Sentenza del 18/03/2015 n. 5382 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Base imponibile - Valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione - Regola generale di determinazione - Fabbricati non iscritti alla data della denuncia - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva ritenuto illegittima la rettifica del valore di un immobile ereditato. L'Ufficio sosteneva che, ai fini dell'imposta di successione, la base imponibile dovesse essere determinata secondo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, poiché l'immobile non disponeva ancora di una rendita catastale definitiva e gli eredi non avevano dichiarato di volersi avvalere della valutazione automatica prevista dall'art. 34, comma 6, del d.lgs. n. 346/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario degli eredi. È stata quindi ritenuta legittima la rettifica dell'imposta fondata sul valore venale dell'immobile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre gli eredi sono stati condannati a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.650 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, lettera a), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione
Stabilisce la regola generale per determinare la base imponibile dell'imposta di successione sugli immobili in piena proprietà. Tale criterio si applica anche quando il fabbricato sia stato dichiarato per l'iscrizione catastale ma non abbia ancora una rendita definitiva.
Art. 34, comma 5, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
si limita a vietare di sottoporre a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita
La valutazione automatica opera come limite alle procedure di rettifica solo quando ricorrono i relativi presupposti; non sostituisce in via generale il criterio sostanziale del valore venale di mercato.
Art. 34, comma 6, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
i fabbricati dichiarati per l'iscrizione ma non ancora iscritti alla data della dichiarazione della successione
Consente di evitare la rettifica basata sul valore venale anche per fabbricati non ancora iscritti in catasto, ma solo se gli interessati dichiarano di volersi avvalere della valutazione automatica e dimostrano di avere rispettato tutte le condizioni procedurali previste, inclusa la presentazione tempestiva della ricevuta della domanda catastale.
Art. 360, comma 1, numeri 3 e 5, c.p.c.
Sono richiamati rispettivamente per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge e l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha deciso sulla violazione di legge, ritenendo assorbito il motivo relativo alla motivazione.
Massime di principio
- Per l'imposta di successione, il criterio ordinario è il valore venale dell'immobile alla data di apertura della successione, non il semplice valore catastale provvisorio.
- La rendita catastale provvisoria o non ancora attribuita in via definitiva non impedisce all'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato sulla base del valore di mercato.
- La valutazione automatica non si applica automaticamente: il contribuente deve dichiarare di volersene avvalere e rispettare tutte le condizioni documentali e temporali previste dalla legge.
- Per gli immobili non ancora iscritti in catasto, è necessario conservare e produrre la prova della domanda di attribuzione della rendita, della ricevuta rilasciata dall'ufficio competente e della sua presentazione all'ufficio del registro entro il termine previsto.
- In mancanza della prova di tutti i requisiti per la valutazione automatica, l'Amministrazione può determinare o rettificare l'imposta sulla base del valore venale, anche se il contribuente ha indicato un valore collegato a dati catastali provvisori.
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