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Sentenza

Sentenza n. 1175/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Milano – Direzione speciali-stica attuazione PGT e SUE – Unità interventi diretti municipi da 1 a 4, datato 4 novembre 2022 e comunicato via pec il 7 novembre 2022 con il quale il Comune ha rigettato l'istanza dell'esponente di intervento anche in autotutela ex art. 19, commi 3, 4, 6, 6 bis, 6 ter nonché art. 21 octies della legge n. 241/1990; - ogni altro eventuale atto presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202300129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale dell’istanza di intervento, anche in autotutela, riguardante una SCIA per un intervento edilizio su un appartamento e sulla facciata condominiale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano del 4 novembre 2022, comunicato il 7 novembre 2022, con il quale era stata rigettata l’istanza di intervento anche in autotutela ai sensi dell’art. 19, commi 3, 4, 6, 6-bis e 6-ter, e dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, con riferimento alla SCIA presentata dalla società proprietaria di un appartamento nello stabile. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti. Prima dell’udienza di merito, il condominio ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, richiamando il passaggio in giudicato, il 14 gennaio 2026, di decisioni del giudice civile che avevano definitivamente accertato l’illegittimità dell’intervento edilizio, nonché l’avvenuto ripristino dello status quo ante della facciata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione inequivoca del ricorrente, fondata sul sopravvenuto giudicato civile e sul ripristino dello stato dei luoghi, dimostrasse il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia amministrativa richiesta. Il giudice ha ribadito che l’improcedibilità presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere inutile la sentenza. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    La norma è stata applicata perché il ricorrente ha dichiarato, in modo inequivoco, di non avere più interesse alla pronuncia, in ragione di sopravvenuti accertamenti giudiziali civili e del ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile; il testo non esplicita uno specifico profilo interpretativo autonomo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non esplicita uno specifico profilo interpretativo autonomo.

  • art. 19, commi 3, 4, 6, 6-bis e 6-ter, l. 241/1990

    Disposizioni richiamate nell’istanza di intervento e autotutela relativa alla SCIA; il giudice non ne esamina il merito.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato nell’istanza del ricorrente; il giudice non esamina la relativa applicazione perché definisce il giudizio in rito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, dopo la sua proposizione, si verifica una situazione di fatto o di diritto nuova che rende inutile, per il ricorrente, la pronuncia giudiziale richiesta.
  • La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità quando è coerente con circostanze sopravvenute, quali un giudicato intervenuto in altro giudizio e il ripristino dello stato dei luoghi.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in assenza di opposizione formale delle altre parti costituite alla richiesta di definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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