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Direttiva 2005/36

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/36/CE unifica e razionalizza il quadro europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sostituendo numerose direttive settoriali e il regime generale previgente. Essa stabilisce le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche acquisite in un altro Stato membro, distinguendo tra prestazione temporanea di servizi e stabilimento, e introducendo meccanismi di riconoscimento automatico per alcune professioni. La direttiva prevede inoltre misure compensative, piattaforme comuni, regole procedurali uniformi, cooperazione amministrativa e obblighi di recepimento entro il 20 ottobre 2007.

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e disciplina della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento per le professioni regolamentate nell’UE

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, comprese le libere professioni, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche. Copre sia la libera prestazione temporanea e occasionale di servizi sia lo stabilimento permanente, con un regime generale e regimi settoriali/automatici per talune professioni (medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti, architetti) e per attività basate sull’esperienza professionale. Sono previste esclusioni o coperte da altri atti specifici le professioni disciplinate da norme UE speciali; restano salve, tra l’altro, le direttive sugli avvocati 77/249/CEE e 98/5/CE, nonché le disposizioni su notai e altri settori specifici. La direttiva non coordina tutte le condizioni di esercizio nazionali e non pregiudica competenze nazionali in materia di organizzazione delle professioni, sicurezza sociale, formazione, ordine pubblico, salute e tutela dei consumatori.

Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

La direttiva razionalizza e sostituisce il precedente mosaico di direttive settoriali e del regime generale in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. L’obiettivo è facilitare la libera circolazione dei professionisti nell’Unione, garantendo al contempo livelli adeguati di formazione, tutela della salute, sicurezza pubblica e protezione dei consumatori.

Obiettivi e impianto generale

La direttiva si fonda sull’esigenza di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi e di rendere il mercato interno delle professioni più uniforme, trasparente e flessibile. Essa vincola gli Stati membri quanto al risultato: devono assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro, ma conservano la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai cittadini dell’Unione che vogliano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche, sia come lavoratori subordinati sia come autonomi, inclusi i liberi professionisti (art. 2, par. 1).

Gli Stati membri possono, secondo le proprie norme, consentire anche il riconoscimento di qualifiche ottenute in paesi terzi, ma per le professioni soggette al capo III il riconoscimento deve rispettare le condizioni minime di formazione previste dalla direttiva (art. 2, par. 2).

Restano fuori dal campo di applicazione le professioni per le quali esistono disposizioni UE specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche (art. 2, par. 3). La direttiva, inoltre, non incide sulle norme speciali relative ad avvocati, notai, trasporti, intermediari di assicurazione, revisori legali e altri settori specifici, né sulle competenze nazionali in materia di organizzazione delle professioni, previdenza sociale e tutela della salute.

Libera prestazione di servizi

Gli articoli 5-9 disciplinano la prestazione temporanea e occasionale di servizi transfrontalieri. Lo Stato membro ospitante non può ostacolarla per ragioni legate alle qualifiche professionali se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro; se la professione non è regolamentata nello Stato di stabilimento, di regola è richiesta un’esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci, salvo che la professione o la formazione siano comunque regolamentate (art. 5).

Il carattere temporaneo e occasionale va valutato caso per caso, tenendo conto di durata, frequenza, periodicità e continuità della prestazione. Il prestatore resta soggetto alle norme professionali direttamente collegate alle qualifiche e alle norme disciplinari dello Stato ospitante (art. 5, par. 3).

Sono previste esenzioni da autorizzazione, iscrizione o adesione ad organismi professionali e da iscrizione ai regimi di previdenza pubblica, con possibilità di iscrizione temporanea o formale agli ordini per agevolare l’applicazione delle norme disciplinari (art. 6).

Gli Stati membri possono esigere una dichiarazione preventiva, rinnovabile annualmente, e in alcuni casi documenti aggiuntivi (nazionalità, stabilimento legale, qualifiche, esperienza, assenza di condanne) (art. 7). Per professioni con impatto su pubblica sicurezza o sanità pubblica, non coperte dal riconoscimento automatico, è ammessa una verifica preliminare delle qualifiche, ma solo se necessaria per prevenire danni gravi e con termini stringenti: informazione entro un mese, decisione definitiva entro il secondo mese dalla documentazione completa (art. 7, par. 4).

