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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10777/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della CTR che aveva ritenuto irregolari le notifiche di tre cartelle di pagamento (anni 2004-2006) per mancata notifica al legale rappresentante, con conseguente estinzione della pretesa per decorso dei termini di notifica. L'Agente della riscossione ha sostenuto che le notifiche erano state tentate alla sede legale e non perfezionabili per irreperibilità della società e che, secondo il rito degli irreperibili (art. 60 DPR 600/1973), erano regolari. In cassazione si sono dedotti, tra l'altro, i profili di corretta applicazione dell'art. 145 c.p.c. e della disciplina speciale delle notifiche tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione art. 145 c.p.c. e art. 600 DPR 1973) ritenendo che la notifica al legale rappresentante sia criterio sussidiario rispetto alla notifica alla società e possa essere utilizzata solo se: 1) la persona fisica è indicata nell'atto; e 2) il legale rappresentante risiede nel comune del domicilio fiscale della società. Poiché il legale rappresentante risultava residente in un diverso comune, la notifica alle persone fisiche non era obbligatoria e la procedura speciale di cui all'art. 60 DPR 600/1973 era corretta. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame, con regolazione delle spese tra le parti; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 145 cod. proc. civ.

    La Corte interpreta l'art. 145 come fonte del criterio sussidiario: la notificazione al legale rappresentante della società è ammessa solo se la persona è espressamente indicata nell'atto e risiede nel comune del domicilio fiscale della società; non è quindi automaticamente obbligatoria se il rappresentante risiede in un diverso comune.

  • art. 60 d.P.R. 29/9/1973 n. 600

    Applicabile la forma speciale di notifica per i tributi (lett. e) per i casi di irreperibilità della società quando non ricorrano le condizioni per la notifica al legale rappresentante (es. diversa residenza comunale); la notifica si perfeziona con le modalità previste da tale norma.

  • art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Consente il deposito in appello delle relate di notifica; la Corte rileva che le relate relative alle cartelle erano state depositate con l'atto di appello ai sensi di questa norma, contribuendo alla decisione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021)

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente (contribuente) abbia interesse ad impugnare le cartelle ai sensi di questa disposizione, applicabile anche ai processi pendenti, in quanto la posizione tributaria impatta la partecipazione a gare/appalti e l'esecuzione di atti esecutivi.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata dal ricorrente per dedurre violazioni di norme processuali e di diritto (n. 3).

  • artt. 138, 139, 140, 141 cod. proc. civ.

    Riferiti come parti del meccanismo generale di notificazione (modalità al legale rappresentante e successive alternative). La Corte conferma che tali modalità sono coordinate con la disciplina speciale tributaria e subordinate alle condizioni sopra indicate.

Massime di principio

  • La notifica di atti tributari alla società va effettuata, di regola, nella sede indicata come domicilio fiscale; la notifica al legale rappresentante è sussidiaria e possibile solo se il rappresentante è indicato nell'atto e risiede nel medesimo comune del domicilio fiscale della società.
  • Se il legale rappresentante risiede in comune diverso da quello del domicilio fiscale della società, si applica la speciale modalità di notifica prevista dall'art. 60 DPR 600/1973 (rito degli irreperibili), non l'obbligo di notifica al rappresentante.
  • La mancata prova della notifica incide sull'efficacia dell'atto notificato (ossia sulla sua opponibilità ed efficacia esecutiva), ma l'esistenza del credito tributario non dipende formalmente dalla notifica; tuttavia, l'agente della riscossione deve poter dimostrare la regolarità delle notifiche quando dedotto dalle parti.
  • L'Agente della riscossione può depositare le relate di notifica in appello ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992; è necessario che tali prove documentali siano prodotte tempestivamente e annotate nei gradi di merito per evitare eccezioni di inutilizzabilità in cassazione.
  • Le questioni processuali importanti (es.: inesistenza o nullità delle notifiche, qualificazione della nullità relativa/assoluta, variazione di sede) vanno sollevate e documentate nei primi gradi di giudizio; innovazioni e documenti prodotti solo con memoria in cassazione possono essere ritenuti inammissibili.
  • Nei casi analoghi, valutare sempre: a) qual è il domicilio fiscale della società; b) dove risiede il legale rappresentante; c) se il rappresentante è indicato nell'atto; d) quale procedura di notifica è stata eseguita (sede, tentativi, affissione, deposito). Questi elementi determinano la legittimità della notifica.

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