Direttiva 2005/45
Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce un regime autonomo di riconoscimento reciproco, nell’Unione, dei certificati marittimi rilasciati dagli Stati membri, sostituendo il rinvio ai sistemi generali di riconoscimento delle qualifiche professionali. Mira a facilitare la mobilità dei marittimi, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti STCW, delle competenze linguistiche e della prevenzione delle frodi. Modifica inoltre la direttiva 2001/25/CE rafforzando controlli, scambio di informazioni e monitoraggio dell’attuazione.
Riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e adeguamento della direttiva 2001/25/CE in materia di certificazione, competenze linguistiche e prevenzione delle frodi.
Ambito di applicazione
Si applica ai marittimi cittadini di uno Stato membro e ai cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, purché la formazione e la certificazione siano almeno conformi ai requisiti dell’allegato I della direttiva 2001/25/CE. Riguarda il riconoscimento, da parte dello Stato membro ospitante, dei certificati adeguati e degli altri certificati rilasciati in conformità alla direttiva 2001/25/CE, con particolare riferimento alle funzioni a bordo, ai viaggi costieri e alle mansioni di livello manageriale. Non disciplina le condizioni di accesso al lavoro in quanto tale, ma solo il riconoscimento dei titoli professionali.
Riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati alla gente di mare
La direttiva 2005/45/CE interviene nel quadro della politica comune dei trasporti marittimi per agevolare la mobilità professionale dei marittimi nell’Unione, in un contesto di crescente carenza di personale e di forte internazionalizzazione del settore. Il legislatore europeo richiama la convenzione STCW e la direttiva 2001/25/CE, che già stabilivano requisiti minimi di formazione e certificazione, ma rileva che il riconoscimento reciproco era ancora mediato dalle direttive generali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Finalità e logica dell’intervento
L’obiettivo principale è sostituire quel sistema generale con un regime specifico per il settore marittimo, fondato sul riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro dei certificati rilasciati dagli altri Stati membri. La direttiva intende favorire la libera circolazione dei marittimi senza abbassare il livello di sicurezza, preservando il rispetto dei requisiti STCW, delle competenze linguistiche e delle misure antifrode.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai marittimi cittadini di uno Stato membro e ai cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro. Il riconoscimento riguarda i certificati conformi alla direttiva 2001/25/CE e il relativo ambito funzionale: qualifiche, funzioni e livelli di competenza indicati nel titolo. La direttiva precisa espressamente che non disciplina le condizioni di accesso al lavoro, ma solo il riconoscimento dei titoli professionali.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia in larga parte alla direttiva 2001/25/CE per la nozione di certificato, certificato adeguato e convalida. Viene inoltre definito lo "Stato membro ospitante" come lo Stato nel quale il marittimo chiede il riconoscimento del proprio certificato, mentre la convenzione STCW e il codice STCW costituiscono i riferimenti tecnici per i requisiti formativi e di guardia. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è chiamata a svolgere un ruolo di supporto nel controllo dell’attuazione.
Obbligo di riconoscimento reciproco e convalida
L’articolo 3 impone agli Stati membri il riconoscimento dei certificati adeguati e degli altri certificati rilasciati da un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2001/25/CE. Per i certificati adeguati, il riconoscimento è limitato alle qualifiche, alle funzioni e ai livelli di competenza espressamente indicati nel documento e deve essere attestato mediante convalida dell’autorità competente dello Stato ospitante.
Gli Stati membri devono inoltre garantire un rimedio contro il rifiuto di convalidare un certificato valido o contro l’assenza di risposta. La direttiva lascia alla legislazione e alle procedure nazionali la disciplina concreta del ricorso, ma impone il risultato: un controllo effettivo sull’operato dell’autorità competente.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Pur affermando un principio di riconoscimento reciproco, la direttiva non elimina ogni spazio nazionale. In particolare, lo Stato membro ospitante può imporre ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza per i viaggi costieri nei casi richiamati dall’articolo 7 della direttiva 2001/25/CE, nonché per i certificati alternativi rilasciati in base all’allegato I, regola VII/1, della stessa direttiva.
Inoltre, per le mansioni di livello manageriale, lo Stato membro ospitante deve verificare che il marittimo possieda un’appropriata conoscenza della legislazione marittima nazionale relativa alle funzioni da svolgere. Si tratta di un obbligo di risultato, ma con discrezionalità sul modo in cui dimostrare e accertare tale conoscenza.
Modifiche alla direttiva 2001/25/CE
La direttiva modifica la disciplina di base in tre direzioni principali. Anzitutto ridefinisce il concetto di "certificato" come qualsiasi documento valido, a prescindere dalla denominazione, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro o con la sua autorizzazione conformemente all’articolo 5 e all’allegato I della direttiva 2001/25/CE.