La cooperazione amministrativa tra autorità degli Stati membri è centrale: lo Stato ospitante può chiedere informazioni su legalità dello stabilimento, buona condotta e sanzioni disciplinari o penali; inoltre deve essere assicurato lo scambio di informazioni per i reclami dei destinatari del servizio (art. 8). Possono essere richieste anche informazioni al destinatario del servizio sui registri professionali, sull’autorità di vigilanza, sul titolo, sull’IVA e sull’assicurazione professionale (art. 9).

Libertà di stabilimento e regime generale

Per lo stabilimento permanente, il cuore della direttiva è il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione (artt. 10-15), applicabile a tutte le professioni non coperte dai regimi automatici e ad alcune ipotesi eccezionali in cui il richiedente non soddisfi le condizioni dei regimi settoriali.

Le qualifiche sono classificate in cinque livelli (art. 11). Il riconoscimento avviene se il richiedente possiede il titolo richiesto, rilasciato da autorità competente di uno Stato membro, e se il livello di qualifica è almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato ospitante (art. 13). Se la professione non è regolamentata nello Stato di origine, l’autorità può richiedere due anni di esercizio a tempo pieno negli ultimi dieci, salvo che il titolo attesti una formazione regolamentata ai sensi della direttiva (art. 13, par. 2).

Se la formazione è sostanzialmente diversa, o la professione dello Stato ospitante comprende attività non presenti nello Stato di origine, l’autorità può imporre misure compensative: tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o prova attitudinale (art. 14). In linea generale, la scelta tra le due spetta al richiedente; deroghe alla scelta devono essere motivate e notificate, e la Commissione può opporsi entro tre mesi se la deroga è inappropriata o contraria al diritto UE (art. 14, par. 2).

La misura compensativa deve rispettare il principio di proporzionalità e tener conto dell’esperienza professionale già acquisita, anche in un paese terzo, se idonea a colmare le differenze (art. 14, par. 5).

L’articolo 15 introduce le “piattaforme comuni”, cioè criteri comuni di formazione capaci di colmare differenze sostanziali tra Stati membri. Se la Commissione adotta il relativo provvedimento, il richiedente che soddisfa i criteri è dispensato dalle misure compensative (art. 15, par. 3). Gli Stati membri restano comunque competenti a determinare le qualifiche necessarie e l’organizzazione dei propri sistemi di istruzione e formazione.

Riconoscimento dell’esperienza professionale

Per alcune attività commerciali, artigianali e industriali elencate nell’allegato IV, la direttiva riconosce l’esperienza professionale come prova sufficiente delle conoscenze e competenze richieste (art. 16).

Le condizioni variano secondo la lista di attività:

  • elenco I: in genere 6 anni consecutivi come autonomo o dirigente d’azienda, con possibili riduzioni a 3, 4 o 5 anni se accompagnate da adeguata formazione;
  • elenco II: in genere 5 anni consecutivi, con riduzioni in base alla formazione o all’esperienza subordinata;
  • elenco III: in genere 3 anni consecutivi, con ulteriori riduzioni in caso di formazione pertinente.

In diversi casi l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa. Le liste possono essere aggiornate mediante la procedura dell’art. 58, par. 2.

Riconoscimento automatico e professioni settoriali

Per le professioni di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, la direttiva prevede il riconoscimento automatico dei titoli elencati nell’allegato V, purché conformi alle condizioni minime di formazione (art. 21).

Gli Stati membri devono attribuire a tali titoli gli stessi effetti dei titoli nazionali, senza ulteriori verifiche sul piano della sostanza formativa, salvo i casi di diritti acquisiti e le ipotesi specificamente previste dalla direttiva.

Medicina

La formazione medica di base richiede almeno 6 anni di studi o 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico, con contenuti minimi definiti dall’art. 24. La formazione specialistica è regolata dall’art. 25 e deve svolgersi sotto controllo competente, in strutture adeguate e con partecipazione personale del candidato. L’art. 28 disciplina la formazione specifica in medicina generale: almeno 2 anni di formazione a tempo pieno per i titoli rilasciati entro il 1° gennaio 2006, poi almeno 3 anni; può essere computato fino a un anno di formazione pratica universitaria in talune condizioni.

