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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24522/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del giudice monocratico del procedimento. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non valutabili documenti trasmessi dopo la prima istanza; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per asserita omissione di pronuncia su tutte le circostanze dedotte; con il terzo motivo ha lamentato violazione dell'art. 6 CEDU, senza però indicare in modo puntuale gli elementi fondanti la censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ricordando che la ricusazione è un procedimento rigorosamente formale e che è inammissibile la dichiarazione priva della documentazione a sostegno dei motivi o degli atti rilevanti del procedimento. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la Corte d'appello aveva già motivato diffusamente sull'insussistenza dei presupposti della ricusazione e la difesa non si era confrontata con tali argomentazioni. Il terzo motivo è stato giudicato generico. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.p.

    richiamato per affermare il carattere rigorosamente formale del termine di proposizione della ricusazione

  • art. 30 c.p.p.

    richiamato per affermare il carattere rigorosamente formale delle modalità di proposizione della ricusazione e l'onere di allegare la documentazione a sostegno

  • art. 6 CEDU

    la censura è stata dichiarata generica perché priva dell'indicazione degli elementi concreti posti a base della doglianza

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è soggetta a un regime rigorosamente formale: il rispetto dei termini e delle modalità previste dalla legge è requisito essenziale di ammissibilità.
  • L'istanza di ricusazione deve essere accompagnata dalla documentazione a sostegno dei motivi dedotti; se i fatti allegati attengono ad atti del medesimo procedimento, devono essere prodotti anche gli atti rilevanti che fondano la causa di ricusazione.
  • Una censura di vizio motivazionale è inammissibile o comunque infondata quando la decisione impugnata abbia già affrontato in modo analitico i presupposti della domanda e il ricorso non si confronti specificamente con tale motivazione.
  • La deduzione di una violazione di norme convenzionali o sovranazionali richiede specificità: il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali e giuridici della doglianza, altrimenti il motivo è generico e non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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