Cassazione Civile, Ordinanza n. 07240/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese. Ha inoltre escluso l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale misura non si applica all'estinzione per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
Il giudizio di cassazione è stato instaurato contro una sentenza della Corte d'appello di Catania. Successivamente, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese. Il controricorrente ha a sua volta dichiarato di accettare la rinuncia, chiedendo anch'esso la compensazione delle spese. La Corte ha verificato la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione e ha quindi ritenuto integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio. In motivazione la Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, precisando che l'ulteriore contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non nelle ipotesi di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
norma richiamata come base procedurale della rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 391 c.p.c.
norma richiamata come base procedurale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione per rinuncia, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se le parti hanno richiesto o concordato la compensazione e non emergono ragioni ostative.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e di stretta interpretazione; esso opera solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche nell'estinzione per rinuncia.
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