L’art. 29 subordina, nel quadro del sistema nazionale di previdenza sociale, l’esercizio della medicina generale al possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui all’allegato V, punto 5.1.4, salvo diritti acquisiti.

Infermieristica

L’accesso alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale richiede 10 anni di istruzione generale (art. 31). La formazione dura almeno 3 anni o 4.600 ore, con almeno un terzo di insegnamento teorico e almeno metà di insegnamento clinico. Il programma è dettagliato nell’allegato V, punto 5.2.1. Sono previsti diritti acquisiti, compreso un regime particolare per i titoli polacchi e per il programma di rivalorizzazione degli infermieri in Polonia (art. 33).

Odontoiatria

Per il dentista di base la formazione minima è di 5 anni di studi teorici e pratici a tempo pieno (art. 34). La professione di dentista è espressamente distinta da quella di medico e richiede il titolo di cui all’allegato V, punto 5.3.2 (art. 36). Il dentista specialista deve completare una formazione di almeno 3 anni (art. 35). L’art. 37 disciplina diritti acquisiti peculiari per Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia, e per taluni titoli medici abilitanti all’attività odontoiatrica in specifiche condizioni storiche.

Veterinaria

La formazione veterinaria dura almeno 5 anni e comprende contenuti teorici, clinici e di igiene alimentare definiti dall’art. 38 e dall’allegato V, punto 5.4.1. L’art. 39 prevede un diritto acquisito particolare per i titoli estoni antecedenti il 1° maggio 2004 se accompagnati da un certificato di esperienza.

Ostetricia

La formazione ostetrica può seguire due percorsi: 3 anni di formazione specifica a tempo pieno oppure 18 mesi di formazione specifica per chi sia già infermiere generale (art. 40). L’art. 41 prevede tre modelli di riconoscimento automatico, legati a durata, crediti e pratica professionale supplementare. L’art. 42 elenca le attività minime che gli Stati membri devono consentire alle ostetriche, dalla pianificazione familiare all’assistenza al parto e al puerperio.

L’art. 43 contiene diritti acquisiti e regimi speciali per i titoli polacchi e per i titoli dell’ex Germania orientale.

Farmacia

La formazione di farmacista richiede almeno 5 anni, di cui almeno 4 anni di insegnamento teorico-pratico e 6 mesi di tirocinio in farmacia o in ospedale (art. 44). L’art. 45 impone agli Stati membri di consentire ai farmacisti l’accesso ad almeno un nucleo minimo di attività, tra cui preparazione, fabbricazione, controllo, stoccaggio, distribuzione e consulenza sui medicinali. Se lo Stato membro esige esperienza complementare, deve accettare attestati equivalenti rilasciati dallo Stato d’origine; il Lussemburgo conserva una regola particolare sull’esperienza di due anni per la concessione statale di farmacie aperte al pubblico.

Architettura

La formazione di architetto richiede almeno 4 anni di studi a tempo pieno oppure 6 anni complessivi di cui almeno 3 a tempo pieno, con esame universitario, e deve garantire una vasta gamma di competenze progettuali, tecniche e normative (art. 46). Sono previste deroghe e regimi speciali per talune formazioni tedesche e per altri percorsi particolari (art. 47). L’art. 48 delimita le attività professionali di architetto e l’art. 49 stabilisce un articolato sistema di diritti acquisiti per numerosi titoli nazionali e storici, incluso il riconoscimento di alcuni titoli dell’ex Germania orientale e di titoli “equivalenti” in alcuni Stati membri.

Documentazione, procedura e uso dei titoli

L’art. 50 elenca i documenti che possono essere richiesti, tra cui prova di nazionalità, titoli di formazione, attestati di esperienza, certificati di onorabilità, salute fisica o psichica, capacità finanziaria e assicurazione professionale. La regola è improntata alla proporzionalità e alla cooperazione amministrativa.

