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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05698/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per il pagamento di differenze retributive e competenze di fine rapporto in favore di una parte lavoratrice. Nel successivo giudizio di opposizione/accertamento incidentale, il Tribunale aveva dichiarato la falsità della data "16.12.2015", ordinandone la cancellazione e la sostituzione con la data "16 novembre 2015" indicata nella relata di notifica del decreto ingiuntivo n. 290/2015. La Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile il gravame proposto contro tale decisione. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma nel corso del giudizio è stato depositato un verbale di accordo transattivo in sede sindacale del 31.10.2022; la ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La controparte non ha svolto difese. La Suprema Corte ha ritenuto che il verbale non fosse sufficiente a dimostrare una conciliazione definitiva, ma che il complessivo comportamento processuale della ricorrente evidenziasse un disinteresse alla decisione, con conseguente abbandono del ricorso e sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il verbale transattivo prodotto non era sottoscritto dalla parte intimata e dal suo difensore, quindi non valeva come definitiva conciliazione; tuttavia, unitamente alla richiesta della stessa ricorrente di cessazione della materia del contendere, esso era indice dell'abbandono del ricorso. Non sono state poste spese di lite, perché la resistente non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    applicato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La produzione di un verbale di accordo transattivo non sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi difensori non consente, da sola, di ritenere perfezionata una conciliazione definitiva idonea a definire il giudizio.
  • Se dagli atti e dalle stesse richieste della parte ricorrente emerge un sostanziale disinteresse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, come ricorso sostanzialmente abbandonato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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