Direttiva 2005/44
Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro armonizzato per i servizi d’informazione fluviale sulle vie navigabili interne dell’Unione, con l’obiettivo di aumentare sicurezza, efficienza, protezione e sostenibilità ambientale della navigazione. Essa impone agli Stati membri interessati di introdurre RIS e di assicurare la fornitura di dati, carte nautiche elettroniche, avvisi ai comandanti e sistemi di segnalazione e tracciamento, secondo specifiche tecniche definite dalla Commissione. La disciplina prevede anche regole su approvazione del tipo delle apparecchiature, designazione delle autorità competenti, tutela dei dati personali e sicurezza dei sistemi, nonché un termine di recepimento e una tempistica differita per l’adempimento degli obblighi tecnici in funzione dell’adozione delle specifiche.
Direttiva sui servizi armonizzati di informazione fluviale (RIS) per la navigazione interna, finalizzata a migliorare sicurezza, efficienza, protezione e compatibilità ambientale del trasporto sulle vie navigabili interne dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione e al funzionamento dei RIS sulle vie navigabili interne degli Stati membri di classe IV e superiore, quando tali vie siano collegate, tramite una via navigabile di classe IV o superiore, a una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro; si applica anche ai porti situati su tali vie navigabili ai sensi della decisione n. 1346/2001/CE. Gli Stati membri possono estendere volontariamente l’applicazione della direttiva ad altre vie navigabili interne e ad altri porti interni non ricompresi nel campo di applicazione obbligatorio. Per le vie navigabili nazionali non collegate alla rete di un altro Stato membro, l’istituzione dei requisiti e delle specifiche tecniche non è obbligatoria, ma è raccomandata l’adozione di RIS conformi alla direttiva e interoperabili con sistemi esistenti.
Servizi armonizzati di informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne
La direttiva istituisce un quadro comune dell’Unione per i servizi d’informazione fluviale, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, efficienza, protezione e compatibilità ambientale della navigazione interna e di favorire l’interoperabilità con altri modi di trasporto. Il legislatore europeo richiama espressamente l’esigenza di fondare i requisiti tecnici su lavori e standard elaborati da organismi internazionali competenti, in particolare AIPCN, CCNR e UNECE.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva mira a introdurre e sviluppare servizi armonizzati, aperti e interoperabili, basati su norme e specifiche tecniche comuni. La logica è quella di un’armonizzazione di risultato: gli Stati membri devono conseguire l’adozione e il funzionamento dei RIS nelle vie navigabili ricadenti nel campo di applicazione, mentre la Commissione definisce, con il supporto del comitato, gli orientamenti e le specifiche tecniche necessari.
Ambito di applicazione
Il campo di applicazione obbligatorio riguarda le vie navigabili interne di classe IV e superiore collegate, mediante una via di classe IV o superiore, a una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro, nonché i porti situati su tali vie navigabili. La classificazione di riferimento è quella della risoluzione UNECE n. 30 del 12 novembre 1992.
La direttiva consente inoltre agli Stati membri di estendere volontariamente l’applicazione a ulteriori vie navigabili interne e porti interni non inclusi nell’ambito obbligatorio. Per le vie nazionali non collegate alla rete di un altro Stato membro, l’adozione dei requisiti e delle specifiche tecniche non è imposta, anche se è espressamente raccomandata.
Definizioni rilevanti
Ai fini della direttiva, i RIS sono servizi d’informazione armonizzati a supporto della gestione del traffico e dei trasporti nella navigazione interna, comprensivi, ove tecnicamente fattibile, delle interfacce con altri modi di trasporto. Il testo precisa che i RIS non riguardano le attività commerciali interne tra compagnie, pur potendo interfacciarsi con esse.
Sono inoltre definiti:
- informazioni sui canali, di natura geografica, idrologica e amministrativa;
- informazioni tattiche sul traffico, con effetto immediato sulle decisioni di navigazione;
- informazioni strategiche sul traffico, utili alle decisioni di medio-lungo periodo;
- applicazione RIS, centro RIS, utenti RIS;
- interoperabilità, intesa come armonizzazione di servizi, contenuti, formato e frequenza dello scambio dati.
Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per introdurre i RIS nelle vie navigabili incluse nel campo di applicazione. In particolare, devono:
- fornire agli utenti tutti i dati pertinenti sulla navigazione e sulla pianificazione del viaggio, almeno in formato elettronico accessibile;
- assicurare carte nautiche elettroniche adeguate per le vie navigabili di classe Va e superiore;
- consentire, quando richiesto dalla normativa nazionale o internazionale, la ricezione di segnalazioni elettroniche dei dati richiesti alle navi;
- trasmettere, nei trasporti transfrontalieri, le informazioni alle autorità competenti del paese confinante prima dell’arrivo della nave alla frontiera;
- garantire avvisi ai comandanti in forma normalizzata, codificata e scaricabile, contenenti almeno le informazioni necessarie per la sicurezza della navigazione;
- istituire centri RIS in funzione delle esigenze regionali.
