Direttiva 2005/39
Direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 74/408/CEE per rafforzare la sicurezza dei sedili, degli ancoraggi e dei poggiatesta dei veicoli a motore. Introduce una definizione più precisa delle tipologie di sedile, vieta in linea generale i sedili orientati lateralmente per alcune categorie di veicoli e prevede limitate deroghe temporanee. Stabilisce inoltre scadenze vincolanti per l'applicazione delle nuove prescrizioni in sede di omologazione e di immatricolazione dei nuovi veicoli.
Modifica della direttiva 74/408/CEE per rafforzare i requisiti di sicurezza relativi a sedili, ancoraggi e poggiatesta dei veicoli a motore, con divieti e deroghe per i sedili orientati lateralmente.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore disciplinati dalla direttiva 74/408/CEE, in particolare alle categorie M1, M2 e M3, nonché alle categorie N1, N2 e N3 per taluni requisiti sugli ancoraggi e sui sedili. La direttiva distingue inoltre tra le classi dei veicoli M2 e M3 richiamate dalla direttiva 2001/85/CE, e introduce esclusioni specifiche per i sedili orientati contro il senso di marcia. Restano escluse dal divieto generale di sedili orientati lateralmente le ambulanze e i veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 70/156/CEE; una deroga temporanea è prevista per alcuni veicoli M3 di classe III o B con massa massima tecnicamente ammessa superiore a 10 t.
Direttiva 2005/39/CE: sicurezza dei sedili, degli ancoraggi e dei poggiatesta dei veicoli a motore
La direttiva interviene sulla direttiva 74/408/CEE per elevare il livello di sicurezza passiva dei veicoli a motore, in coerenza con l'obiettivo generale di riduzione degli incidenti e della gravità delle lesioni. Il legislatore unionale richiama il principio di sussidiarietà, ritenendo necessaria un'azione a livello comunitario per assicurare un quadro tecnico uniforme.
Finalità e contesto
La disciplina nasce dall'evidenza, richiamata nei considerando, che l'uso di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta riduce in modo significativo decessi e lesioni, anche in caso di ribaltamento. Si evidenzia inoltre che l'installazione di cinture su tutte le categorie di veicoli costituisce un progresso rilevante per la sicurezza stradale, ma che occorre distinguere tra autobus pubblici e altri veicoli.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica la direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore. Le nuove regole interessano in particolare le categorie M1, M2 e M3, nonché N1, N2 e N3 per alcuni requisiti tecnici, e precisano la distinzione tra le classi dei veicoli M2 e M3 sulla base della direttiva 2001/85/CE.
È espressamente previsto che la direttiva 74/408/CEE non si applichi ai sedili orientati contro il senso di marcia. Restano fuori dal divieto generale dei sedili orientati lateralmente le ambulanze e i veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 70/156/CEE.
Divieto dei sedili orientati lateralmente
L'articolo 3 bis introdotto nella direttiva 74/408/CEE vieta i sedili orientati lateralmente per:
- veicoli della categoria M1;
- veicoli della categoria N1;
- veicoli della categoria M2 della classe III o B;
- veicoli della categoria M3 della classe III o B.
Il fondamento del divieto è la constatazione che i sedili laterali non consentono, con cinture di sicurezza, un livello di protezione equivalente a quello dei sedili rivolti nel senso di marcia.
Deroga temporanea per alcuni veicoli M3
Per i veicoli della categoria M3 della classe III o B con massa massima tecnicamente ammessa superiore a 10 t è prevista una deroga limitata. La deroga opera quando i sedili laterali sono raggruppati nella parte posteriore del veicolo e formano un ambiente integrato composto da un massimo di 10 sedili.
In tale ipotesi i sedili devono essere almeno muniti di:
- poggiatesta;
- cintura riavvolgibile a due attacchi omologata ai sensi della direttiva 77/541/CEE;
- ancoraggi conformi alla direttiva 76/115/CEE.
La deroga ha efficacia per cinque anni a decorrere dal 20 ottobre 2005 e potrà essere prorogata se saranno disponibili statistiche affidabili sugli incidenti e ulteriori sviluppi nei sistemi di ritenuta.
Aggiornamento delle definizioni tecniche
La direttiva rivede le definizioni contenute negli allegati II e III della direttiva 74/408/CEE. Vengono precisati i concetti di:
- sedile;
- sedile orientato nel senso di marcia;
- sedile orientato contro il senso di marcia;
- sedile orientato lateralmente.
Nel lessico tecnico, il criterio di orientamento si fonda sull'angolo tra il piano verticale di simmetria del sedile e quello del veicolo, con soglia inferiore a +10° o -10° per le configurazioni considerate "nel senso di marcia" o "contro il senso di marcia".
