Direttiva 2005/40
Direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/40/CE modifica la direttiva 77/541/CEE per rafforzare la sicurezza stradale, imponendo l’installazione di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta su un numero più ampio di veicoli. Introduce al tempo stesso deroghe per alcuni sistemi destinati alle persone con disabilità e chiarisce il regime per i veicoli adibiti al trasporto passeggeri. Prevede inoltre scadenze progressive per impedire agli Stati membri di rilasciare omologazioni o consentire immatricolazione e commercializzazione di veicoli non conformi. Il termine generale di recepimento è fissato al 20 aprile 2006.
Modifica la direttiva 77/541/CEE estendendo e precisando gli obblighi di installazione di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta su determinate categorie di veicoli a motore, con deroghe per persone con disabilità e per specifici veicoli per trasporto passeggeri.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono adeguare la disciplina nazionale relativa all’omologazione, all’immatricolazione, alla vendita e all’entrata in funzione di nuovi veicoli ai fini dell’installazione di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta. Il contenuto materiale incide soprattutto sui veicoli delle categorie M1, M2, M3 e N, con particolare riferimento ai veicoli M2 e M3 suddivisi nelle classi della direttiva 2001/85/CE. Sono previste esclusioni/deroghe per i sedili utilizzabili solo a veicolo fermo e per i sistemi di ritenuta destinati a disabili o a soddisfare i requisiti dell’allegato VII della direttiva 2001/85/CE.
Direttiva 2005/40/CE: modifica della disciplina sulle cinture di sicurezza e sui sistemi di ritenuta dei veicoli a motore
La direttiva interviene sulla direttiva 77/541/CEE con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, estendendo l’obbligo di installazione di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta a varie categorie di veicoli e chiarendo il regime tecnico-amministrativo applicabile. Il legislatore unionale richiama espressamente l’efficacia preventiva di tali dispositivi nel ridurre morti e lesioni, nonché la necessità di un intervento armonizzato a livello comunitario ai sensi dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Obiettivi e contesto
La direttiva si colloca nel quadro dell’armonizzazione del settore dell’omologazione dei veicoli e mira a rendere più uniforme nell’Unione l’adozione di dispositivi di sicurezza passive. I considerando evidenziano che:
- l’uso di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta riduce sensibilmente il numero di decessi e la gravità delle lesioni;
- sarebbe socialmente vantaggioso che tutti i veicoli fossero muniti di cinture di sicurezza;
- occorre distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli;
- la disciplina deve tener conto dell’evoluzione tecnica già realizzata in diversi Stati membri e delle esigenze specifiche delle persone a mobilità ridotta.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva non introduce un regime autonomo, ma modifica la direttiva 77/541/CEE. Per effetto di tali modifiche, gli obblighi riguardano:
- gli Stati membri, cui spetta il recepimento e l’applicazione delle nuove regole;
- i veicoli delle categorie M1, M2, M3 e N;
- in particolare, i veicoli M2 e M3 suddivisi nelle classi definite dalla direttiva 2001/85/CE.
Sono previsti limiti ed esclusioni rilevanti:
- i sedili utilizzabili solo a veicolo fermo restano esclusi dall’obbligo di cui al punto 3.1.1 dell’allegato I;
- gli Stati membri possono autorizzare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta diversi da quelli della direttiva se destinati a disabili;
- possono anche esentare i sistemi di ritenuta destinati a soddisfare l’allegato VII della direttiva 2001/85/CE;
- per tali dispositivi dedicati ai disabili non si applica l’allegato I, punto 3.2.1, della direttiva 77/541/CEE.
Nuove regole tecniche sugli equipaggiamenti di sicurezza
Il nucleo della modifica consiste nell’aggiornamento dell’allegato I della direttiva 77/541/CEE. Il nuovo punto 3.1.1 stabilisce che, salvo i sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli:
- M1;
- M2 della classe III o B;
- M3 della classe III o B;
- N devono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta conformi alla direttiva.
La direttiva consente inoltre che i veicoli delle classi I, II o A appartenenti alle categorie M2 o M3 possano essere muniti di tali dispositivi, purché conformi ai requisiti della direttiva.
