Cassazione Penale, Sentenza n. 33880/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna inflitta dal GUP di Lucca per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish. Il ricorrente deduceva: (1) vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (anche richiamando orientamenti di legittimità), e (2) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio motivazionale per la mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, lamentando l'assenza di una concreta valutazione sulla maggiore attitudine a delinquere e sulla continuità tra precedenti e fatto attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato in quanto le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo: la statuizione sulla recidiva è stata annullata limitatamente alla relativa valutazione perché sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello non hanno dato alcuna motivazione concreta circa l'accertamento della maggior attitudine a delinquere necessaria per applicare la recidiva facoltativa. La sentenza impugnata è annullata in quella parte e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto. La sentenza di merito aveva inflitto la pena definitiva di 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 6000, con confisca, restituzione di telefoni e distruzione degli stupefacenti; tali statuizioni, nella parte non annullata, restano efficaci e la Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza rispetto alle parti non toccate dall'annullamento.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Uso della derubricazione della detenzione di cocaina nella fattispecie di cui al comma 5 ai fini della configurazione del reato contestato.
codice penale, art. 99
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'applicazione della recidiva facoltativa richiede un'adeguata motivazione che dimostri la maggiore attitudine a delinquere del reo; l'omessa o carente motivazione legittima l'annullamento.
codice penale, art. 133
Richiamato nel contesto del criterio di valutazione della personalità e della gravità del fatto ai fini della determinazione della pena e della verifica della rilevanza delle precedenti condanne nel giudizio di recidiva.
codice di procedura penale, art. 624
La Corte ha fatto riferimento all'art. 624 c.p.p. in relazione all'irrevocabilità della sentenza per le parti non annullate.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale
Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011; Sez. U. n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè); Sez. 3 n. 33299/2016; Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
La sentenza richiama l'orientamento secondo cui l'applicazione della recidiva richiede un onere motivazionale specifico: il giudice deve verificare elementi concreti (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità, profili personali) idonei a dimostrare una maggiore attitudine a delinquere; la Corte costituzionale ha escluso formule automatiche che impongano aumento di pena senza valutazione discrezionale.
Massime di principio
- Quando il giudice applica la recidiva facoltativa (art. 99 c.p.) deve motivare in modo concreto e specifico perché i precedenti dimostrino una maggiore attitudine a delinquere: la mera esistenza di precedenti non basta.
- Se il giudizio di merito omette o dà motivazione generica sulla recidiva, la Cassazione annulla limitatamente a quella valutazione e dispone il rinvio per un nuovo esame sul punto.
- Le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado non costituiscono di per sé motivo valido per cassazione se non è dimostrata una carenza nel loro apprezzamento: il gravame deve mostrare il vizio specifico.
- In casi simili la difesa dovrebbe chiedere espressamente l'esclusione della recidiva e depositare argomentazioni e dati concreti (assenza di continuità criminosa, distanza temporale significativa, natura diversa dei reati, occasionalità) per impedire l'automatismo nell'aumento di pena.
- Il giudice d'appello, ove confermi precedenti valutazioni, deve comunque rispondere puntualmente alle censure relative alla recidiva per evitare l'annullamento per carenza motivazionale.
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