Per l'allegato II, le prescrizioni non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili. È inoltre soppresso il punto 2.9.
Requisiti per altri veicoli e sedili ribaltabili
L'allegato IV estende chiaramente l'ambito dei requisiti ai veicoli N1, N2, N3 e ai veicoli M2 e M3 non rientranti nell'allegato III. Salvo la disciplina specifica di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.
È inoltre previsto che tutti i sedili ribaltabili in avanti o muniti di schienale ribaltabile si blocchino automaticamente nella posizione normale. Questa prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli M2 e M3 delle classi I, II o A.
Obblighi per gli Stati membri e scadenze di applicazione
La direttiva contiene un calendario vincolante di attuazione:
- entro il 20 aprile 2006 gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative di recepimento;
- dal 21 aprile 2006 tali misure devono essere applicate;
- dal 20 aprile 2006 gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale né vietare immatricolazione, vendita o messa in funzione di nuovi veicoli conformi alla direttiva;
- dal 20 ottobre 2006, per i nuovi tipi di veicolo non conformi, non possono più rilasciare l'omologazione CE e devono rifiutare quella nazionale;
- dal 20 ottobre 2007, per i veicoli nuovi non conformi, devono considerare non più validi i certificati di idoneità ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e rifiutare immatricolazione, vendita e messa in funzione, salvo l'articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva.
Recepimento e tecnica normativa
Gli Stati membri devono dare attuazione alla direttiva entro il termine previsto e, quando adottano le misure interne, devono inserire un riferimento alla direttiva o accompagnarle con tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma vincolati al risultato di sicurezza tecnica imposto dall'atto.
Disposizioni principali
Modifica dell'ambito della direttiva 74/408/CEE
L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della direttiva 74/408/CEE: i veicoli delle categorie M2 e M3 sono suddivisi in classi secondo la sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE; inoltre la direttiva non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.
Divieto dei sedili orientati lateralmente e deroghe
È introdotto l'articolo 3 bis, che vieta i sedili orientati lateralmente nei veicoli delle categorie M1, N1, M2 (classe III o B) e M3 (classe III o B). Il divieto non si applica alle ambulanze e ai veicoli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 70/156/CEE. Un'ulteriore deroga riguarda i veicoli M3 (classe III o B) con massa massima tecnicamente ammessa superiore a 10 t, quando i sedili laterali sono raggruppati nella parte posteriore in un ambiente integrato di massimo 10 sedili; in tal caso sono richiesti almeno poggiatesta, cintura riavvolgibile a due attacchi omologata ai sensi della direttiva 77/541/CEE e ancoraggi conformi alla direttiva 76/115/CEE. La deroga ha durata di cinque anni dal 20 ottobre 2005, con possibile proroga se saranno disponibili statistiche affidabili sugli incidenti e ulteriori sviluppi dei sistemi di ritenuta.
Aggiornamento delle definizioni tecniche negli allegati
Gli allegati II e III sono modificati per precisare le definizioni di sedile, sedile orientato nel senso di marcia, contro il senso di marcia e lateralmente. Nell'allegato II si chiarisce anche che le prescrizioni non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia e ai poggiatesta montati su tali sedili; inoltre è soppresso il punto 2.9. L'allegato III recepisce definizioni analoghe per gli aspetti tecnici connessi agli attacchi.
Applicazione dei requisiti per altri veicoli e blocco dei sedili ribaltabili
L'allegato IV è modificato per stabilire che i requisiti si applicano ai veicoli N1, N2, N3 e ai veicoli M2 e M3 non compresi nell'allegato III, e che, salvo le disposizioni di cui al punto 2.5, si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli. È inoltre previsto che i sedili ribaltabili in avanti o con schienale ribaltabile si blocchino automaticamente nella posizione normale, con esclusione dei sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli M2 e M3 delle classi I, II o A.
Scadenze di applicazione e obblighi per gli Stati membri
Dal 20 aprile 2006 gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale né vietare immatricolazione, vendita o entrata in funzione di nuovi veicoli conformi alla direttiva per motivi relativi a sedili, ancoraggi e poggiatesta. Dal 20 ottobre 2006, per i nuovi tipi di veicolo non conformi, non possono più rilasciare l'omologazione CE e devono rifiutare quella nazionale. Dal 20 ottobre 2007, per i veicoli nuovi non conformi, devono considerare non più validi i certificati di idoneità ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e rifiutare immatricolazione, vendita e messa in servizio, salvo applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva.
Recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 20 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 21 aprile 2006. Quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
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