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Direttiva 2005/35

Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

Normativa europea32005L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza a livello UE la disciplina degli scarichi in mare di sostanze inquinanti da parte delle navi, recependo le regole internazionali della convenzione Marpol 73/78. Impone agli Stati membri di qualificare come violazioni gli scarichi effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave, e di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, penali o amministrative. La direttiva disciplina inoltre controlli, cooperazione tra Stati membri, ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima e obblighi di informazione alla Commissione.

Prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e introduzione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per gli scarichi illeciti di sostanze inquinanti in mare.

Ambito di applicazione

Si applica, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati da navi nelle acque interne, nei porti, nelle acque territoriali, negli stretti soggetti a passaggio di transito, nella zona economica esclusiva o zona equivalente e in alto mare, quando ricorrono i presupposti indicati dalla direttiva. Si applica a tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, con esclusione delle navi militari da guerra, ausiliarie e di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi statali non commerciali.

Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

La direttiva si inserisce nella politica UE di sicurezza marittima e di protezione dell’ambiente marino, con l’obiettivo di contrastare gli scarichi illeciti di sostanze inquinanti effettuati dalle navi. Il legislatore europeo evidenzia l’esigenza di armonizzare l’attuazione della convenzione Marpol 73/78 nei diversi Stati membri e di colmare le divergenze nazionali in materia di sanzioni, controllo e responsabilità.

Obiettivi e logica dell’intervento

La direttiva mira a recepire nel diritto comunitario le norme internazionali sulla prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle navi e a garantire che i responsabili siano soggetti a sanzioni adeguate. Il testo sottolinea che le misure dissuasive sono essenziali per creare un nesso effettivo tra condotta illecita e responsabilità, e che le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. È espressamente lasciata agli Stati membri la facoltà di adottare misure più rigorose, purché conformi al diritto internazionale.

Definizioni rilevanti

Ai fini della direttiva, la Marpol 73/78 è richiamata nella sua versione aggiornata. Le sostanze inquinanti comprendono gli idrocarburi dell’allegato I e le sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa dell’allegato II della convenzione. Per "scarico" si intende ogni rigetto comunque proveniente da una nave ai sensi dell’articolo 2 della Marpol. La nozione di nave è molto ampia e comprende ogni imbarcazione marittima operante nell’ambiente marino, inclusi aliscafi, veicoli su cuscino d’aria, sommergibili e natanti.

Campo di applicazione

La direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti effettuati nelle acque interne, compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti soggetti a transito internazionale, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente e in alto mare, sempre nel rispetto del diritto internazionale. L’ambito soggettivo copre tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, con esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie e delle altre navi statali impiegate esclusivamente per servizi pubblici non commerciali.

Violazioni e soglia della condotta illecita

Gli Stati membri devono qualificare come violazioni gli scarichi effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1. La direttiva precisa che tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI, che completa il quadro normativo e disciplina ulteriori profili penali nelle circostanze previste da tale atto.

Deroghe ed eccezioni

Gli scarichi conformi alle condizioni previste dalle norme Marpol richiamate dalla direttiva non costituiscono violazione. In particolare, per alcune aree marittime e per determinate categorie di soggetti, l’articolo 5 esclude la violazione quando sono rispettate le condizioni tecniche e operative della convenzione. L’allegato riporta inoltre le principali eccezioni Marpol, tra cui gli scarichi necessari per la sicurezza della nave o per salvare vite umane, quelli conseguenti ad avaria, se adottate tutte le ragionevoli precauzioni, e gli scarichi autorizzati per contrastare un caso di inquinamento.

Controlli, ispezioni e cooperazione tra autorità

La direttiva attribuisce un ruolo centrale alle ispezioni in porto e alla cooperazione tra Stati membri. Se sorgono sospetti su una nave entrata volontariamente in porto o in un terminale off-shore, lo Stato membro deve assicurare un’ispezione adeguata secondo il diritto nazionale e tenendo conto degli orientamenti IMO. Se emergono indizi di violazione, devono essere informate le autorità competenti dello Stato interessato e dello Stato di bandiera.