Prevenzione delle frodi e cooperazione amministrativa
Viene inserito l’articolo 7 bis nella direttiva 2001/25/CE, dedicato alla prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali. Gli Stati membri devono adottare e far applicare misure adeguate per prevenire frodi nella procedura di certificazione e nei certificati rilasciati e convalidati dalle autorità competenti. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri devono designare autorità nazionali competenti per individuare e contrastare tali pratiche e devono scambiare informazioni con le autorità degli altri Stati membri e dei paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi. L’informazione deve essere immediata nei confronti degli altri Stati membri, della Commissione e, se esiste un accordo ai sensi della regola I/10, paragrafo 1.2, della STCW, anche del paese terzo interessato. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità di un altro Stato membro devono confermare o negare per iscritto l’autenticità dei certificati, delle convalide o di altri titoli di formazione da esse rilasciati.
Competenze linguistiche
Tra gli standard tecnici imposti agli Stati membri rientra anche l’obbligo di assicurare che i marittimi possiedano adeguate competenze linguistiche, conformi alle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW. Tale requisito è funzionale allo svolgimento delle specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante e risponde all’esigenza di garantire una comunicazione efficace a bordo.
Controllo dell’adempimento e relazione della Commissione
Per rafforzare l’effettività del sistema, la Commissione deve verificare regolarmente e almeno ogni cinque anni, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri rispettino le norme minime della direttiva. Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione basata sulle informazioni raccolte, analizzando lo stato di adempimento e proponendo, se necessario, misure supplementari.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi procedurali
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 ottobre 2007 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, il testo delle disposizioni nazionali adottate deve essere comunicato alla Commissione.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. In definitiva, il testo impone un risultato preciso: il pieno riconoscimento reciproco dei certificati marittimi conformi alla disciplina comune, con controlli, garanzie procedurali e misure antifrode a presidio della sicurezza marittima e della tutela dell’ambiente.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 1 delimita il campo ai marittimi cittadini dell’Unione e ai cittadini di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "marittimo", "certificato", "certificato adeguato", "convalida", "riconoscimento", "Stato membro ospitante", convenzione STCW, codice STCW e Agenzia europea per la sicurezza marittima.
Obbligo di riconoscimento reciproco
L’articolo 3, paragrafo 1, impone a ciascuno Stato membro di riconoscere i certificati adeguati o altri certificati rilasciati da un altro Stato membro in conformità alla direttiva 2001/25/CE. Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, funzioni e livelli di competenza indicati nel certificato e deve essere accompagnato da una convalida. È previsto il diritto di ricorso contro il rifiuto di convalidare un certificato valido o contro il silenzio dell’autorità, secondo il diritto nazionale.
Limiti aggiuntivi e conoscenza della normativa marittima nazionale
L’articolo 3, paragrafo 4, consente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di imporre ulteriori limitazioni per i viaggi costieri, nei casi richiamati dall’articolo 7 della direttiva 2001/25/CE, o per certificati alternativi rilasciati ai sensi dell’allegato I, regola VII/1, della medesima direttiva. Il paragrafo 5 richiede che, per le mansioni a livello manageriale, i marittimi che chiedono il riconoscimento conoscano adeguatamente la legislazione marittima dello Stato membro ospitante relativa alle mansioni autorizzate.
Modifiche alla direttiva 2001/25/CE e definizione di certificato
L’articolo 4 sostituisce l’articolo 4 della direttiva 2001/25/CE, chiarendo che il certificato è qualsiasi documento valido, comunque denominato, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro o con la sua autorizzazione in conformità all’articolo 5 e ai requisiti dell’allegato I.
Prevenzione delle frodi e scambio di informazioni
L’articolo 4 inserisce l’articolo 7 bis nella direttiva 2001/25/CE: gli Stati membri devono adottare misure adeguate per prevenire frodi e altre prassi illegali nella procedura di certificazione, assicurando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Devono designare autorità nazionali competenti, scambiare informazioni con altri Stati membri e paesi terzi e informarne immediatamente gli altri Stati membri, la Commissione e, se del caso, i paesi terzi con cui esistono accordi conformi alla regola I/10, paragrafo 1.2, STCW. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità di un altro Stato membro devono confermare o negare per iscritto l’autenticità dei certificati e delle convalide rilasciati.
Competenze linguistiche
Nell’allegato I della direttiva 2001/25/CE è inserito l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i marittimi possiedano le adeguate competenze linguistiche, come indicate nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie per svolgere le specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.
Controllo dell’adempimento e relazione della Commissione
L’articolo 4 inserisce gli articoli 21 bis e 21 ter nella direttiva 2001/25/CE: la Commissione, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, verifica regolarmente e almeno ogni cinque anni il rispetto delle norme minime. Entro il 20 ottobre 2010 deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sullo stato di adempimento e, se necessario, proposte di misure supplementari.
Recepimento e termine di trasposizione
L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 20 ottobre 2007 e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; il testo delle misure di recepimento deve inoltre essere comunicato alla Commissione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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