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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14590/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo della somma presente su un conto corrente intestato al ricorrente. Il motivo unico dedotto concerneva l'erronea interpretazione dell'art. 545 cod. proc. civ.: in particolare la questione se il limite di impignorabilità riferibile al triplo dell'assegno sociale debba intendersi su base mensile (interpretazione del Tribunale e del G.i.p.) o su base annuale (tesi del ricorrente). Il ricorrente sosteneva inoltre che il Collegio avesse richiamato il comma 7 anziché il comma 8, con conseguente diversa applicazione delle regole a seconda che l'accredito sia anteriore o successivo al pignoramento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 545, comma 8, cod. proc. civ. distingue le due ipotesi: per somme accreditate prima dell'esecuzione della misura (come nel caso di specie) il limite di impignorabilità è pari al triplo dell'assegno sociale calcolato su base mensile; per somme accreditate alla data del pignoramento o successivamente si applicano i limiti frazionati previsti dai commi terzo, quarto, quinto e settimo. La Corte ha richiamato la ratio della norma (tutela del minimo vitale) e dichiarato che l'interpretazione proposta dal ricorrente (calcolo su base annuale) è priva di riscontro testuale e contrasta con l'equilibrio tra esigenze del debitore e diritti del creditore. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 545 cod. proc. civ., comma 7

    Le somme dovute a titolo di pensione... non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metá; la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dai commi successivi e dalle speciali disposizioni.

    Il comma 7 prevedeva (nel testo vigente alla data dell'ordinanza) una tutela mensile (misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà) per le somme dovute a titolo di pensione; la parte eccedente è soggetta a pignoramento nei limiti indicati.

  • art. 545 cod. proc. civ., comma 8

    Le somme dovute a titolo di stipendio, salario... nonché a titolo di pensione... nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma.

    Il comma 8 distingue due casi: accredito anteriore al pignoramento, con impignorabilità fino al triplo dell'assegno sociale (calcolato su base mensile); accredito concomitante o successivo, con applicazione delle percentuali frazionate previste dai commi terzo, quarto, quinto e settimo.

  • d.l. 9 agosto 2022, n. 115 convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    Modifica successiva all'ordinanza che ha aumentato il limite di impignorabilità al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

    Intervento legislativo posteriore alla vicenda che ha modificato i limiti di impignorabilità; la Corte ha segnalato la modifica ma ha giudicato la controversia con riferimento al testo vigente alla data dell'ordinanza impugnata.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U., n. 26252 del 24/2/2022 (Cinaglia)

    La giurisprudenza di legittimità ha esteso l'applicazione dei limiti di impignorabilità anche alle ipotesi di confisca per equivalente e sequestro ad essa finalizzato, principio richiamato dalla Corte nel caso in esame.

Massime di principio

  • Se le somme sul conto corrente derivano da pensione accreditata prima dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro finalizzato, il limite di impignorabilità è il triplo dell'assegno sociale calcolato su base mensile (non su base annuale).
  • Se il pignoramento precede o coincide con l'accredito, si applicano i limiti frazionati previsti dai commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 545 c.p.c., che tutelano una quota della futura mensilità.
  • La ratio della norma è la tutela del minimo vitale: per somme già percepite si presume che la mensilità minima sia stata soddisfatta, perciò il legislatore consente un pignoramento più esteso rispetto ai casi di accredito futuro.
  • Le stesse regole si applicano, per motivi di coerenza giurisprudenziale, anche ai sequestri preventivi e alle misure finalizzate alla confisca per equivalente.
  • Occorre sempre verificare la normativa vigente al momento del provvedimento: interventi legislativi successivi possono modificare i limiti di impignorabilità (es. d.l. 115/2022).
  • Nella pratica, per valutare la tutela del debitore, calcolare la misura dell'assegno sociale vigente e applicare il moltiplicatore (triplo o altro previsto dalla legge vigente), verificando la data di accredito rispetto alla data del pignoramento/sequestro.

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