Per le navi in transito, se il sospetto scarico riguarda acque territoriali, stretti, zona economica esclusiva o alto mare e la nave non approda nel porto dello Stato che detiene le informazioni, gli Stati membri devono cooperare oppure, se il successivo porto è in uno Stato terzo, informare quest’ultimo e invitarlo ad agire. In presenza di elementi di prova chiari e obiettivi di uno scarico che provochi o minacci un grave danno al litorale, agli interessi collegati o alle risorse marine, lo Stato membro deve sottoporre la questione alle autorità competenti, anche ai fini del fermo della nave, nel rispetto della parte XII, sezione 7, della Convenzione ONU sul diritto del mare.

Sanzioni

L’articolo 8 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le violazioni siano punite con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni possono avere natura penale o amministrativa. La direttiva richiede inoltre che esse si applichino a chiunque sia responsabile della violazione, con un’impostazione ampia che, in linea con i considerando, mira a coinvolgere tutti i soggetti che causano o contribuiscono a causare l’inquinamento.

Conformità al diritto internazionale

L’applicazione della direttiva deve avvenire senza discriminazioni formali o sostanziali contro le navi straniere e nel rispetto del diritto internazionale applicabile. Ogni provvedimento adottato deve essere notificato tempestivamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati.

Misure di accompagnamento e ruolo dell’EMSA

La direttiva non si limita al profilo sanzionatorio, ma richiede anche strumenti operativi di supporto. Stati membri e Commissione devono cooperare, in stretta collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, per predisporre sistemi informativi, definire prassi e orientamenti comuni, migliorare il monitoraggio e l’individuazione degli scarichi illeciti e rafforzare il controllo dell’applicazione. L’EMSA assiste gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche, anche attraverso monitoraggio e sorveglianza satellitari, e supporta la Commissione nell’attuazione della direttiva.

Studio di fattibilità e monitoraggio dell’attuazione

Entro la fine del 2006 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità su un corpo di guardia costiera europeo dedicato alla prevenzione e al contrasto dell’inquinamento, con indicazione di costi e benefici. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere ogni tre anni una relazione sull’applicazione della direttiva. Sulla base di tali relazioni, la Commissione presenta una relazione di sintesi e valuta se sia opportuno rivedere o estendere l’ambito di applicazione, oltre a descrivere l’evoluzione della giurisprudenza nazionale e la possibilità di creare una banca dati pubblica delle decisioni pertinenti.

Comitologia e attuazione

La Commissione è assistita dal COSS, comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi. La direttiva rinvia agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE e fissa a un mese il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della medesima decisione. Quanto al recepimento, gli Stati membri devono conformarsi entro il 1° marzo 2007 e informare immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

Allegato: richiamo sintetico alle norme Marpol

L’allegato riassume, ai fini di riferimento, le principali regole Marpol sugli scarichi di idrocarburi e di sostanze liquide nocive. Per gli idrocarburi, sono fissati divieti e condizioni differenziate a seconda del tipo di nave, della distanza dalla costa, della velocità, dell’uso di sistemi di filtraggio o di monitoraggio e dell’appartenenza a zone speciali. Per le sostanze liquide nocive, l’allegato distingue quattro categorie di rischio (A, B, C e D) e disciplina in modo dettagliato le condizioni di scarico, le approvazioni dello Stato di bandiera, le distanze minime dalla terra più vicina, le profondità minime, le concentrazioni residue ammesse e le eccezioni per sicurezza, avaria o operazioni di contrasto all’inquinamento.

Disposizioni principali

Finalità e margine di discrezionalità nazionale

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e a garantire sanzioni adeguate per i responsabili degli scarichi, al fine di aumentare la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente marino. È espressamente consentito agli Stati membri adottare misure più rigorose, purché conformi al diritto internazionale.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce la convenzione Marpol 73/78, le "sostanze inquinanti" (idrocarburi dell’allegato I e sostanze liquide nocive alla rinfusa dell’allegato II), lo "scarico" come ogni rigetto proveniente da una nave ai sensi della Marpol e la "nave" come qualunque imbarcazione marittima che operi nell’ambiente marino, inclusi aliscafi, veicoli a cuscino d’aria, sommergibili e natanti.

Campo di applicazione territoriale e soggettivo

L’articolo 3 estende la direttiva agli scarichi nelle acque interne e nei porti, nelle acque territoriali, negli stretti con regime di transito, nella zona economica esclusiva o equivalente e in alto mare. La disciplina si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, salvo le navi militari, ausiliarie e quelle statali impiegate esclusivamente per servizi non commerciali.

