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Sentenza

Sentenza n. 468/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5229/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito di complessivi 2.500 euro oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5229/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 23 novembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'attribuzione di un valore complessivo di 2.500 euro oltre accessori. Dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato notificato il 5 dicembre 2025. In giudizio il Ministero non si è costituito. Prima della decisione, la ricorrente ha comunicato l'avvenuta costituzione della Carta docente e l'accredito delle somme dovute, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, avendo accertato la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale della ricorrente mediante la costituzione della Carta docente e l'accredito delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che, al momento della proposizione del ricorso, sussistessero astrattamente i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso e risultava dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza. Per soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nella misura del 50% per ciascuno. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione in base alla quale era prevista la Carta docente riconosciuta dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996 e successive modifiche

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base per la condanna alle spese di lite nel processo amministrativo.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori sulle somme dovute.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiamato quale disposizione che estende o coordina l'applicazione del regime degli accessori previsto dall'art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato soddisfacendo l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, se risulta che al momento della proposizione del ricorso sussistevano i presupposti per il suo accoglimento.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e successive modifiche.
  • Ai fini dell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, occorre che sia dimostrato il passaggio in giudicato del titolo e che l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da esso derivanti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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