Direttiva 2005/41
Direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 76/115/CEE per rafforzare gli obblighi relativi agli ancoraggi delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore, estendendo l'applicazione a ulteriori categorie di veicoli e chiarendo alcuni profili tecnici. L'obiettivo dichiarato è aumentare la sicurezza stradale riducendo il numero e la gravità delle lesioni. La direttiva introduce inoltre un regime transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti e impone agli Stati membri di recepirla entro il 20 aprile 2006.
Modifica della direttiva 76/115/CEE per estendere e precisare gli obblighi sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, al fine di migliorare la sicurezza stradale.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda l'omologazione, l'immatricolazione, la vendita e la messa in servizio di nuovi veicoli per quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza. In particolare, incide sui veicoli delle categorie M1, M2 (classe III o B), M3 (classe III o B) e N, nonché sulle classi dei veicoli M2 e M3 definite dalla direttiva 2001/85/CE. Sono richiamati anche i veicoli o sedili non contemplati dalle disposizioni principali e gli ancoraggi utilizzati esclusivamente con cinture per disabili o altri sistemi di ritenuta ex articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE, per i quali è prevista una disciplina speciale.
Direttiva 2005/41/CE: ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore
La direttiva interviene sulla direttiva 76/115/CEE per rafforzare la disciplina degli ancoraggi delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore. Il legislatore dell'Unione richiama espressamente l'esigenza di migliorare la sicurezza stradale, ridurre mortalità e gravità delle lesioni e rendere più omogenee le prescrizioni tecniche applicabili ai veicoli, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di proporzionalità.
Obiettivi e ratio dell'intervento
La direttiva muove dalla constatazione che l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta riduce sensibilmente il rischio di decesso e la gravità delle lesioni, anche in caso di cappottamento. Viene quindi perseguito l'obiettivo di rendere obbligatorio il montaggio di ancoraggi per cinture di sicurezza in un numero più ampio di categorie di veicoli, superando la precedente limitazione sostanziale ai soli veicoli M1 e consolidando un livello uniforme di sicurezza a livello comunitario.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva non disciplina direttamente l'uso delle cinture da parte degli occupanti, ma gli ancoraggi necessari per installarle. L'ambito riguarda le procedure di omologazione CE e nazionale e le conseguenze sulla commercializzazione dei nuovi veicoli. Le categorie espressamente interessate sono i veicoli M1, M2 (classe III o B), M3 (classe III o B) e N. Per i veicoli M2 e M3, l'articolo 1 richiama la classificazione in classi prevista dalla sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE.
Modifiche tecniche alla direttiva 76/115/CEE
L'articolo 1 introduce tre modifiche principali all'allegato I della direttiva 76/115/CEE:
- abrogazione del punto 1.9;
- nuova formulazione del punto 4.3.1, che estende l'obbligo di ancoraggi conformi alle categorie M1, M2 classe III o B, M3 classe III o B e N;
- sostituzione del punto 4.3.8, con esclusione dell'obbligo per i sedili usati solo a veicolo fermo e per taluni sedili di veicoli non ricompresi nei punti precedenti, salvo che gli ancoraggi siano comunque previsti dal costruttore.
La stessa disposizione contiene una deroga specifica per gli ancoraggi utilizzati esclusivamente con cinture per disabili o con altri sistemi di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE. In tali casi non si applica l'obbligo di conformità integrale alla presente disciplina, purché gli ancoraggi siano progettati e costruiti secondo i requisiti della legge nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.
Misure specifiche per gli ancoraggi destinati ai disabili
L'articolo 2 attribuisce alla Commissione il compito di esaminare, entro il 20 aprile 2008, procedure specifiche di armonizzazione per gli ancoraggi destinati esclusivamente all'uso con cinture per disabili o altri sistemi di ritenuta. Il riesame deve basarsi sulle norme internazionali esistenti e sulle disposizioni nazionali, con l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla direttiva. Se necessario, la Commissione presenta un progetto di misure; eventuali modifiche della direttiva devono essere adottate secondo la procedura dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Regime transitorio e applicazione progressiva
L'articolo 3 articola l'applicazione dei nuovi requisiti in tre fasi:
- dal 20 aprile 2006, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo, né vietare l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli, se gli ancoraggi soddisfano la direttiva modificata;
- dal 20 ottobre 2006, per i nuovi tipi di veicoli non conformi, gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione CE e devono rifiutare quella nazionale;
- dal 20 ottobre 2007, per i veicoli non conformi, i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli sono considerati non più validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e gli Stati membri devono rifiutare immatricolazione, vendita e messa in servizio, salvo l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
La direttiva, come atto vincolante quanto al risultato da raggiungere, richiede una trasposizione nazionale entro il 20 aprile 2006. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 21 aprile 2006. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano margini di scelta sulle forme e sui mezzi del recepimento, ma non sul risultato sostanziale imposto dalla direttiva.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 76/115/CEE
L'articolo 1 modifica la direttiva 76/115/CEE inserendo nell'articolo 2 un riferimento alla suddivisione dei veicoli M2 e M3 in classi secondo la sezione 2 dell'allegato I della direttiva 2001/85/CE. Inoltre, nell'allegato I: il punto 1.9 è abrogato; il punto 4.3.1 è sostituito per imporre ancoraggi conformi per i veicoli M1, M2 (classe III o B), M3 (classe III o B) e N; il punto 4.3.8 è sostituito per escludere l'obbligo di ancoraggi per sedili usati solo a veicolo fermo e per alcuni sedili di veicoli non ricompresi nei punti precedenti, salvo che il veicolo li preveda, e per introdurre una deroga specifica per gli ancoraggi usati solo con cinture per disabili o altri sistemi di ritenuta dell'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE, purché progettati e costruiti secondo il diritto nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.
Misure specifiche per disabili
L'articolo 2 impone alla Commissione di esaminare entro il 20 aprile 2008 procedure specifiche per armonizzare le disposizioni relative agli ancoraggi utilizzati solo con cinture per disabili o altri sistemi di ritenuta di cui all'articolo 2 bis della direttiva 77/541/CEE. L'esame deve basarsi sulle norme internazionali esistenti e sul diritto nazionale, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello della direttiva; se opportuno, la Commissione deve presentare un progetto di misure. Le eventuali modifiche della direttiva sono adottate secondo l'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Applicazione progressiva dei nuovi requisiti
L'articolo 3 stabilisce tre date operative: dal 20 aprile 2006 gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita o entrata in funzione di nuovi veicoli, per motivi legati ad ancoraggi conformi; dal 20 ottobre 2006, per i nuovi tipi di veicoli non conformi, non possono più concedere omologazioni CE e devono rifiutare quelle nazionali; dal 20 ottobre 2007, per i veicoli non conformi, devono considerare non più validi i certificati di idoneità ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e rifiutare immatricolazione, vendita o messa in servizio, salvo applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva.
Termine di recepimento e obblighi di trasposizione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro il 20 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 21 aprile 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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