La direttiva richiede inoltre che lo sviluppo dei RIS sia efficace, espandibile e interoperabile, con capacità di interazione con altre applicazioni RIS e, ove possibile, con i sistemi informativi di altri modi di trasporto. È prevista anche una funzione di interfaccia con i sistemi di gestione dei trasporti e con attività commerciali.
Ruolo della Commissione e specifiche tecniche
La Commissione definisce gli orientamenti tecnici RIS e le specifiche tecniche per i seguenti ambiti:
- ECDIS interno;
- sistema elettronico di segnalazione navale;
- avvisi ai comandanti;
- sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi;
- compatibilità delle apparecchiature necessarie all’uso dei RIS.
Le scadenze fissate sono precise:
- orientamenti RIS: entro il 20 giugno 2006;
- specifiche per ECDIS interno, segnalazione navale elettronica e avvisi ai comandanti: entro il 20 ottobre 2006;
- specifiche per localizzazione e monitoraggio delle navi: entro il 20 dicembre 2006.
Gli orientamenti e le specifiche devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Contenuti tecnici principali degli allegati
L’allegato I indica i requisiti minimi in materia di dati da fornire, tra cui:
- assi idroviari e loro lunghezza;
- limitazioni per navi e convogli in termini di lunghezza, larghezza, pescaggio e tirante d’aria;
- orari di servizio di chiuse, ponti e altre strutture che possano ostacolare il traffico;
- localizzazione di porti e impianti di trasbordo;
- dati di riferimento relativi al livello dell’acqua utili per la navigazione.
L’allegato II stabilisce i principi tecnici per la futura elaborazione degli orientamenti e delle specifiche, con particolare attenzione a:
- architettura e organizzazione dei RIS;
- compatibilità tra ECDIS interno e ECDIS marittimo;
- requisiti di affidabilità, disponibilità e robustezza delle apparecchiature;
- integrazione di dati aggiuntivi senza compromettere la sicurezza della navigazione;
- uso di messaggi normalizzati e codifiche internazionalmente riconosciute per la segnalazione elettronica;
- struttura normalizzata degli avvisi ai comandanti, con possibilità di traduzione automatica;
- differenziazione dei requisiti tra informazioni tattiche e strategiche nel monitoraggio delle navi;
- compatibilità dei formati con il sistema SAI marittimo.
Approvazione del tipo, autorità competenti e interoperabilità
Quando la sicurezza della navigazione e le specifiche tecniche lo richiedano, la conformità delle apparecchiature terminali, di rete e software deve essere attestata da approvazione del tipo prima della messa in servizio. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli organismi nazionali responsabili di tali approvazioni e riconoscere quelle rilasciate dagli altri Stati membri.
Gli Stati membri devono anche designare le autorità competenti per le applicazioni RIS e per lo scambio internazionale di dati, con notifica alla Commissione. La Commissione è incaricata di verificare l’interoperabilità, l’affidabilità e la sicurezza dei RIS.
Privacy, sicurezza e riutilizzo dei dati
La direttiva impone che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati, in particolare della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE. Gli Stati membri devono inoltre adottare e mantenere misure di sicurezza per proteggere messaggi e archivi RIS da accessi non autorizzati, modifiche e perdite.
Si applica anche la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
Recepimento e tempistica di attuazione
Il termine generale di recepimento è fissato al 20 ottobre 2007 per gli Stati membri sul cui territorio si trovino vie navigabili interne rientranti nell’ambito di applicazione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Gli obblighi sostanziali dell’articolo 4 devono essere adempiuti entro trenta mesi dall’entrata in vigore dei pertinenti orientamenti e specifiche tecniche. Poiché tali orientamenti e specifiche entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, la direttiva costruisce un recepimento a due livelli: prima la trasposizione formale, poi l’attuazione tecnica secondo gli standard adottati dalla Commissione.
È prevista una possibile proroga, su richiesta dello Stato membro e con decisione della Commissione, per vie navigabili a bassa intensità di traffico o nei casi in cui i costi sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. La proroga può essere rinnovata.
Entrata in vigore, destinatari e obblighi di follow-up
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri con vie navigabili rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 2.
La Commissione deve controllare l’istituzione dei RIS nella Comunità e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 ottobre 2008. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate in materia e prestarsi assistenza reciproca, ove necessario.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le norme per l’introduzione e l’uso di RIS armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, per accrescerne sicurezza, protezione, efficacia e compatibilità ambientale e per facilitarne l’interfacciamento con altri modi di trasporto. La direttiva crea inoltre un quadro per l’ulteriore sviluppo di esigenze, specifiche e condizioni tecniche necessarie a garantire RIS armonizzati, interoperabili e aperti, affidando alla Commissione, con l’assistenza del comitato, la relativa definizione e aggiornamento.
