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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2073

Regolamento (UE) 2025/2073 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B

Normativa europea32025R2073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza sostituendone gli allegati A e B. Gli allegati elencano, rispettivamente, le procedure di insolvenza e gli amministratori delle procedure di insolvenza riconosciuti ai fini del regolamento, sulla base delle notifiche degli Stati membri. La modifica recepisce numerosi nuovi procedimenti e nuove figure professionali introdotti negli ordinamenti nazionali di vari Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri partecipanti.

Modifica del regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza mediante sostituzione degli allegati A e B con gli elenchi aggiornati delle procedure e degli amministratori notificati dagli Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2015/848, limitatamente agli Stati membri dell’Unione che partecipano al regolamento. Incide sull’elenco delle procedure e dei soggetti professionali nazionali contenuti negli allegati A e B, aggiornandoli in base alle notifiche degli Stati membri; non modifica in generale la disciplina sostanziale delle insolvenze, ma solo il perimetro delle procedure e delle figure professionali riconosciute dal regolamento. L’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione; la Danimarca non partecipa, non è vincolata né soggetta all’applicazione.

Aggiornamento degli elenchi di procedure e amministratori di insolvenza nel regolamento (UE) 2015/848

Il regolamento (UE) 2025/2073 interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza. La finalità è adeguare gli allegati A e B agli sviluppi intervenuti nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, così da mantenere aggiornato l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del sistema europeo di insolvenza transfrontaliera.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che gli allegati A e B del regolamento base elencano, rispettivamente, le procedure di insolvenza e gli amministratori delle procedure di insolvenza notificati dagli Stati membri e rilevanti ai sensi dell’articolo 2, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2015/848. Diverse notifiche nazionali hanno comunicato l’introduzione di nuove procedure o di nuove figure professionali, ritenute conformi ai requisiti del regolamento e, pertanto, da includere negli allegati.

Notifiche degli Stati membri e aggiornamento degli elenchi

La revisione prende atto delle notifiche provenienti da numerosi Stati membri:

  • Slovacchia, luglio 2022, con introduzione di una nuova procedura di ristrutturazione preventiva e di un nuovo tipo di amministratore;
  • Estonia, Spagna e Italia, settembre 2022;
  • Belgio, luglio 2023;
  • Malta, settembre 2023;
  • Lussemburgo, gennaio 2024;
  • successivamente, Bulgaria, Cechia, Spagna e Francia, dopo la proposta della Commissione.

Il testo allegato sostituisce integralmente gli elenchi vigenti, aggiornando sia le procedure sia gli amministratori riconosciuti ai fini del regolamento.

Ambito materiale dell’intervento

L’intervento non riscrive la disciplina generale dell’insolvenza transfrontaliera, ma modifica il catalogo delle procedure e delle figure professionali nazionali che rientrano nel perimetro del regolamento europeo. In termini pratici, ciò incide sul riconoscimento e sul coordinamento nelle procedure di insolvenza che presentano profili transfrontalieri nell’Unione.

Procedure di insolvenza incluse nell’allegato A

L’allegato A elenca le procedure rilevanti per ciascuno Stato membro. Tra le principali novità e indicazioni emergono:

  • per il Belgio, diverse forme di riorganizzazione giudiziaria, liquidazione, trasferimento sotto autorità giudiziaria e misure di spossessamento provvisorio;
  • per la Bulgaria, procedure di insolvenza e di stabilizzazione del commerciante o dell’imprenditore;
  • per la Cechia, konkurs, reorganizace, oddlužení e la nuova prevenzione ristrutturazione pubblica;
  • per la Spagna, il concurso de acreedores, la comunicazione pubblica di apertura delle negoziazioni, i piani di ristrutturazione e il procedimento speciale per microimprese;
  • per l’Italia, fallimento fino al 14 luglio 2022 e, dal 15 luglio 2022, liquidazione giudiziale, oltre a concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e le procedure da sovraindebitamento aggiornate;
  • per il Lussemburgo, la faillite e le nuove procedure di riorganizzazione giudiziaria;
  • per Malta, nuove procedure di ristrutturazione preventiva;
  • per l’Austria, anche il procedimento europeo di ristrutturazione;
  • per altri Stati membri, gli ordinari procedimenti di insolvenza, ristrutturazione, liquidazione o esdebitazione già ricompresi nel sistema.

Amministratori delle procedure di insolvenza nell’allegato B

L’allegato B aggiorna le figure professionali abilitate a operare nelle procedure di insolvenza, con denominazioni differenziate per Stato membro. Per l’Italia sono indicati, tra gli altri, curatore, commissario giudiziale, commissario straordinario, commissario liquidatore, liquidatore giudiziale, professionista nominato dal tribunale, ausiliario nel concordato semplificato e gli organismi di composizione della crisi per il sovraindebitamento. Analogamente, sono elencate le figure equivalenti negli altri ordinamenti, incluse quelle legate a ristrutturazioni preventive, amministrazioni provvisorie, liquidazioni e procedure di esdebitazione.

Rapporti con gli Stati partecipanti e con la Danimarca

Il regolamento richiama le regole dei protocolli n. 21 e n. 22. L’Irlanda ha scelto di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento. La Danimarca resta fuori dall’ambito di partecipazione: non è vincolata e non è soggetta all’applicazione dell’atto.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri partecipanti, producendo effetti immediati sull’aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2015/848.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento. Ciò aggiorna l’elenco delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4, e degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento base.

Aggiornamento delle procedure di insolvenza riconosciute

L’allegato A contiene l’elenco aggiornato, per Stato membro, delle procedure di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Sono incluse, tra le altre, nuove procedure o procedure riformulate notificate da Slovacchia, Estonia, Spagna, Italia, Belgio, Malta, Lussemburgo, Bulgaria, Cechia e Francia, oltre alle procedure già esistenti negli altri Stati membri elencati.

Aggiornamento degli amministratori delle procedure di insolvenza

L’allegato B sostituisce l’elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza riconosciuti ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2015/848. Sono aggiornate le figure professionali nazionali, includendo nuovi soggetti o denominazioni derivanti da modifiche legislative nazionali notificate dagli Stati membri.

Partecipazione di Irlanda e posizione della Danimarca

Secondo i considerando, l’Irlanda ha notificato la volontà di partecipare all’adozione e all’applicazione del regolamento ai sensi del protocollo n. 21. La Danimarca, ai sensi del protocollo n. 22, non partecipa all’adozione, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinsolvenzacooperazione giudiziaria civilediritto societarioprocedura civile

Testo integrale

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