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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19/12/2023 che, in riforma della sentenza del G.u.p. del 28/10/2008, aveva condannato il ricorrente a anni 16 e mesi 8 per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. n.309/1990, aggravato dall'agevolazione/metodo mafioso ex art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152) e per produzione/traffico/detenzione di stupefacenti (art. 73 T.U.). Tre motivi: 1) violazione e erronea applicazione dell'art. 63 c.4 c.p., perché la Corte avrebbe applicato cumulativamente aumenti (recidiva e aggravante) che a giudizio del ricorrente non potevano cumularsi; 2) reformatio in peius: la precedente Corte d'appello (30/01/2017) aveva determinato l'aumento in continuazione in anni 1 e mesi 10, mentre la sentenza impugnata lo aveva quantificato in anni 2, peggiorando la posizione del ricorrente; 3) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena per il capo B12 posto in continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo e lo ha rigettato nel resto. In particolare ha ritenuto infondato il primo motivo (perché l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 T.U. non è da considerarsi "ad effetto speciale" ai fini dell'art. 157 c.p. e, quindi, il presupposto del ricorso veniva meno) e ha riconosciuto la fondatezza del motivo sulla reformatio in peius. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena relativo al reato giudicato con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/01/2007, rideterminando quell'aumento in anni 1 e mesi 10 di reclusione; per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva (nell'oggetto della decisione) in anni 16 e mesi 6. Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 4, Testo Unico stupefacenti (D.P.R. 9/10/1990 n.309)

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante di cui al comma 4 non costituisca una circostanza "ad effetto speciale" ai fini dell'art. 157 c.p., poiché l'aumento di pena previsto non supera un terzo della pena base

  • art. 7, d.l. 13/05/1991 n.152 (conv. con l. 12/07/1991 n.203)

    Norma richiamata quale aggravante per l'agevolazione o metodo mafioso applicata ai reati contestati

  • art. 73 Testo Unico stupefacenti

    Norma che disciplina produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti, contestata al ricorrente (capo B12)

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere il divieto di cumulo integrale di aggravanti di specie diversa; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto che il presupposto invocato non sussistesse alla luce della qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato indirettamente nella valutazione della natura delle circostanze (ad effetto speciale o indipendenti) ai fini del calcolo dei termini di prescrizione e della disciplina del concorso di circostanze

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale per la motivazione della congruità della pena; la Corte ricorda che la motivazione richiesta varia a seconda di quanto la pena si discosti dal minimo edittale

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato nel peculiare profilo della reformatio in peius e dei limiti al peggioramento della posizione dell'imputato in sede di impugnazione

  • art. 620, comma 1, lett. l) (I), cod. proc. pen.

    Richiamato come base giuridica per l'annullamento senza rinvio e la possibilità per la Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena quando ciò sia possibile senza necessità di nuovo esame di merito

Massime di principio

  • Se un aggravante prevista nel testo speciale non comporta un aumento superiore a un terzo della pena base, essa potrebbe non essere qualificata come "ad effetto speciale" ai fini di talune limitazioni (es. art. 157 c.p.), con riflessi sulla possibilità di cumulo con altre circostanze
  • Il divieto di reformatio in peius trova applicazione e la Corte di legittimità può correggere un peggioramento illegittimo della posizione dell'imputato annullando senza rinvio e rideterminando la parte di pena suscettibile di correzione quando tale correzione è possibile senza riesame del merito
  • Nelle vicende di continuazione il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia la necessitaà e la estensione della motivazione sono più stringenti quanto maggiore è lo scostamento dal minimo edittale
  • La Corte di Cassazione può limitarsi a correggere solo la parte della decisione affetta da vizio (annullamento parziale senza rinvio) quando il rimedio può essere adottato senza entrare nel merito delle valutazioni dei giudici di merito

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