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Ordinanza

Ordinanza n. 3790/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, (sezione prima), -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia e atti con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia del militare deceduto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione del diniego della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale diagnosticata a un primo graduato dell'Esercito italiano, deceduto nel 2021. La ricorrente ha prospettato due possibili momenti di esposizione a fattori causali: la partecipazione, anche quale istruttore, ad attività addestrativa presso i poligoni di tiro di Capo Teulada e Salto di Quirra, in particolare negli anni 2001, 2002 e 2016, e la partecipazione a una missione in Kosovo per cinque mesi nel 2019. Con precedente ordinanza il Consiglio di Stato aveva disposto un duplice incombente istruttorio. La verificazione medico-scientifica, volta ad accertare la compatibilità tra i tempi di latenza del tumore e l'esposizione a fattori inquinanti nel 2019, è stata depositata soltanto il 7 maggio 2026. Il Ministero della difesa, invece, non ha adempiuto alla parte dell'istruttoria relativa alle modalità e alla durata della permanenza del militare presso i poligoni, né ha fornito informazioni sufficienti sull'attività svolta presso il poligono di Salto di Quirra.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha rinviato la trattazione per consentire alle parti di esaminare la verificazione depositata tardivamente e per acquisire dal Ministero della difesa gli elementi istruttori ancora mancanti. Ha reiterato l'ordine istruttorio, imponendo all'Amministrazione di fornire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza informazioni precise sugli anni di svolgimento delle attività addestrative presso Capo Teulada e Salto di Quirra, sulle modalità di raggiungimento e permanenza nei poligoni e sulla durata delle attività. Il Collegio ha sottolineato la particolare rilevanza degli interessi della figlia minore e ha avvertito che l'inottemperanza, o l'adempimento non esaustivo, potrà consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dell'Amministrazione, fino a valutarlo come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotti dalla ricorrente. La fissazione della nuova udienza è stata demandata al Presidente titolare della Sezione, in data successiva alla scadenza del termine assegnato.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla verificazione disposta nel giudizio.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    Il Collegio richiama la possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine istruttorio, di valutare tale comportamento anche come ammissione dei fatti dedotti dalla ricorrente.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle disposizioni sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando una verificazione o una relazione tecnica rilevante per la decisione viene depositata soltanto a ridosso dell'udienza, il giudice deve assicurare alle parti un congruo termine per l'esame e la difesa, rinviando la trattazione del merito se necessario.
  • Il giudice amministrativo può reiterare un ordine istruttorio non adempiuto dall'Amministrazione, imponendo un termine specifico per la produzione degli elementi necessari alla ricostruzione dei fatti controversi.
  • La mancata o incompleta ottemperanza dell'Amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., come fonte di argomenti di prova e, secondo il prudente apprezzamento del giudice, anche come ammissione dei fatti dedotti dalla parte che ne invoca la prova.
  • Nella gestione dell'istruttoria il giudice deve considerare con particolare attenzione la tutela degli interessi di una parte minore, assicurando che l'Amministrazione adempia effettivamente agli incombenti necessari per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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