Cassazione Penale, Ordinanza n. 36139/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del GUP impugnata fosse un provvedimento interlocutorio e non autonomamente ricorribile per cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GUP del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva respinto l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando una violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata notifica del verbale contenente la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. La Corte ha però rilevato che il ricorso era diretto contro un provvedimento non impugnabile, trattandosi di ordinanza interlocutoria su questioni preliminari nel giudizio preliminare.
Norme richiamate
art. 476, comma 2, c.p.
La circostanza aggravante richiamata dal ricorrente come oggetto della contestazione non risulta esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di impugnabilità del provvedimento.
art. 429 cod. proc. pen.
È richiamato come riferimento alle nullità tipiche del decreto che dispone il giudizio, cui eventuali vizi del provvedimento interlocutorio si ricondurrebbero, secondo il principio citato dalla Corte.
art. 61, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
È richiamato, insieme all'art. 429 c.p.p., quale norma che contempla nullità tipiche relative agli atti conclusivi della fase preliminare.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
È la base normativa indicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanze interlocutorie del giudice dell'udienza preliminare rese su eccezioni o questioni preliminari, quando tali provvedimenti non abbiano contenuto definitorio e siano meramente strumentali rispetto al decreto che dispone il giudizio.
- I vizi eventualmente riferibili a tali ordinanze non sono autonomamente deducibili con ricorso immediato per cassazione, ma possono rilevare solo come nullità tipiche degli atti conclusivi della fase preliminare, ove previste dalla legge.
- La deduzione di una violazione del diritto di difesa o di una mancata notifica non consente di superare il difetto di impugnabilità del provvedimento, se l'atto impugnato è interlocutorio e non definitivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto dal codice di rito.
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