi e violazioni di una precedente misura di prevenzione. Con il ricorso per cassazione l'istante ha denunciato violazione degli artt. 314 ss. c.p.p. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato elementi già ritenuti inconferenti o comunque non causalmente collegati all'adozione della misura, avrebbe travisato alcuni passaggi della sentenza di assoluzione e avrebbe motivato in modo apodittico su singoli episodi non posti a base del titolo cautelare o non idonei a dimostrare una condotta sinergica rispetto alla custodia cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione occorre valutare autonomamente se la condotta dell'istante, anche se penalmente non rilevante o successivamente superata dall'assoluzione, abbia avuto efficacia causale o sinergica nel creare l'apparenza del reato e nel determinare l'applicazione o il mantenimento della misura cautelare. Ha ritenuto legittimo che il giudice della riparazione valorizzasse gli stessi elementi posti a base del provvedimento cautelare e già esaminati nei giudizi di merito, poiché l'assoluzione non esclude di per sé la colpa grave ostativa alla riparazione. Ha inoltre reputato generica e non autosufficiente la doglianza di travisamento relativa a uno dei passaggi motivazionali. Ne è derivata la conferma del diniego della riparazione e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    norma posta a fondamento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione

  • artt. 314 ss. cod. proc. pen.

    richiamati come base normativa del rimedio riparatorio per ingiusta detenzione

  • art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    indica i vizi dedotti nel ricorso per cassazione: violazione di legge, mancanza/contraddittorietà della motivazione e vizi correlati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

  • art. 416-bis, comma 6, cod. pen.

    menzionato nella ricostruzione dei precedenti processuali, quale aggravante esclusa

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come titolo del precedente giudizio per reati in materia di stupefacenti

  • art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    citato in relazione all'onere di specifica allegazione del documento asseritamente travisato

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione la verifica è autonoma rispetto al giudizio di merito: il giudice deve accertare non solo l'esito assolutorio, ma anche se il richiedente abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a creare l'apparenza del reato e a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Ai fini dell'esclusione del diritto all'indennizzo non rileva qualsiasi condotta antigiuridica o un generico stile di vita illecito del richiedente; occorre invece un nesso eziologico tra quel comportamento e il provvedimento restrittivo relativo proprio al fatto per cui è stata subita la detenzione.
  • Nel giudizio di riparazione possono essere valorizzati anche gli stessi fatti già esaminati nel procedimento penale di cognizione, senza che l'assoluzione impedisca di ritenerli sintomatici di colpa grave, poiché la fase cautelare e quella di merito rispondono a regole di giudizio diverse.
  • La censura di travisamento del fatto richiede specifica allegazione del documento o dell'atto processuale decisivo e non può essere formulata in modo generico o meramente assertivo.
  • Non è censurabile in cassazione la ricostruzione alternativa degli elementi indiziari se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e pertinente al paradigma della riparazione per ingiusta detenzione.

Come è indicizzato

MaterieImputazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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