Sentenza n. 8374/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento protocollo n.-OMISSIS-del 03/02/26 con cui il Consolato Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, fondato sull’insufficienza delle risorse finanziarie per sostenere le spese di mantenimento in Italia e le tasse universitarie. In via pregiudiziale, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di idonea procura, eccezione respinta dal TAR poiché il mandato era assistito da Apostille. Nel merito, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 2 e 3, d.lgs. 286/1998, dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 44-bis d.P.R. 394/1999, della circolare MUR 2025/2026, della direttiva 2004/114/CE e dell’art. 4 del decreto interministeriale 850/2011, sostenendo di avere dimostrato una stabile disponibilità economica mediante i redditi dei genitori e un saldo bancario di circa 10.000 euro, superiore al parametro annuale indicato dalla circolare MUR, pari a 6.947,33 euro. Ha inoltre dedotto eccesso di potere, sostenendo che il Consolato non avesse considerato la documentazione prodotta, non avesse fornito elementi ragionevoli per desumere un possibile abuso del titolo e avesse omesso il colloquio necessario a colmare eventuali carenze istruttorie. Dalla documentazione risultava tuttavia che non era stata provata l’attività lavorativa asseritamente svolta dal padre; i conti correnti presentavano saldi di 524 euro, zero e 10.000 euro, con quest’ultimo importo derivante da due versamenti effettuati poco prima della domanda e senza individuazione dell’ordinante; il padre percepiva una pensione di circa 670 euro; la madre percepiva circa 70.000 lire turche mensili, con ulteriori compensi variabili, disponeva di un fondo pensionistico di circa 2.260 euro e di un conto con circa 1.000 euro, ma risultava anche una posizione patrimoniale negativa di circa 2.692 euro. I contratti di locazione prodotti erano privi di registrazione, data e firma certa e risultavano asseritamente stipulati in prossimità della domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’Amministrazione possa valutare complessivamente la situazione finanziaria del richiedente, senza essere vincolata esclusivamente ai parametri della circolare MUR, spettando all’istante, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, dimostrare con documentazione idonea lo scopo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi sufficienti per la durata del soggiorno e l’assenza di rischio migratorio. Nel caso concreto, la documentazione non dimostrava risorse effettive, stabili e riferibili al richiedente o ai genitori: l’importo di 10.000 euro era stato versato poco prima della domanda e non ne era individuabile l’ordinante; l’attività lavorativa del padre non era provata; la situazione economica familiare presentava redditi e disponibilità insufficienti o contraddittori. Il Consolato aveva quindi correttamente valutato l’istruttoria e motivato il diniego. Il TAR ha inoltre escluso che il colloquio fosse obbligatorio, qualificandolo come facoltà dell’Amministrazione in assenza di una specifica previsione normativa. In ogni caso, anche l’eventuale omissione del colloquio non avrebbe comportato l’annullamento, poiché il ricorrente non aveva indicato elementi significativi dai quali desumere un diverso esito e il vizio sarebbe stato comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
Il richiedente deve documentare in modo idoneo le condizioni del soggiorno e la disponibilità di mezzi sufficienti; l’Amministrazione può valutare la situazione finanziaria complessiva anche oltre i parametri meramente indicativi della circolare MUR.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omissione del colloquio, ove qualificabile come vizio procedimentale, non comporta l’annullamento quando l’Amministrazione dimostri la correttezza sostanziale dell’atto e il ricorrente non indichi elementi idonei a dimostrare che il procedimento avrebbe avuto un esito diverso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999
Norma invocata dal ricorrente nell’ambito della disciplina dei requisiti per il soggiorno e il visto; il ricorso è stato comunque ritenuto infondato.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Norma invocata dal ricorrente con riferimento alla disciplina del visto e del soggiorno per studio; non ha condotto all’annullamento del diniego.
direttiva 2004/114/CE
Fonte sovranazionale invocata dal ricorrente, senza che il TAR ne abbia ricavato un vincolo a favore del rilascio del visto in presenza di documentazione finanziaria non ritenuta idonea.
art. 4 decreto interministeriale 850/2011
Norma invocata dal ricorrente in materia di visto per studio; il diniego è stato ritenuto legittimo sulla base della valutazione complessiva delle risorse economiche.
circolare MUR 2025/2026
Il parametro economico indicato dalla circolare non esaurisce il potere dell’Amministrazione di verificare l’effettiva, stabile e documentata disponibilità dei mezzi e la complessiva situazione finanziaria del richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio, il richiedente deve fornire documentazione idonea a dimostrare non solo il superamento di eventuali parametri economici minimi, ma anche l’effettiva, stabile e riferibile disponibilità dei mezzi necessari per la durata del soggiorno e per il rientro nel Paese di provenienza.
- L’Amministrazione consolare può valutare la situazione finanziaria complessiva del richiedente e del nucleo familiare, senza essere vincolata esclusivamente ai parametri indicati da una circolare amministrativa, quando debba verificare l’effettività delle risorse e l’assenza di rischio migratorio.
- Versamenti bancari effettuati in prossimità della domanda di visto, ove non sia individuabile l’ordinante o la loro riferibilità al richiedente o ai familiari, non costituiscono di per sé prova sufficiente della stabile disponibilità dei mezzi di sussistenza.
- Il colloquio con il richiedente il visto costituisce una facoltà dell’Amministrazione, non un adempimento obbligatorio in assenza di una specifica previsione normativa; la sua omissione non determina l’annullamento dell’atto se non sono indicati elementi concreti dai quali risulti che il colloquio avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
- Ai fini della verifica della capacità economica per il soggiorno di studio, l’Amministrazione può non attribuire rilievo a contratti di locazione non registrati, privi di data e firma certa o stipulati in prossimità della domanda, qualora tali elementi ne compromettano l’attendibilità probatoria.
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