Sentenza del 26/06/2024 n. 17654 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 619/05/2019, depositata il 9 aprile 2019, che aveva rigettato il suo appello e confermato il diniego di annullamento dell'avviso di liquidazione. L'avviso aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, una cessione di quote societarie come compravendita di un bene, liquidando una maggiore imposta di registro. La CTR aveva ritenuto che l'operazione complessiva e le circostanze fattuali dimostrassero la sostanza di una compravendita immobiliare; aveva inoltre respinto le contestazioni sul criterio del prezzo-valore e sulla quantificazione della base imponibile. Il testo non specifica il contenuto dei sei motivi di ricorso per cassazione.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, il 9 aprile 2024, l'Ufficio ha esercitato l'autotutela sull'avviso, dichiarando che non era più dovuto alcun importo all'Erario per l'atto in questione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza decidere nel merito i sei motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese, anche in considerazione delle novità e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenute durante la causa. Ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, perché l'estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue, poiché la norma riguarda le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improponibilità e, avendo carattere sanzionatorio ed eccezionale, va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Se l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e dichiara che nulla è più dovuto, la controversia può essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere, senza una decisione di merito sulle contestazioni originarie.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale alla soccombenza del ricorrente e, secondo la pronuncia, non comporta l'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improponibilità.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta profili di novità e, durante il giudizio, intervengono mutamenti normativi e giurisprudenziali rilevanti.
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