Qualificazione delle violazioni

L’articolo 4 impone agli Stati membri di considerare violazione lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quando effettuato intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. La disposizione si coordina con la decisione quadro 2005/667/GAI, che completa la direttiva e qualifica tali condotte come reati nelle circostanze previste da tale atto.

Deroghe e cause di esclusione

L’articolo 5 esclude la punibilità degli scarichi che rispettano le condizioni previste dalle norme richiamate della Marpol 73/78. Per le aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non costituiscono violazione, per proprietario, comandante ed equipaggio sotto la responsabilità di quest’ultimo, gli scarichi conformi alle norme Marpol indicate. L’allegato riproduce inoltre le eccezioni per sicurezza della nave, salvataggio di vite umane, avaria e scarichi autorizzati per la lotta contro un caso di inquinamento.

Controlli in porto e cooperazione tra Stati membri

Gli articoli 6 e 7 disciplinano ispezioni e misure di controllo. In presenza di irregolarità o sospetti, lo Stato membro deve far effettuare un’adeguata ispezione della nave che si trovi volontariamente in un porto o terminale off-shore; se emergono elementi di possibile violazione, devono essere informate le autorità competenti dello Stato membro e dello Stato di bandiera. Per le navi in transito, gli Stati membri cooperano tra loro o, se il successivo porto è in uno Stato terzo, informano tale porto e lo invitano ad adottare iniziative. Se vi sono prove chiare e obiettive di uno scarico che provochi o minacci un grave danno, lo Stato membro deve sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento, compreso il fermo della nave, nel rispetto della parte XII, sezione 7, della Convenzione ONU sul diritto del mare.

Sistema sanzionatorio

L’articolo 8 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni dell’articolo 4, che possono essere penali o amministrative. Le sanzioni devono applicarsi a chiunque sia responsabile della violazione, quindi non solo al comandante o all’armatore ma, in via generale, a tutti i soggetti responsabili secondo il diritto nazionale di recepimento.

Conformità al diritto internazionale e non discriminazione

L’articolo 9 prescrive che l’applicazione della direttiva avvenga senza discriminazioni formali o di fatto nei confronti delle navi straniere e nel rispetto del diritto internazionale applicabile, inclusa la parte XII, sezione 7, della Convenzione ONU sul diritto del mare. Gli Stati membri devono notificare tempestivamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati i provvedimenti adottati.

Misure di accompagnamento, cooperazione tecnica e ruolo dell’EMSA

L’articolo 10 prevede cooperazione tra Stati membri e Commissione, in stretta collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, per predisporre sistemi di informazione, sviluppare prassi e orientamenti comuni, monitorare e individuare gli scarichi illeciti, rintracciare le sostanze in mare e migliorare il controllo dell’applicazione. L’EMSA coopera nello sviluppo di soluzioni tecniche e assiste la Commissione, anche mediante visite negli Stati membri.

Studio di fattibilità su un corpo di guardia costiera europeo

L’articolo 11 obbliga la Commissione a presentare, prima della fine del 2006, uno studio di fattibilità su un corpo di guardia costiera europeo incaricato di prevenire e affrontare l’inquinamento, con indicazione di costi e benefici.

Obblighi di reporting

L’articolo 12 impone agli Stati membri di trasmettere ogni tre anni una relazione sull’applicazione della direttiva; la Commissione, sulla base di tali relazioni, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione deve valutare anche l’eventuale revisione o estensione dell’ambito di applicazione, l’evoluzione della giurisprudenza nazionale e la possibilità di creare una banca dati pubblica della giurisprudenza pertinente.

Comitologia e atti di esecuzione

L’articolo 13 attribuisce assistenza alla Commissione da parte del comitato COSS; si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di un mese ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6. L’articolo 15 consente al COSS, secondo la procedura dell’articolo 13 e conformemente al regolamento (CE) n. 2099/2002, di escludere gli emendamenti alla Marpol 73/78 dal campo di applicazione della direttiva.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 16 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° marzo 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 17 dispone che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 18 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporti marittimisicurezza marittimasanzionidiritto internazionale del mare

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