Ordinanza n. 1863/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di sgombero emessa da ANBSC prot. n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025, notificata il 12 dicembre 2025, recante ordine di rilascio dell’immobile entro 120 giorni dalla notifica, con ogni atto presupposto, connesso e conseguente e gli atti esecutivi o prodromici all’esecuzione dello sgombero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero dell’immobile confiscato, con ordine di rilascio entro 120 giorni dalla notificazione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia nazionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sgombero adottata dall’Agenzia nazionale, chiedendone incidentalmente la sospensione. Dal testo emerge che l’occupazione dell’immobile era collegata a un diritto personale di godimento, ma che la confisca del bene era divenuta definitiva. La ricorrente contestava quindi, in via cautelare, l’ordine di rilascio e gli atti connessi ed esecutivi. Il provvedimento evidenzia inoltre la morosità nel pagamento dei canoni pregressi e la risalente interlocuzione con l’Agenzia, elementi dai quali risultava la piena conoscenza dello stato giuridico dell’immobile già prima della notificazione dell’ordinanza di sgombero.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non contestata la definitività della confisca dell’immobile e ha applicato l’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, ravvisando l’effetto estintivo della confisca sul diritto personale di godimento vantato dalla ricorrente. Di conseguenza, l’occupazione è stata qualificata come sine titulo e l’ordine di sgombero è stato considerato doveroso e vincolato per l’Agenzia, senza margini per la sospensione cautelare. Il rigetto è stato ulteriormente corroborato dalla morosità della ricorrente e dalla sua pregressa conoscenza della situazione giuridica del bene. Le spese della fase cautelare sono state compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
La definitività della confisca determina l’effetto estintivo del diritto personale di godimento sul bene, rendendo sine titulo l’occupazione successiva e doveroso e vincolato l’ordine di sgombero adottato dall’Agenzia nazionale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda e la decisione sulla tutela cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La definitività della confisca di un immobile produce, ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, l’effetto estintivo del diritto personale di godimento vantato dal precedente occupante.
- Dopo la definitività della confisca, l’occupazione dell’immobile da parte del titolare del diritto personale di godimento estinto è sine titulo; l’amministrazione competente è pertanto tenuta ad adottare l’ordine di sgombero, con carattere doveroso e vincolato.
- La morosità nel pagamento dei canoni e la pregressa conoscenza della definitività della confisca costituiscono elementi idonei a escludere, in sede cautelare, la fondatezza della pretesa di mantenere l’occupazione del bene.
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