Ordinanza n. 444/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3249/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego relativo al rilascio del nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla motivazione emerge che l'appellante fondava la propria posizione, essenzialmente, sulla propria incolpevolezza o buona fede, senza tuttavia allegare la sussistenza della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta. La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, nel sistema che consente all'amministrazione di effettuare controlli successivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto decisivo che l'appellante non avesse neppure allegato la disponibilità della documentazione necessaria al rilascio del nulla osta, limitandosi a invocare la propria incolpevolezza. Nel sistema dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022, la possibilità di effettuare controlli ex post non attribuisce rilievo autonomo e decisivo alla buona fede dello straniero, anche perché essa è difficilmente dimostrabile. Diversamente, il mero ingresso nel territorio nazionale finirebbe per fondare un'aspettativa generalizzata alla permanenza, anche in assenza dei requisiti di legge. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
Nel sistema che consente controlli ex post, la buona fede dello straniero non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa al rilascio del nulla osta o alla permanenza, in mancanza dell'allegazione della documentazione e dei requisiti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al rilascio del nulla osta, il richiedente deve allegare la sussistenza della documentazione necessaria; la mera dichiarazione di incolpevolezza non supplisce alla mancata allegazione dei requisiti richiesti dalla legge.
- La previsione di controlli amministrativi ex post non trasforma il possesso di una posizione di fatto, quale il mero ingresso nel territorio nazionale, in un'aspettativa qualificata alla permanenza in assenza dei requisiti legali.
- Nel sistema dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, la buona fede del cittadino straniero, anche ove dedotta, non è autonomamente decisiva quando manchi l'allegazione della documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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