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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00771/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente propone un solo motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello, censurando il trattamento sanzionatorio. Deduce, in particolare, che la pena base sarebbe stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è generica e aspecifica, perché non si confronta in modo concreto con la motivazione della decisione di merito, la quale aveva giustificato la scelta richiamando la gravità del fatto, le modalità particolarmente organizzate ed efficienti della condotta, la conseguente elevata capacità a delinquere e la non occasionalità del comportamento, anche alla luce dei precedenti penali. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che la determinazione della pena base e il bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per mancanza di motivazione, illogicità manifesta o arbitrio. Nel testo si accenna anche a una "intervenuta prescrizi." ma non è possibile ricostruire da ciò un diverso esito decisorio, poiché il dispositivo definisce il giudizio con inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere orienta la fissazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione della congruità della pena se la motivazione del giudice di merito non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretta da motivazione sufficiente.
  • Il giudice non è tenuto a un'analitica confutazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a indicare quelli determinanti ai fini della decisione sulla pena.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che contesti il trattamento sanzionatorio in modo generico e aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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