L’art. 51 stabilisce che l’autorità competente debba accusare ricezione entro un mese e decidere, con atto motivato, entro tre mesi dalla documentazione completa; il termine può essere prorogato di un mese nei capi I e II. La decisione, o il silenzio nei termini, è impugnabile secondo il diritto nazionale.

L’art. 52 disciplina l’uso del titolo professionale dello Stato ospitante e, nei casi previsti, del titolo di formazione dello Stato d’origine.

Conoscenze linguistiche, titolo di studio e assicurazione

L’art. 53 richiede che il beneficiario del riconoscimento possieda le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato ospitante. L’art. 54 tutela il diritto di usare il titolo di studio dello Stato d’origine, con eventuali precisazioni per evitare confusioni con titoli nazionali che presuppongano formazione supplementare.

L’art. 55 prevede una dispensa, per medici e dentisti formati in un altro Stato membro, da tirocini o periodi di esperienza che taluni ordinamenti richiedano per l’affiliazione a regimi di assicurazione contro le malattie.

Cooperazione amministrativa, punti di contatto e comitato

L’art. 56 impone una stretta cooperazione tra autorità competenti dello Stato ospitante e di origine, anche per lo scambio di informazioni disciplinari e penali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Ogni Stato membro deve designare entro il 20 ottobre 2007 le autorità competenti e un coordinatore; il coordinatore promuove un’applicazione uniforme della direttiva.

L’art. 57 impone la designazione, entro la stessa data, di un punto di contatto nazionale incaricato di fornire informazioni e assistenza ai cittadini. L’art. 58 istituisce il comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che supporta la Commissione nell’adozione delle misure di esecuzione. L’art. 59 prevede la consultazione degli esperti dei gruppi professionali interessati.

Relazioni, deroghe e abrogazione delle direttive precedenti

L’art. 60 prevede relazioni biennali degli Stati membri, a partire dal 20 ottobre 2007, e relazioni quinquennali della Commissione. L’art. 61 introduce una clausola di deroga: in caso di forti difficoltà applicative, la Commissione può autorizzare una deroga temporanea secondo la procedura comitologica.

L’art. 62 abroga, dal 20 ottobre 2007, le principali direttive anteriori in materia di qualifiche professionali, tra cui 89/48/CEE, 92/51/CEE, 1999/42/CE e le direttive settoriali per medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, architetti e farmacisti. I riferimenti a tali direttive si intendono fatti alla nuova direttiva.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 20 ottobre 2007 e informare la Commissione (art. 63). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 64).

Osservazioni operative per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e consulenti che assistono professionisti o organismi regolatori, la direttiva è rilevante perché:

  • impone un regime di riconoscimento basato sul risultato, non sull’uniformazione delle forme nazionali;
  • distingue nettamente tra stabilimento e prestazione temporanea di servizi;
  • consente misure compensative solo in presenza di differenze sostanziali e nel rispetto della proporzionalità;
  • richiede un’attenta verifica dei titoli rientranti nei regimi automatici, dei diritti acquisiti e degli allegati aggiornati;
  • attribuisce rilievo decisivo alla cooperazione amministrativa, ai termini procedurali e alla documentazione probatoria.

In concreto, l’analisi di ogni caso richiede di verificare: professione interessata, regime applicabile, Stato di origine, titolo posseduto, eventuali diritti acquisiti, esperienza professionale, lingua, eventuali misure compensative e termini procedurali previsti dalla direttiva e dal diritto nazionale di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto e principio generale di riconoscimento

L’articolo 1 fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce, per l’accesso e l’esercizio di una professione regolamentata, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri. Il riconoscimento deve consentire l’esercizio della stessa professione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante (art. 4).

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 2 si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello di conseguimento della qualifica, come subordinati o autonomi. Gli Stati membri possono anche riconoscere, secondo le proprie norme, qualifiche acquisite in paesi terzi, ma per le professioni del capo III tale primo riconoscimento deve rispettare le condizioni minime di formazione. Restano salve le disposizioni specifiche di altri atti UE direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, professione regolamentata, qualifiche professionali, titolo di formazione, autorità competente, formazione regolamentata, esperienza professionale, tirocinio di adattamento, prova attitudinale e dirigente d’azienda. Il paragrafo 2 assimila a professione regolamentata l’attività svolta da membri di associazioni/organismi dell’allegato I; il paragrafo 3 assimila taluni titoli di paesi terzi se accompagnati da esperienza professionale di tre anni nello Stato membro che li ha riconosciuti.