Disposizioni specifiche per persone con disabilità
L’articolo 2 introduce un obbligo di riesame in capo alla Commissione: entro il 20 aprile 2008 deve essere esaminata l’adozione di procedure specifiche per armonizzare le regole relative alle cinture di sicurezza destinate ai disabili. Il riesame deve basarsi sulle norme internazionali esistenti e sul diritto nazionale, con l’obiettivo di assicurare un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla direttiva. Se necessario, la Commissione deve presentare un progetto di misure; eventuali modifiche devono essere adottate secondo la procedura dell’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Effetti sull’omologazione, sull’immatricolazione e sulla commercializzazione
L’articolo 3 introduce un meccanismo di applicazione graduale, con date certe che vincolano gli Stati membri:
- dal 20 aprile 2006, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale a un tipo di veicolo, né vietare immatricolazione, vendita o entrata in funzione di nuovi veicoli, per motivi legati all’installazione di dispositivi conformi alla direttiva modificata;
- dal 20 ottobre 2006, per un nuovo tipo di veicolo non conforme, gli Stati membri non possono più rilasciare l’omologazione CE e devono rifiutare l’omologazione nazionale;
- dal 20 ottobre 2007, per i nuovi veicoli non conformi, i certificati di idoneità sono considerati non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e deve essere rifiutata l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione, salvo che trovi applicazione l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva.
Recepimento e applicazione negli ordinamenti nazionali
La direttiva impone agli Stati membri un termine di trasposizione al 20 aprile 2006. Le misure nazionali di recepimento devono essere applicate dal 21 aprile 2006. Gli Stati membri devono inoltre:
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni di recepimento, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, che devono assicurare il risultato imposto dalla direttiva mediante le proprie misure legislative, regolamentari e amministrative.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 77/541/CEE e nuove deroghe
È inserito l’articolo 2 bis nella direttiva 77/541/CEE. Gli Stati membri possono consentire l’installazione di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta diversi da quelli previsti dalla direttiva, purché destinati a disabili. Possono inoltre esentare dall’applicazione della direttiva i sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell’allegato VII della direttiva 2001/85/CE. Per tali cinture e sistemi non si applicano le prescrizioni dell’allegato I, punto 3.2.1, della direttiva 77/541/CEE.
Classificazione dei veicoli M2 e M3
All’articolo 9 della direttiva 77/541/CEE è aggiunto un paragrafo secondo cui i veicoli delle categorie M2 e M3 sono suddivisi in classi definite nella sezione 2 dell’allegato I della direttiva 2001/85/CE.
Obblighi di montaggio sui sedili dei veicoli
L’allegato I, punto 3.1.1, è sostituito. Salvo i sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli delle categorie M1, M2 (classe III o B), M3 (classe III o B) e N devono essere muniti di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta conformi alla direttiva. I veicoli delle classi I, II o A delle categorie M2 o M3 possono essere muniti di tali dispositivi, purché conformi ai requisiti della direttiva.
Misure future per i dispositivi destinati ai disabili
Entro il 20 aprile 2008 la Commissione deve esaminare procedure specifiche per armonizzare le disposizioni relative alle cinture di sicurezza destinate ai disabili, sulla base delle norme internazionali esistenti e del diritto nazionale, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello della direttiva. Se opportuno, la Commissione presenta un progetto di misure; le modifiche sono adottate ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Applicazione progressiva e divieti per gli Stati membri
Dal 20 aprile 2006, per motivi legati all’installazione di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta conformi alla direttiva modificata, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale a un tipo di veicolo né vietare immatricolazione, vendita o entrata in funzione di nuovi veicoli. Dal 20 ottobre 2006, per i nuovi tipi di veicolo non conformi, non può più essere rilasciata l’omologazione CE e deve essere rifiutata l’omologazione nazionale. Dal 20 ottobre 2007, per i veicoli nuovi non conformi, i certificati di idoneità sono considerati non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e deve essere rifiutata l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione, salvo applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro il 20 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 21 aprile 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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