Campo di applicazione
L’articolo 2 delimita l’ambito alle vie navigabili interne di classe IV e superiore collegate a una via navigabile di classe IV o superiore di un altro Stato membro, nonché ai porti su tali vie. È prevista la facoltà per gli Stati membri di applicare la direttiva anche ad altre vie navigabili interne e porti interni non inclusi nel campo obbligatorio.
Definizioni essenziali
L’articolo 3 definisce i RIS come servizi d’informazione armonizzati a supporto della gestione del traffico e dei trasporti nella navigazione interna, comprensivi, ove tecnicamente fattibile, delle interfacce con altri modi di trasporto. Sono definiti inoltre, tra gli altri, informazioni sui canali, informazioni tattiche e strategiche sul traffico, applicazione RIS, centro RIS, utenti RIS e interoperabilità.
Obblighi degli Stati membri per l’istituzione dei RIS
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per introdurre i RIS nelle vie navigabili rientranti nel campo di applicazione. Gli Stati membri devono fornire agli utenti tutti i dati pertinenti in formato almeno elettronico accessibile, assicurare carte nautiche elettroniche adeguate per le vie di classe Va e superiore, autorizzare la ricezione di segnalazioni elettroniche quando la normativa richiede un sistema di segnalazione, e garantire avvisi ai comandanti in forma normalizzata, codificata e scaricabile. Devono inoltre istituire centri RIS, incoraggiare l’uso dei servizi e consentire alla Commissione controlli su interoperabilità, affidabilità e sicurezza.
Orientamenti e specifiche tecniche
L’articolo 5 attribuisce alla Commissione la definizione degli orientamenti tecnici RIS e delle specifiche tecniche, in particolare per ECDIS interno, segnalazione navale elettronica, avvisi ai comandanti, localizzazione e monitoraggio delle navi, e compatibilità delle apparecchiature. Sono fissate scadenze per la loro adozione: orientamenti RIS entro il 20 giugno 2006; specifiche per ECDIS interno, segnalazione navale elettronica e avvisi ai comandanti entro il 20 ottobre 2006; specifiche per localizzazione e monitoraggio entro il 20 dicembre 2006. Gli orientamenti e le specifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Posizionamento satellitare
L’articolo 6 raccomanda che i RIS che richiedono un posizionamento esatto utilizzino tecnologie di posizionamento satellitare, ove possibile interoperabili e integrabili con altri sistemi pertinenti.
Approvazione del tipo e riconoscimento reciproco
L’articolo 7 prevede che, quando la sicurezza della navigazione e le specifiche tecniche lo richiedano, la conformità delle apparecchiature dei terminali e delle reti RIS e delle applicazioni software sia attestata da un’approvazione del tipo prima della loro messa in servizio. Gli Stati membri notificano gli organismi nazionali competenti e riconoscono le approvazioni del tipo rilasciate dagli organismi degli altri Stati membri.
Autorità competenti e cooperazione
L’articolo 8 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti per le applicazioni RIS e per lo scambio internazionale di dati, con obbligo di notifica alla Commissione. L’articolo 12 prevede inoltre assistenza reciproca tra Stati membri, ove necessario.
Privacy, sicurezza e riutilizzo delle informazioni
L’articolo 9 richiede che il trattamento dei dati personali necessario al funzionamento dei RIS avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE. Gli Stati membri devono inoltre mettere in atto e mantenere misure di sicurezza per proteggere messaggi e archivi RIS da accessi non autorizzati, modifiche o perdite. Si applica anche la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
Modifica degli allegati e procedura di comitato
L’articolo 10 consente di modificare gli allegati I e II alla luce dell’esperienza applicativa e del progresso tecnico secondo la procedura di comitato dell’articolo 11. Quest’ultimo disciplina l’assistenza di un comitato già istituito dalla direttiva 91/672/CEE e rinvia alle procedure della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Recepimento
L’articolo 12, paragrafo 1, impone agli Stati membri interessati di recepire la direttiva entro il 20 ottobre 2007 e di informarne la Commissione, con obbligo di richiamo espresso alla direttiva nei provvedimenti nazionali. Il paragrafo 2 stabilisce che gli obblighi sostanziali dell’articolo 4 devono essere attuati entro trenta mesi dall’entrata in vigore dei pertinenti orientamenti e specifiche tecniche dell’articolo 5, i quali entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il paragrafo 3 consente una proroga, su richiesta dello Stato membro e con decisione della Commissione, per vie navigabili a bassa intensità di traffico o quando i costi siano sproporzionati rispetto ai benefici; la proroga è rinnovabile. La Commissione deve inoltre riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 ottobre 2008.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 individua come destinatari gli Stati membri sul cui territorio si trovano vie navigabili interne rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2.
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