Libera prestazione di servizi temporanea e occasionale

Gli articoli 5-9 disciplinano la prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale. Lo Stato ospitante non può limitare la prestazione per ragioni attinenti alle qualifiche se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro; se la professione non è regolamentata nello Stato di stabilimento, è richiesta di regola un’esperienza di due anni negli ultimi dieci, salvo che anche formazione o professione siano regolamentate. Il prestatore resta soggetto alle norme professionali direttamente connesse alle qualifiche e alle norme disciplinari dello Stato ospitante; sono previste esenzioni da iscrizione/adesione a ordini o enti e da iscrizione alla previdenza pubblica, dichiarazione preventiva e possibile verifica preliminare solo per professioni con impatto su pubblica sicurezza e sanità pubblica, con termini di un mese e, in caso di difficoltà, decisione definitiva entro il secondo mese.

Cooperazione amministrativa e informazioni al destinatario

L’articolo 8 impone lo scambio di informazioni tra autorità competenti anche ai fini dei reclami; l’articolo 9 consente allo Stato ospitante di richiedere al prestatore informazioni identificative, sul registro professionale, sull’autorità di vigilanza, sul titolo, sulla partita IVA e sulla copertura assicurativa.

Regime generale di riconoscimento

Gli articoli 10-15 stabiliscono il regime generale per le professioni non coperte dai regimi automatici o nei casi eccezionali in cui il richiedente non soddisfi le condizioni dei regimi settoriali. Le qualifiche sono articolate in cinque livelli (art. 11); sono assimilati taluni titoli e diritti acquisiti (art. 12). L’articolo 13 impone il riconoscimento se il richiedente possiede il titolo richiesto a livello almeno equivalente al livello immediatamente anteriore; se la professione non è regolamentata nello Stato d’origine, occorrono in linea di principio due anni di esperienza negli ultimi dieci. L’articolo 14 consente misure compensative proporzionate, in forma di tirocinio di adattamento fino a tre anni o prova attitudinale, normalmente a scelta del richiedente, con deroghe motivate e previa informazione alla Commissione; l’articolo 15 introduce le piattaforme comuni, che possono esentare dalle misure compensative quando il richiedente soddisfa criteri adottati a livello UE.

Riconoscimento dell’esperienza professionale

Gli articoli 16-20 prevedono un riconoscimento fondato sull’esperienza per talune attività industriali, commerciali e artigianali elencate nell’allegato IV. La durata dell’attività richiesta varia a seconda della lista (da 3 a 6 anni, con possibili riduzioni se accompagnata da adeguata formazione); in alcuni casi l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni. Le liste possono essere aggiornate secondo la procedura dell’articolo 58, paragrafo 2.

Riconoscimento automatico per professioni settoriali

L’articolo 21 dispone il riconoscimento automatico, ai fini dell’accesso e dell’esercizio, dei titoli di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto elencati nell’allegato V, se conformi alle condizioni minime di formazione. Sono previsti casi specifici: riconoscimento della medicina generale nel sistema di previdenza sociale, limitazioni per nuove farmacie, requisiti di aggiornamento delle formazioni e notifica alla Commissione dei titoli nazionali. Gli articoli 22 e 23 disciplinano formazione a tempo parziale e diritti acquisiti, inclusi regimi speciali per ex Germania orientale, ex Cecoslovacchia, ex URSS, ex Jugoslavia e taluni titoli nazionali.

Formazione medica, specialistica e medicina generale

Gli articoli 24-30 fissano la formazione medica di base (almeno 6 anni o 5.500 ore), quella specialistica, la formazione specifica in medicina generale (2 anni fino al 1° gennaio 2006, poi 3 anni), il relativo esercizio nel regime nazionale di previdenza sociale e i diritti acquisiti per i medici di medicina generale. Per talune specializzazioni sono previste denominazioni armonizzate e minimi di durata nell’allegato V.

Infermieristica generale

Gli articoli 31-33 disciplinano l’accesso alla formazione infermieristica generale (10 anni di istruzione generale), la durata minima (3 anni o 4.600 ore, con almeno un terzo teorico e metà clinico) e i contenuti formativi. Sono previsti diritti acquisiti, incluso un regime specifico per i titoli polacchi e per il programma di rivalorizzazione di infermieristica in Polonia.

Odontoiatria e specializzazione odontoiatrica

Gli articoli 34-37 prevedono per l’odontoiatra base almeno 5 anni di studi e per il dentista specialista almeno 3 anni di formazione specialistica; la professione di dentista è distinta da quella medica. L’articolo 37 contiene diritti acquisiti particolari per Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia, inclusi specifici titoli di medico riconosciuti come odontoiatria in determinate condizioni.

Veterinaria

Gli articoli 38-39 fissano per il veterinario almeno 5 anni di studi teorici e pratici, con contenuti minimi definiti, e un diritto acquisito speciale per i titoli estoni antecedenti il 1° maggio 2004 con specifica esperienza professionale.

Ostetricia

Gli articoli 40-43 prevedono due possibili percorsi di formazione ostetrica (3 anni oppure 18 mesi + percorso infermieristico), l’elenco minimo di attività esercitabili, e diritti acquisiti specifici, inclusi regimi particolari per Polonia ed ex Germania orientale.

Farmacia

Gli articoli 44-45 impongono una formazione di almeno 5 anni, di cui almeno 4 teorico-pratici e 6 mesi di tirocinio, con un elenco minimo di attività che gli Stati membri devono consentire ai farmacisti; sono previsti diritti per l’esperienza professionale complementare e una deroga per il Granducato del Lussemburgo in tema di esperienza richiesta per concessioni statali di farmacia.

Architettura

Gli articoli 46-49 fissano per l’architetto una formazione minima di 4 anni a tempo pieno o 6 anni complessivi con almeno 3 a tempo pieno e un esame di livello universitario. Sono previste deroghe e diritti acquisiti per specifici titoli tedeschi, per formazioni particolari in Germania, per alcuni titoli nazionali e per i titoli elencati nell’allegato VI.

Documentazione, procedura e uso dei titoli

Gli articoli 50-52 stabiliscono la documentazione richiedibile, la verifica dell’autenticità dei titoli, l’equivalenza del giuramento/dichiarazione solenne, il termine di un mese per il riscontro di ricezione, il termine di tre mesi per la decisione (prorogabile di un mese nei capi I e II) e l’uso del titolo professionale dello Stato ospitante o del titolo di formazione dello Stato d’origine, a seconda dei casi.

Conoscenze linguistiche e affiliazione assicurativa

L’articolo 53 richiede le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato ospitante; l’articolo 54 disciplina l’uso del titolo di studio dello Stato d’origine; l’articolo 55 esonera medici e dentisti, in caso di esercizio in altro Stato membro, da taluni tirocini o periodi di esperienza richiesti per l’adesione a regimi di assicurazione malattia.

Cooperazione amministrativa, punti di contatto e comitato

L’articolo 56 impone cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri, inclusi dati disciplinari e penali, e la designazione delle autorità competenti entro il 20 ottobre 2007; l’articolo 57 impone la designazione di un punto di contatto entro la stessa data. L’articolo 58 istituisce il comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali; l’articolo 59 prevede la consultazione degli esperti dei gruppi professionali.

Relazioni, clausola di deroga, abrogazione e recepimento

L’articolo 60 prevede relazioni biennali degli Stati membri e quinquennali della Commissione a partire dal 20 ottobre 2007. L’articolo 61 consente deroghe temporanee in caso di forti difficoltà applicative. L’articolo 62 abroga, dal 20 ottobre 2007, le principali direttive settoriali e generali precedenti. L’articolo 63 impone il recepimento entro il 20 ottobre 2007; l’articolo 64 stabilisce l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione; l’articolo 65 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibera prestazione di servizilibertà di stabilimentoprofessioni regolamentatecooperazione amministrativa

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